MUTUO: usi civici sull’immobile ipotecato, notaio condannato

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

L’accertamento del nesso causale tra una condotta omissiva e l’evento di danno è regolato, anche in materia civile, dagli artt. 40 e 41 cod. pen., i quali pongono la regola dell’equivalenza causale temperata applicabile anche in tema di inadempimento contrattuale.

Ai fini dell’accertamento del nesso causale si deve porre a confronto la positività del giudizio controfattuale e l’elevata “probabilità logica” che la condotta omessa avrebbe evitato il danno.

Per il notaio a cui viene richiesta la preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare (ovvero di un mutuo ipotecario), la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene, e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce un obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale, poiché l’opera di cui è richiesto, non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi, nonché l’informativa del cliente sul suo esito e, nell’ipotesi di constatazione di presenza di iscrizioni pregiudizievoli, la dissuasione del cliente dalla stipula dell’atto.

In caso di sussistenza di usi civici gravanti sul fondo ipotecato a garanzia del mutuo concesso, il notaio rogante è responsabile dei danni arrecati dalla banca in caso di omessa consultazione dell’Ufficio Usi Civici della Regione.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Dott. Francesco Graziano, nella sentenza n. 10660 del 03.10.2016.

Una Banca concedeva un mutuo fondiario ad un cliente, iscrivendo ipoteca volontaria a garanzia del finanziamento ex art. 38 TULB.

In conseguenza dell’insolvenza del debitore l’Istituto di credito avviava la procedura esecutiva, che veniva estinta attesa l’impignorabilità dell’immobile ipotecato in conseguenza del gravare di usi civici sul terreno di ubicazione dello stesso.

Successivamente la banca conveniva in giudizio il Notaio rogante il contratto di mutuo, chiedendo l’accertamento della responsabilità professionale sul presupposto di non aver consultato l’ufficio usi civici presente presso la regione Campania.

Il Tribunale evidenziava che ove ad un notaio venga chiesta la preparazione e la stesura di un atto di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene costituisce un obbligo rientrante nella prestazione d’opera professionale per cui è onerato ad espletare indagini diligenti con la consultazione di tutte le banche dati disponibili.

Nel caso di specie la circostanza che le informazioni fossero di facile reperibilità (presenza usi civici) e che le summenzionate attività rientrassero a pieno titolo nelle obbligazioni del professionista, è provato dall’attività espletata dal consulente tecnico di ufficio nominato nella procedura esecutiva esperita dalla banca ove ha conseguito l’informazione con una semplice missiva.

Per tale motivo il notaio avrebbe dovuto avvisare tempestivamente la banca fornendo una corretta informazione che avrebbe poi evitato secondo il criterio della “probabilità logica” la concessione del mutuo, ovvero la concessione del mutuo a quelle condizioni.

Nella liquidazione del danno cagionato dall’illecito del professionista, il giudicante ha ritenuto di doversi altresì conteggiare il nocumento finanziario – inquadrato in termini di lucro cessante – subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; liquidando tale somma con la tecnica degli interessi legali al tasso previsto dall’art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione del provvedimento, fino all’effettiva corresponsione.

Sulla base dei suesposti rilievi il giudice ha dunque condannato il Notaio convenuto alla corresponsione in favore dell’Istituto di credito di una somma a titolo di risarcimento del danno oltre agli interessi legali ed alle spese processuali.; in accoglimento della domanda di garanzia impropria proposta dal convenuto nei confronti della chiamata in causa società di assicurazioni, ha inoltre condannato quest’ultima a tenere indenne il notaio dal pagamento di tutte le somme da corrispondere in favore dell’attrice, dichiarando interamente compensate le spese tra la società stessa e il convenuto.

