Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
L’accertamento del nesso causale tra una condotta omissiva e l’evento di danno è regolato, anche in materia civile, dagli artt. 40 e 41 cod. pen., i quali pongono la regola dell’equivalenza causale temperata applicabile anche in tema di inadempimento contrattuale.
Ai fini dell’accertamento del nesso causale si deve porre a confronto la positività del giudizio controfattuale e l’elevata “probabilità logica” che la condotta omessa avrebbe evitato il danno.
Per il notaio a cui viene richiesta la preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare (ovvero di un mutuo ipotecario), la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene, e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce un obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale, poiché l’opera di cui è richiesto, non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi, nonché l’informativa del cliente sul suo esito e, nell’ipotesi di constatazione di presenza di iscrizioni pregiudizievoli, la dissuasione del cliente dalla stipula dell’atto.
In caso di sussistenza di usi civici gravanti sul fondo ipotecato a garanzia del mutuo concesso, il notaio rogante è responsabile dei danni arrecati dalla banca in caso di omessa consultazione dell’Ufficio Usi Civici della Regione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Dott. Francesco Graziano, nella sentenza n. 10660 del 03.10.2016.
Una Banca concedeva un mutuo fondiario ad un cliente, iscrivendo ipoteca volontaria a garanzia del finanziamento ex art. 38 TULB.
In conseguenza dell’insolvenza del debitore l’Istituto di credito avviava la procedura esecutiva, che veniva estinta attesa l’impignorabilità dell’immobile ipotecato in conseguenza del gravare di usi civici sul terreno di ubicazione dello stesso.
Successivamente la banca conveniva in giudizio il Notaio rogante il contratto di mutuo, chiedendo l’accertamento della responsabilità professionale sul presupposto di non aver consultato l’ufficio usi civici presente presso la regione Campania.
Il Tribunale evidenziava che ove ad un notaio venga chiesta la preparazione e la stesura di un atto di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene costituisce un obbligo rientrante nella prestazione d’opera professionale per cui è onerato ad espletare indagini diligenti con la consultazione di tutte le banche dati disponibili.
Nel caso di specie la circostanza che le informazioni fossero di facile reperibilità (presenza usi civici) e che le summenzionate attività rientrassero a pieno titolo nelle obbligazioni del professionista, è provato dall’attività espletata dal consulente tecnico di ufficio nominato nella procedura esecutiva esperita dalla banca ove ha conseguito l’informazione con una semplice missiva.
Per tale motivo il notaio avrebbe dovuto avvisare tempestivamente la banca fornendo una corretta informazione che avrebbe poi evitato secondo il criterio della “probabilità logica” la concessione del mutuo, ovvero la concessione del mutuo a quelle condizioni.
Nella liquidazione del danno cagionato dall’illecito del professionista, il giudicante ha ritenuto di doversi altresì conteggiare il nocumento finanziario – inquadrato in termini di lucro cessante – subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; liquidando tale somma con la tecnica degli interessi legali al tasso previsto dall’art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione del provvedimento, fino all’effettiva corresponsione.
Sulla base dei suesposti rilievi il giudice ha dunque condannato il Notaio convenuto alla corresponsione in favore dell’Istituto di credito di una somma a titolo di risarcimento del danno oltre agli interessi legali ed alle spese processuali.; in accoglimento della domanda di garanzia impropria proposta dal convenuto nei confronti della chiamata in causa società di assicurazioni, ha inoltre condannato quest’ultima a tenere indenne il notaio dal pagamento di tutte le somme da corrispondere in favore dell’attrice, dichiarando interamente compensate le spese tra la società stessa e il convenuto.
Per altri precedenti si veda:
NOTAIO: RESPONSABILE SE NON SVOLGE LE DOVUTE INDAGINI PER ACCERTARE L’INESISTENZA DI USI CIVICI
LA DILIGENZA PROFESSIONALE IMPONE RISCONTRI PRESSO LA COMPETENTE PA E PRECISI OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELLE PARTI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Avezzano, dott. Francesco Lupia | 30-04-2015 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notaio-responsabile-se-non-svolge-le-dovute-indagini-per-accertare-l-inesistenza-di-usi-civici.html
MUTUO FONDIARIO: IL NOTAIO ROGANTE È TENUTO ANCHE ALLA CONSULENZA
L’INCARICO È RICOMPRESO NEL RAPPORTO DI PRESTAZIONE DI OPERA PROFESSIONALE
Sentenza Cassazione Civile, sezione terza Dott. VIVALDI – rel. Presidente 19-03-2015 n.5481
NOTAIO: È RESPONSABILE SE NON COMUNICA ALL’ACQUIRENTE IL FALLIMENTO DELLA PARTE VENDITRICE
IL DANNO RISARCIBILE È DIMINUITO DEL VANTAGGIO CHE IL DANNEGGIATO HA TRATTO GODENDO DELL’IMMOBILE QUALE PROPRIETARIO
Sentenza | Cassazione civile, Sezione Terza | 19-12-2014 | n.26908 | Autore: Avv. Alice Passacqua