Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Ai fini dell’opponibilità del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non opposto è sufficiente che il creditore produca quale prova della definitività il certificato di mancata opposizione rilasciato dalla cancelleria.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Nola, sez. I civile fallimentare, Pres. – Rel. Eduardo Savarese con il decreto del 17.06.2016 n. 796.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f. la Banca si è opposta al fallimento per essere stata esclusa dalla distribuzione delle passività sul presupposto che il credito vantato si fondava su di un decreto ingiuntivo non opposto.
Il Fallimento non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
La questione è la seguente: premesso che principio pacificamente ammesso è che il decreto ingiuntivo deve essere passato in cosa giudicata prima della dichiarazione di fallimento onde essere opponibile, si discute se il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non opposto è titolo esecutivo per l’ammissione al passivo qualora il creditore produca quale prova della definitività il certificato di mancata opposizione rilasciato dalla cancelleria.
Il giudice delegato, invocando il precedente della Corte di Cassazione n. 1650/14, e rilevando la mancanza di certificato ex art. 647 c.p.c. emesso dal giudice prima della dichiarazione di fallimento, reputava non opponibile il decreto.
Non appare condivisibile l’orientamento di legittimità (restrittivo) per cui ai fini dell’esecutorietà è necessario che venga emesso il decreto ex art. 647 c.p.c. prima della dichiarazione di fallimento.
Invero, il Collegio osserva che la norma ora citata non prevede l’emissione del decreto quale atto funzionale ad accertare la definitività del decreto ingiuntivo, ma quale atto funzionale a dichiarare l’esecutività del decreto ingiuntivo per mancata opposizione.
La norma è dunque dettata per i casi in cui, essendo stato emesso un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo (che è la regola), e non essendo stata proposta opposizione, il ricorrente debba ottenere la esecutività del decreto, cioè la trasformazione del titolo giudiziale in titolo giudiziale esecutivo.
È evidente che quando, come nella specie, tale esecutività il decreto già possegga perché è stato emesso esecutivo un decreto ex art. 647 c.p.c. risulterebbe ultroneo, in quanto il titolo giudiziale esecutivo già c’è. Certo, può predicarsi un’ulteriore funzione, cioè quella di accertare la corretta esecuzione della notificazione all’ingiunto: infatti, 1′ art, 647 c.p.c. comma secondo stabilisce che, ove il decreto sia dichiarato esecutivo ai sensi “del presente articolo”, non potrà essere più proposta opposizione.
Invero, il Collegio ha inteso dare un’interpretazione alla norma secondo il generale canone di ragionevolezza per cui: “blindare il decreto secondo la procedura indicata non pone una strada esclusiva al ricorrente, in quanto, ove venga proposta opposizione, egli potrà sempre provare di avere correttamente notificato e che, dunque, l’opposizione è tardiva, Nella specie, poi, in cui il debitore fallisca potrebbe essere la curatela interessata a propone opposizione? Di certo no, potendo, semplicemente, non ammettere ove contesti il merito della pretesa creditoria”.
Ne deriva che: “nel caso di decreto provvisoriamente esecutivo, la certificazione di cancelleria sulla mancanza di opposizioni pendenti è requisito sufficiente a reputare la definitività del decreto ingiuntivo”.
Quanto al secondo profilo, e cioè la mancata prova del versamento delle somme, invero il creditore ricorrente ebbe a depositare la lista dei movimenti attinenti al finanziamento. Tuttavia, a rigore il Collegio ritiene che tale mera lista non è prova sufficiente del versamento, che invece è fornita in giudizio, nel caso di specie, con la produzione degli estratti conto bancari.
Il Collegio prosegue rilevando che: “in termini più generali, che l’accertamento del passivo va svolto coniugando rigore e opportuna duttilità, valorizzando le specifiche circostanze del caso concreto, le quali qui si sostanziano nella circostanza non irrilevante che il ricorrente odierno fu anche il creditore che richiese ed ottenne la dichiarazione di fallimento: ciò lo si sottolinea in ordine non al primo motivo di opposizione, ma al secondo, cioè alla carenza di prova dell’erogazione dei prestiti, evidentemente delibata in fase pre-fallimentare onde fondare la legittimazione del creditore ricorrente”.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione ammettendo l’opponente al passivo del fallimento opposto con compensazione delle spese di lite nella misura del 50% e condanna la curatela opposta al pagamento della restante parte a favore della Banca.
IL COMMENTO
L’accertamento del passivo va svolto coniugando rigore e opportuna duttilità logica.
E’ pacifico ed evidente che il creditore mediate il certificato di non prodotta opposizione può fornire la prova che il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo e come tale opponibile alla curatela.
Si evidenzia che la sentenza della Corte di Cassazione n. 1650/14, (link
interpretata in modo erroneo dalla curatela, era già stata oggetto di commento su questa rivista ove era stato scritto “Il creditore che vuole conseguire l’ammissione al passivo in virtù di un decreto ingiuntivo non opposto, deve provare la definitività del provvedimento e cioè il passaggio in giudicato. Il modo più facile e logico è rappresentato della produzione del certificato di non prodotta opposizione al fine di superare supera ogni possibile contestazione.”