Per altri precedenti si veda:

NOTAIO: RESPONSABILE SE NON SVOLGE LE DOVUTE INDAGINI PER ACCERTARE L’INESISTENZA DI USI CIVICI

LA DILIGENZA PROFESSIONALE IMPONE RISCONTRI PRESSO LA COMPETENTE PA E PRECISI OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELLE PARTI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Sentenza | Tribunale di Avezzano, dott. Francesco Lupia | 30-04-2015 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notaio-responsabile-se-non-svolge-le-dovute-indagini-per-accertare-l-inesistenza-di-usi-civici.html

MUTUO FONDIARIO: IL NOTAIO ROGANTE È TENUTO ANCHE ALLA CONSULENZA

L’INCARICO È RICOMPRESO NEL RAPPORTO DI PRESTAZIONE DI OPERA PROFESSIONALE

Sentenza Cassazione Civile, sezione terza Dott. VIVALDI – rel. Presidente 19-03-2015 n.5481

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-il-notaio-rogante-e-tenuto-anche-alla-consulenza.html

NOTAIO: È RESPONSABILE SE NON COMUNICA ALL’ACQUIRENTE IL FALLIMENTO DELLA PARTE VENDITRICE

IL DANNO RISARCIBILE È DIMINUITO DEL VANTAGGIO CHE IL DANNEGGIATO HA TRATTO GODENDO DELL’IMMOBILE QUALE PROPRIETARIO

Sentenza | Cassazione civile, Sezione Terza | 19-12-2014 |  n.26908 | Autore: Avv. Alice Passacqua

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notaio-e-responsabile-se-non-comunica-all-acquirente-il-fallimento-della-parte-venditrice.html

CONCORDATO PREVENTIVO: il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori, anteriori, non osta all’ammissione

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

 

Il pagamento di debiti anteriori, allorché abbia ad oggetto le retribuzioni dei lavoratori dipendenti dell’impresa in concordato preventivo, non integra di per sé una violazione della par condicio né costituisce ipso facto un atto di frode, sebbene effettuato in difetto di autorizzazione preventiva. Di conseguenza, il pagamento di debiti anteriori non comporta senz’altro la revoca dell’ammissione al concordato ai sensi della L. Fall., art. 173, u.c.

Il deposito tardivo della relazione giurata di cui all’art. 160.3 l.f. non integra una mancanza dei presupposti del concordato, poiché essa non costituisce un atto propedeutico sotto il profilo formale; inoltre, è la stessa legge fallimentare all’art. 162.1 a consentire che la proposta possa essere parzialmente incompleta, che prevede che il Tribunale possa concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

Ciò che, invece, si configura quale causa di inammissibilità della proposta di concordato, è la mancata previsione di una percentuale di soddisfazione per la parte del debito privilegiato degradato a chirografo.

Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Napoli, Pres. Celentano – Rel. Petruzziello, con la sentenza del 08.07.2016.

Nella fattispecie considerata la SOCIETA’ FALLITA chiedeva di poter fronteggiare lo stato di crisi finanziaria in cui si era venuta a trovare attraverso il concordato preventivo, tenuto conto che la stessa ricopriva un ruolo leader nel settore dei lavori marittimi.

Il Tribunale all’udienza camerale all’uopo fissata rigettava la domanda di concordato e dichiarava contestualmente il fallimento della SOCIETA’ FALLITA, rispettivamente con decreto e sentenza.

Avverso tali provvedimenti la SOCIETA’ FALLITA proponeva reclamo, con cui in primo luogo censurava il decreto del Tribunale nella parte in cui affermava che la corresponsione degli stipendi e salari ai dipendenti ha costituito pagamento di debiti anteriori, quindi vietata dall’art. 167 l. fall; in secondo luogo, la SOCIETA’ FALLITA censurava il decreto del Tribunale nella parte in cui rilevava la violazione degli artt. 160.3 e 177.1 l. fall, ritenendo anzitutto che il tardivo deposito della relazione giurata di cui all’art. 160.3 equivale a mancanza dei presupposti del concordato, e inoltre che non era stata indicata la misura della soddisfazione di ciascun creditore privilegiato avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Nella vicenda in esame la Corte d’Appello di Napoli, rigettando il reclamo proposto dalla SOCIETA’ FALLITA avverso il decreto del Tribunale che non accoglieva la domanda di concordato proposto dalla stessa, ha avuto occasione di precisare alcuni principi in materia di presupposti per l’ammissione al concordato preventivo.

