Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
L’utilizzatore del bene in leasing in caso di vizi della cosa locata, può esercitare in via diretta azione di risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore, solo in presenza di una clausola espressa di cessione da parte del concedente, dei diritti nascenti dalla responsabilità del fornitore, in mancanza, è esclusa la legittimazione attiva dell’utilizzatore alla proposizione dell’azione di risoluzione nei confronti del fornitore.
In caso di domanda di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale l’attore ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno e in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e con quali criteri di calcolo dovrà essere computato.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Dott.ssa Rosa Romano Cesareo, con la sentenza n. 7625 del 30.06.2017.
Nel caso considerato, l’utilizzatore di un immobile conveniva in giudizio il fornitore e la società di leasing, con la quale aveva stipulato contratto di locazione finanziaria, chiedendo la condanna di entrambi al risarcimento dei danni patrimoniali e non, sofferti in conseguenza della diminuzione del godimento del bene che era risultato essere, solo successivamente, gravato da una servitù di passaggio non apparente di uso pubblico e, per l’effetto, la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra il dante causa e la società di leasing.
La società di locazione finanziaria si costituiva resistendo alle argomentazioni dell’attore chiedendone il rigetto, mentre il fornitore rimaneva contumace.
Relativamente alla domanda di risoluzione del contratto, il Tribunale adito richiamava la sentenza delle Sezioni Unite n. 19785 del 26.05.2015, con cui la Suprema Corte si era pronunciata in merito alla tutela riconoscibile all’utilizzatore del bene in leasing in caso di vizi della cosa locata, affermando che la prassi commerciale aveva già in parte risolto il problema della tutelabilità dell’utilizzatore a fronte dell’inadempimento del fornitore, con l’inserimento in tali contratti, di clausole di cessione all’utilizzatore dei diritti nascenti da responsabilità del fornitore.
Di conseguenza, il Tribunale partenopeo osservava che, in mancanza di una specifica previsione pattizia nel contratto di leasing, dovesse escludersi la legittimazione attiva dell’utilizzatore alla proposizione dell’azione di risoluzione nei confronti del fornitore, rilevando nella specie, che il contratto di compravendita pur prevedendo una clausola di cessione in favore dell’utilizzatore dei diritti nascenti da responsabilità del fornitore escludeva espressamente l’esperibilità dell’azione di risoluzione del contratto.
Inoltre, il Giudicante rilevava, da una parte, che avendo l’utilizzatore all’atto della stipula notarile della compravendita, confermato di aver eseguito tutti gli accertamenti sull’immobile, aveva, con la sottoscrizione del verbale di consegna, accettato l’immobile attestandone definitivamente l’idoneità; dall’altra, che l’attore aveva, ad ogni modo, omesso di allegare prove a fondamento della propria pretesa circa l’ammontare dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nonchè la loro eventuale diretta riconducibilità alla condotta del fornitore, oltre che la mala fede di quest’ultimo, cosi come richiesto ex art. 2043 c.c..
Invero, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la cosa oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli elementi di fatto costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l’attore lamenti di avere patito; pertanto, l’attore ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno ed in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale patito, e con quali criteri di calcolo dovrà essere computato.
A tal proposito, il Giudice sottolineava che, nel caso di specie, la società in virtù del contratto di leasing, era stata espressamente esonerata da ogni responsabilità “per servitù anche se non note” e tale clausola non era stata oggetto di contestazione dell’attore.
Alla luce di tali presupposti, il Tribunale partenopeo rigettava la domanda dell’utilizzatore, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
E’ NECESSARIA LA PRESENZA DI UNA CLAUSOLA CON LA QUALE GLI VENGA TRASFERITA DAL CONCEDENTE LA PROPRIA POSIZIONE SOSTANZIALE
Sentenza | Cassazione Civile, sez. unite, Est. Spirito | 05.10.2016|
Sentenza | Cassazione Civile, Sezioni Unite, Pres. Rovelli – Rel. Spirito | 05.10.2015 | n.19785