SUCCESSIONE: i crediti del de cuius non si dividono automaticamente pro quota tra gli eredi

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

I crediti del “de cuius”, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell’art. 752 c.c. prevista solo per i debiti. 

La diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727 c.c., il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, che, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l’unico credito succede nel credito al momento dell’apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall’art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione.

Ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Massimiliano Sacchi, con l’ordinanza del 23.10.2017, resa nell’ambito di un procedimento ex art 702-bis promosso da alcuni eredi contro una banca perché fosse accertato il loro diritto ad ottenere la propria quota di eredità della successione, consistente in somme depositate dal de cuius presso una filiale della banca convenuta.

Si costituiva la Banca che, pur non negando l’esistenza del rapporto di conto corrente intestato al de cuius, deduceva di non poter procedere allo svincolo pro quota degli importi, poiché i ricorrenti non avevano né provato la propria qualità di coeredi né risultava chiaro il numero di coloro che effettivamente concorrevano alla ripartizione della massa ereditaria.

L’istituto di credito, infatti, eccepiva che i ricorrenti non avevano presentato alcuna idonea documentazione al fine di ottenere lo svincolo delle somme avendo fornito semplicemente dichiarazioni di successione e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’ ex art. 21, 2 comma T.U. 445/200 sottoscritte disgiuntamente, le quali hanno valore solo da un punto di vista amministrativo e non equivalgono ad accettazione dell’eredità.

Il Giudicante, facendo riferimento anche al concorde orientamento della Suprema Corte, chiarisce innanzitutto che i crediti del de cuius non seguono la medesima disciplina dei debiti (che s’intendono automaticamente ripartiti tra i coeredi) bensì entrano a far parte della comunione ereditaria per poi essere ripartiti tra gli eredi, previa stima dei beni, in proporzione dell’entità di ciascuna quota, come evincibile dall’interpretazione dell’art. 727 c.c..

Il Tribunale, quindi, aderendo alle eccezioni della banca resistente, pur premettendo che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ribadisce la possibilità, come nel caso di specie, per il convenuto debitore di chiedere l’intervento di questi ultimi perché vi è interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

Il Giudice, quindi, in assenza di evidenze documentali da cui fosse evincibile in maniera inequivoca il numero dei coeredi e, quindi, l’ammontare delle quote di ciascuno, ha valutato come imprescindibile l’integrazione del contraddittorio verso gli altri chiamati all’ eredità, ordinando il mutamento del rito con passaggio dal rito 702 bis al rito ordinario.


 

RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: il creditore può accedere direttamente a banche dati

Il creditore che ha notificato preventivo precetto di pagamento ha diritto di essere autorizzato ad esperire diretta richiesta al gestore delle banche dati delle pubbliche amministrazione di acquisire con modalità telematiche, tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione dei beni da pignorare, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committentied, in particolare, di ottenere informazioni afferenti l’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord in Aversa, Dott.ssa Paola Caserta con il provvedimento del 06.11.2017.

Nella fattispecie processuale esaminata un creditore, in possesso di titolo esecutivo, notificava atto di precetto di pagamento al suo debitore; tuttavia, stante il mancato pagamento del proprio credito il medesimo istante depositava al Presidente del Tribunale ricorso volto ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare a norma del combinato disposto degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. nei confronti del debitore inadempiente.

In particolare il Presidente del Tribunale provvedeva, preliminarmente, alla ricostruzione del quadro normativo vigente:

ART. 492-BIS, COMMA 2, C.P.C.
fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”;
ART. 155-QUATER, COMMA 1, DISP. ATT. C.P.C
Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’art. 492 bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale… e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l’accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’art. 492 bis del codice
ART. 155-QUINQUIES DISP. ATT. C.P.C.
“ Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’articolo 155 quater, primo comma

Esperito un quadro esaustivo della normativa, il Tribunale ha ritenuto applicabili gli artt. 492-bis c.p.c., 155-quater e 155-quinquies disp. att. c.p.c., ed ha evidenziato che sebbene non si è provveduto alla pubblicazione nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia dell’elenco delle banche dati di cui all’art. 155-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., tale mancanza non è ostativa alla concessione del provvedimento.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha autorizzato il creditore ad avere eccesso diretto alle banche dati telematiche.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE PROCEDENTE PUÒ ACCEDERE ALLE BANCHE DATI IN PRIMA PERSONA

Nel caso di malfunzionamento delle strutture tecnologiche in uso agli ufficiali giudiziari

Decreto | Tribunale di Nola, Dott. Giovanni Tedesco | 22.11.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-beni-da-pignorare-il-creditore-procedente-puo-accedere-alle-banche-dati-in-prima-persona 

 

RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: AUTORIZZAZIONE AL CREDITORE DAL TRIBUNALE DI MILANO

Anche in caso di non funzionamento delle strutture atte a consentire l’accesso diretto all’ufficiale giudiziario