In particolare la Corte d’Appello è giunta a conclusioni diverse rispetto al Tribunale per quanto riguarda la valutazione circa il pagamento di debiti anteriori rispetto all’ammissione al concordato preventivo, effettuati dal debitore senza la necessaria autorizzazione del giudice delegato, qualora si tratti di debiti da lavoro dipendente.

Il Tribunale a tal riguardo ha ravvisato una violazione della par condicio creditorum, rifacendosi ad una lettura eccessivamente restrittiva del dettato normativo; la Corte d’Appello, rifacendosi ad un orientamento consolidato della Corte di Cassazione [v., da ultimo, Cass. N. 578/07, sebbene in tale sede si discuteva unicamente dell’inefficacia ex art. 167 comma 2 lf dei pagamenti, peraltro eseguiti nel corso di un concordato soggetto alla previgente disciplina], si è discostata dal rigore con cui il Tribunale ha interpretato il dato normativo, poiché la mancata ammissione al concordato preventivo non può essere automatica, ma va valutata soprattutto alla luce del disvalore oggettivo dell’atto, che si misura a seconda dell’idoneità dello stesso a recare pregiudizio alla consistenza del patrimonio del debitore. Nel caso di specie, trattandosi di crediti da lavoro, “il pagamento di crediti anteriori si risolve in un accrescimento, anziché in una diminuzione, della garanzia patrimoniale offerta ai creditori, in quanto impedisce che sul capitale maturino ulteriori interessi e rivalutazione monetaria”.

Di qui la conclusione che il pagamento delle retribuzioni, sebbene in difetto di autorizzazione preventiva, non è meritevole della sanzione pronunciata dal Tribunale; questo perché deve considerarsi privo di carattere fraudolento, trattandosi di atto di amministrazione non pregiudizievole per il patrimonio sociale e per la par condicio creditorum.

La Corte si è discostata dalle conclusioni del Tribunale sotto un ulteriore profilo: a differenza di quanto sostiene il giudice di primo grado, il giudice d’Appello ha sostenuto che non si configura quale violazione della par condicio – e quindi come atto di frode – il tardivo deposito della relazione giurata di cui all’art. 160 comma 3 l.f., questo perché va anzitutto esclusa la tardività del deposito della relazione ex art. 160 comma 2 l.f., in quanto tra i “nuovi documenti” di cui l’art. 162 comma 1 l.f. consente, su autorizzazione del Tribunale, il deposito dopo la presentazione della proposta, ma prima della pronuncia sull’ammissibilità, può certamente annoverarsi anche la relazione in esame.

Tuttavia la Corte d’Appello concorda col giudice di primo grado su una questione decisiva, che ha portato il giudice a rigettare il reclamo: la mancata previsione di una percentuale di soddisfazione per la parte del debito privilegiato degradato a chirografo rende inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla SOCIETA’ FALLITA.

Infatti all’art. 177 l.f. deve riconoscersi una portata integrativa dei requisiti di ammissibilità del concordato preventivo, e non “meramente ricognitiva delle condizioni e modalità di esercizio del voto da parte dei creditori sulla proposta modellata dal debitore sulla base dei requisiti di cui all’art. 160 l. fall., tra i quali deve ravvisarsi l’equiparazione ai chirografari dei creditori privilegiati falcidiati”.

Per questo motivo la Corte d’Appello ha rigettato il reclamo, condannando la SOCIETA’ FALLITA al pagamento delle spese processuali.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti precedenti in materia:

CONCORDATO PREVENTIVO: LEGITTIMO IL RECLAMO AVVERSO LA SENTENZA DI FALLIMENTO PROPOSTO DAL CREDITORE

L’interesse può sorgere dalla possibilità di un maggiore soddisfacimento

Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Ceccherini – Rel. Cristiano | 19.02.2016 | n.3324

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/concordato-preventivo-legittimo-il-reclamo-avverso-la-sentenza-di-fallimento-proposto-dal-creditore

CONCORDATO IN BIANCO: È NECESSARIA L’AUDIZIONE DEL DEBITORE PRIMA DELLA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ

La convocazione del proponente è esclusa solo se in sede prefallimentare sia stato già ascoltato con possibilità di articolare le difese

Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Ragonesi – Rel. Di Virgilio | 22.06.2016 | n.12957

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/concordato-in-bianco-e-necessaria-laudizione-del-debitore-prima-della-pronuncia-di-inammissibilita

CONCORDATO PREVENTIVO: LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE OFFERTE CONCORRENTI

La pubblicità dell’offerta e natura competitiva del procedimento anche in fase ante ammissione

Decreto Tribunale di Bolzano, dott.ssa Francesca Bortolotti 17-05-2016

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/concordato-preventivo-le-modalita-di-gestione-delle-offerte-concorrenti.html

CONCORDATO PREVENTIVO: AMMISSIBILE CON PAGAMENTO PARZIALE RITENUTE PREVIDENZIALI ED I.V.A.

NE È ESCLUSA LA FALCIDIABILITÀ SOLO NELL’AMBITO DELLE TRANSAZIONI FISCALI

Decreto Tribunale di Livorno, Pres. Nannipieri – Rel. Marinai 13-04-2016 n. 29

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/concordato-preventivo-ammissibile-con-pagamento-parziale-ritenute-previdenziali-ed-i-v-a.html

 

 


 

MEDIAZIONE: se l’istanza è generica, la domanda giudiziale è improcedibile

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LA MASSIMA

Nelle controversie nascenti da contratti bancari, l’attore che eserciti l’azione di ripetizione delle somme in materia di rimborso oneri ha l’obbligo di avviare il procedimento di mediazione ex. art. 5 d.lgs. 28/2010, a pena di improcedibilità.

Se l’istanza di mediazione è totalmente vaga e non corrisponde alle richieste di cui alla successiva citazione, l’azione è improcedibile.

Ove, infatti, l’attore nell’atto preliminare di mediazione si limita ad enunciare vagamente il proprio diritto ma non precisa il petitum, l’atto di citazione risulta difforme dalla preliminare richiesta, e ci si trova di fronte ad una domanda totalmente diversa, per cui la stessa è sfornita di procedibilità.

Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, Dott. Raffaele Ranieri, con la sentenza depositata il 28.09.2016, n. 5820.

IL CASO

Nel caso di specie, l’attore conveniva in giudizio la società con la quale aveva stipulato un contratto di finanziamento, poi successivamente estinto, al fine di ottenere la condanna al rimborso delle commissioni pagate al momento della stipula.

Trattandosi di controversia nascente da contratto bancario, quindi avente come condizione di procedibilità l’esperimento ex art. 5 d. lgs 28/10 del tentativo di conciliazione innanzi ai competenti organi, l’attore aveva provveduto ad assolvere tale onere, ma al procedimento non prendeva parte la società invitata.

Il Giudice successivamente adìto, rinvenuti agli atti sia l’istanza di mediazione sia il verbale negativo, ha rilevato tuttavia che la prima era formulata in modo totalmente vago e non corrispondeva alle richieste di cui in citazione. Infatti, nell’atto preliminare di mediazione l’attrice si era limitata ad enunciare vagamente il proprio diritto senza precisare il petitum, non quantificando alcuna somma.

Rilevata la difformità tra l’atto di citazione e la preliminare richiesta di mediazione, ha quindi ritenuto trattarsi di domanda totalmente diversa, pertanto sfornita di procedibilità.

Inoltre, ad avviso del Giudice, avendo l’attrice ritenuto di aver adempiuto alla condizione di procedibilità, non può essere concesso alcun termine, come sarebbe stato in assenza totale dell’avvio del procedimento di mediazione.

IL COMMENTO

L’invito alla partecipazione al procedimento di mediazione deve essere dettagliato e non generico.

La domanda di mediazione deve contenere i requisiti indicati all’art. 4, comma secondo del d.lgs. 28/2010, ossia organismo, parti, oggetto e ragioni della domanda.

Il contenuto del suddetto articolo è praticamente equivalente a quello dell’art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali, con la sola esclusione degli “elementi di diritto”.