Decreto | Tribunale di Milano, Pres. Cesare De Sapia | 28-10-2015

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-dei-beni-da-pignorare-autorizzazione-al-creditore-dal-tribunale-di-milano.html

 

RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: IL TRIBUNALE DI PADOVA ACCOGLIE L’ISTANZA DEL CREDITORE

E’sufficiente la non operatività dell’accesso telematico da parte dell’ufficiale giudiziario

Decreto | Tribunale di Padova, dott.ssa Maria Antonia Maiolino | 14-10-2015

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-dei-beni-da-pignorare-il-tribunale-di-padova-accoglie-l-istanza-del-creditore.html

AMMISSIONE AL PASSIVO: illegittimo il rigetto della domanda fondata su sentenza non definitiva

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

È illegittimo il rigetto della domanda di ammissione al passivo fondata su di un credito accertato con sentenza non passata in giudicato, per cui lo stesso va ammesso con riserva ai sensi dell’art. 96 co. 2. n. 3 l.fall., anche in pendenza di appello. 

Nel caso in cui la curatela del fallimento non deduca alcun elemento atto ad inficiare l’accertamento risultante dalla sentenza, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Pres. Rabuano – Rel. Di Giorgio, con decreto n. 1376 del 10.04.2017.

Nel caso in oggetto, la Banca aveva proposto domanda di ammissione al passivo di una società fallita, in virtù di sentenza, non ancora passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo credito nei confronti della fallita.

Detta domanda veniva però rigettata dal Giudice Delegato “per carenza di motivazione”.

L’istituto di credito, pertanto, presentava ricorso ex art. 98 l. fall., opponendosi allo stato del fallimento, e chiedendo di far valere il disposto di cui all’art. 96 co. 2 n. 3 di detta legge.

La curatela si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo, in particolare, che la Banca non poteva essere ammessa al passivo fallimentare in pendenza di gravame della sentenza.

Il Tribunale adito sottolineava che il credito vantato dalla Banca era stato accertato con sentenza di primo grado, muita di formula esecutiva, emessa prima della dichiarazione di fallimento, e che nessun rilievo poteva attribuirsi alla circostanza dedotta dal curatore, secondo la quale essendo il provvedimento oggetto di appello, proposto dalla società in bonis e riassunto dalla curatela, la domanda di insinuazione dell’istututo doveva essere rigettata.

Riteneva, infatti, che ai sensi dell’art. 96 co. 2 n. 3 l.fall. è ammesso con riserva al passivo, il credito accertato con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, pertanto, nella specie, sosteneva che essendo il credito vantato dalla Banca accertato con sentenza da un Giudice ordinario all’esito di un giudizio a cognizione piena, e non avendo la curatela resistente dedotto alcun elemento atto ad inficiare tale accertamento, la domanda doveva essere accolta ed il credito vantato dal ricorrente ammesso con riserva.

Alla luce di tali considerazioni il Tribunale accoglieva il ricorso con condanna del Fallimento al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti:

AMMISSIONE AL PASSIVO: POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE LE SPESE DI ESECUZIONE SOSTENUTE ANCHE DAL CREDITORE NON FONDIARIO

OVE CON IL PIGNORAMENTO E LE SPESE CONSEGUENTI, IL CREDITORE SIA RIUSCITO A CONSERVARE ALLA MASSA ATTIVA FALLIMENTARE QUEL BENE

Decreto | Tribunale di Napoli Nord, Pres. Lamonica – Est. Di Giorgio | 16.11.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammissione-al-passivo-possono-essere-riconosciute-le-spese-di-esecuzione-sostenute-anche-dal-creditore-non-fondiario-2 

AMMISSIONE AL PASSIVO: APPLICABILI GLI INTERESSI MORATORI COMMERCIALI FINO ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

LA DISCIPLINA EX D.LGS. 231/02 È IMPOSTA DAL DIRITTO COMUNITARIO E NON È ABROGABILE DAL GIUDICE COMUNE

Ordinanza | Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Ragonesi – Rel. Genovese | 05.05.2016 | n.8979

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammissione-al-passivo-applicabili-gli-interessi-moratori-commerciali-fino-alla-dichiarazione-di-fallimento

INSINUAZIONE AL PASSIVO: PER I CREDITI SORTI DOPO IL FALLIMENTO NON SI APPLICA IL LIMITE TEMPORALE DI CUI ALL’ART. 101 L.F.

LE DOMANDE ULTRA TARDIVE AMMISSIBILI FIN QUANDO NON SIANO ESAURITE LE RIPARTIZIONI DELL’ATTIVO FALLIMENTARE

Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Forte – Est. De Chiara | 31.07.2015 | n.16218

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/insinuazione-al-passivo-per-i-crediti-sorti-dopo-il-fallimento-non-si-applica-il-limite-temporale-di-cui-allart-101-l-f