Per tale ragione, la domanda di mediazione deve essere simmetrica a quella giudiziale sia in relazione ai fatti esposti che al petitum ed, in caso di divergenza, la stessa costituirà una domanda nuova e come tale improcedibile.


 

USURA: la contestazione deve indicare in modo specifico in che termini è avvenuto il superamento

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

La contestazione concernente il superamento del tasso soglia relativo al periodo di riferimento è del tutto indeterminata ove l’attore si limiti a sollevare contestazioni meramente generiche deducendo l’illegittimità del tasso pattuito ed applicato dalla banca, omettendo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento.

Una CTU contabile assumerebbe natura meramente esplorativa.

E’ inammissibile la richiesta ex art. 210 c.p.c. concernente tutta la documentazione contabile relativa al contratto, se la parte attrice non ha dato prova di essersi attivata, prima del giudizio, per procurarsi la documentazione contabile a sostegno dei propri assunti, ed a tale esigenza non può supplirsi con l’ordine di esibizione, il quale presuppone l’impossibilità di procurarsi in altro modo il documento richiesto.

Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Napoli, Dott.ssa Francesca Gomez De Ayala, con la sentenza del 25.07.2016.

Nel caso considerato, un mutuatario conveniva in giudizio la Banca e, premettendo di aver stipulato con la convenuta un contratto di mutuo fondiario, deduceva l’applicazione da parte dell’Istituto di credito di un tasso di interessi superiore al tasso soglia e chiedeva la restituzione di tutte le somme indebitamente versate.

La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Il Tribunale di Napoli, preliminarmente, rilevato che l’attore aveva omesso di depositare il proprio fascicolo di parte, richiamava in proposito la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sul punto, secondo cui in caso di mancato deposito del fascicolo, trattandosi di un onere difensivo della parte, il giudice non può rimettere la causa sul ruolo, per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo delle altre parti ed in quello d’ufficio.

Nel merito, osservava che l’attore con riguardo al dedotto superamento della soglia usuraria, si era limitato a sollevare contestazioni meramente generiche deducendo l’illegittimità del tasso pattuito ed applicato dalla Banca, senza indicare e provare in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto lo sforamento.

In particolare, parte attrice aveva mancato di indicare, anche solo approssimativamente, la misura del dedotto superamento della soglia antiusura e di produrre in atti i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi.

Il Giudice partenopeo, all’uopo, ribadito che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari hanno natura di atti amministrativi e che, dunque, la parte che deduce l’usurarietà dei tassi ha l’onere di produrli in giudizio, non operando rispetto ad essi il principio iura novit curia, rigettata la richiesta di espletamento di una CTU contabile dal carattere meramente esplorativo e dichiarata inammissibile la richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata dall’attore, in mancanza di preventivo tentativo di reperire, in via stragiudiziale, la documentazione richiesta, dichiarava infondata la domanda, condannando il mutuatario al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA: È ONERE DELLA PARTE INDICARE I SINGOLI PERIODI TEMPORALI

INAMMISSIBILE IL RICORSO A CTU TECNICO CONTABILE PER SUPPLIRE A CARENZE PROBATORIE DELL’ISTANTE

Sentenza | Tribunale di Taranto, dott. Alberto Munno | 21.03.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-e-onere-della-parte-indicare-i-singoli-periodi-temporali

RIPETIZIONE INDEBITO: ASSERZIONI VAGHE E GENERICHE, CTU INAMMISSIBILE

LE CARENZE DI PARTE ATTRICE NON SONO SUPERATE DAL RIFERIMENTO AI DOCUMENTI

Sentenza Tribunale di Lagonegro, Dott. Giovanni Pipola 01-02-2016 n. 53

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-asserzioni-vaghe-e-generiche-ctu-inammissibile.html

USURA: INAMMISSIBILE LA CTU SE IL CLIENTE NON ALLEGA I DECRETI MINISTERIALI

A FRONTE DI DEDUZIONI GENERICHE, LE ISTANZE ISTRUTTORIE AVREBBERO FINALITÀ MERAMENTE ESPLORATIVE

Ordinanza | Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi | 27.01.2016

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-inammissibile-la-ctu-se-il-cliente-non-allega-i-decreti-ministeriali