LEASING -FURTO: la società concedente ha diritto all’indennizzo rate

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

In materia di leasing la società concedente si considera – in quanto proprietario dei beni ad oggetto del contratto –unica legittimata a ricevere l’indennizzo nell’ipotesi di furto del bene contratto, atteso che tale garanzia sia specificamente pattuita in favore della stessa.

Nel caso in cui in un contratto di leasing l’installazione di un sistema di allarme a protezione dell’impianto sia previsto quale condizione necessaria per il risarcimento del danno, ne deriva che in caso di furto si esclude che l’onere probatorio di cui all’art’2697 c.p.c. possa considerarsi provato mediante la prova testimoniale rese dai testi non alle dipendenze della società utilizzatrice del bene.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Crotone, Dott. ssa Raffaela Dattolo con la sentenza n.439 del 16.06.2017.

Nella fattispecie in esame, una società finanziata conveniva in giudizio una compagnia di assicurazione ed una società di leasing, affinché la compagnia di assicurazione fosse condannata, previo accertamento della sua obbligazione contrattuale, alla corresponsione di una somma di denaro a titolo di mancata produzione di energia elettrica.

Nel merito, l’attrice, premettendo che 1) aveva contratto con la società di leasing un contratto di locazione finanziaria con il quale si concedeva un impianto fotovoltaico; 2) che in adempimento alle clausole contrattuali aveva stipulato con la compagnia di assicurazione una polizza assicurativa contro il furto dei beni concessi in locazione 3) che aveva garantito alla società di leasing in caso di furto, i1 pagamento di un indennizzo comprendente sia l’importo del valore dei beni trafugati, sia quello corrispondente alla mancata produzione di energia elettrica, chiedeva, (stante il furto verificatosi successivamente alla stipula contrattuale), la condanna della società di leasing a retrocedere alla società attrice l’indennità a titolo di risarcimento danni.

Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la compagnia di assicurazione che contestando la fondatezza – in fatto ed in diritto – delle avverse pretese, eccepiva – in via preliminare – la carenza di legittimazione attiva sostenendo che la garanzia assicurativa era stata stipulata in favore della società di leasing, e chiedeva – nel merito – il rigetto della domanda attorea, specificando, come il danno patito dalla società attrice non rientrava nelle condizioni della polizza stipulata posto che l’impianto non era dotato di sistema di allarme.

Si costituiva in giudizio, altresì, la società di leasing che specificando di essere l’unica legittimata a ricevere la devoluzione dell’indennizzo in quanto proprietaria dei beni locati – assicurava che – in caso di sua corresponsione – avrebbe a sua volta retrocesso l’indennizzo in favore della utilizzatrice trattenendo per sé qualsivoglia importo che da quest’ultima fosse ancora dovuto alla concedente a qualsiasi titolo.

Il Giudicante, valutando l’operatività delle condizioni specificamente pattuite in caso di furto dei beni concessi in locazione, nonché la garanzia debitamente disposta in favore della società, ha ritenuto di dover rigettare la domanda attorea, considerando in primo luogo che non era ravvisabile un valido riscontro probatorio in ordine al nesso causale tra la causazione dell’evento ed i danni riportati dall’attrice così come previsto dalle condizioni di polizza, ed in secondo luogo che i beni oggetto della polizza di assicurazione non erano custoditi con un sistema di allarme ad hoc così come previsto nelle condizioni di polizza.

In particolare, sul punto il Giudice ha precisato che ove non sia provata in giudizio l’installazione di un sistema di allarme a protezione di un bene oggetto di leasing, nel caso in cui tale meccanismo di protezione sia previsto quale condizione necessaria per il risarcimento del danno in caso di furto deve ritenersi che tale circostanza non può certamente considerarsi provata mediante la prova testimoniale resa da soggetti non dipendenti della società ha installato il sistema di monitoraggio.

Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava le domande avanzate dall’attrice, condannandola, altresì, al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:

LEASING FINANZIARIO: IN CASO DI FURTO, CONTRATTO RISOLTO E RIMBORSO ASSICURATIVO A FAVORE CONCEDENTE

LA SOCIETÀ DI LEASING HA DIRITTO ALL’INDENNIZZO RATE A SCADERE E PREZZO DI ACQUISTO FINALE

Sentenza | Tribunale di Nola, dott. Francesco Colella | 21.01.2016 | n.243

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-finanziario-in-caso-di-furto-contratto-risolto-e-rimborso-assicurativo-a-favore-concedente

USURA: valida la clausola di salvaguardia che preveda la riconduzione intra – soglia dei tassi di mora convenuti

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

Si deve escludere che l’usurarietà del tasso di mora possa derivare dall’applicazione degli interessi moratori su rate comprensive degli interessi corrispettivi, e tanto anche alla luce di una corretta interpretazione dell’ordinanza della Cassazione Civile n. 23192 del 4 ottobre 2017 la quale ha unicamente affermato che il vaglio antiusura deve essere effettuato autonomamente sia in relazione agli interessi corrispettivi che a quelli moratori.

La pattuizione di una cd. clausola di salvaguardia è perfettamente lecita laddove la stessa sia strutturata nel senso di prevedere, in caso di superamento del tasso soglia,  non il diritto del cliente alla restituzione di quanto versato in eccedenza, ma un’automatica riconduzione intra – soglia della misura dei tassi convenuti, sicchè lo stesso sia in alcun modo tenuto a pagare interessi moratori eccedenti tale limite.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice  Ettore Pastore Alinante con la sentenza n. 1476 resa in data 09.02.2018.

Nella fattispecie considerata un mutuatario conveniva in giudizio la Banca mutuante chiedendo di accertare l’usurarietà degli interessi pattuiti nonché, in subordine, di dichiarare nulla la clausola di pattuizione degli interessi ex art. 117 TUB co. 6 e 7 sia con riferimento all’ISC che al TAN, perché applicati in misura superiore a quanto indicato in contratto e quindi, per l’effetto, di rideterminare il saldo del rapporto condannando la convenuta a restituire le somme indebitamente percepite.

Si costituiva in giudizio l’intermediario convenuto instando per l’integrale rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata.

Espletata CTU contabile, il consulente accertava che sia la misura degli interessi corrispettivi che quella degli interessi di mora era pattuita entro i limiti del tasso soglia.

In relazione alle doglianze in punto d’usura, il Giudicante ha specificato che deve escludersi che l’usurarietà del tasso di mora possa derivare dall’applicazione degli interessi moratori su rate comprensive degli interessi corrispettivi, e ciò anche alla luce della recente pronuncia della Cassazione n. 23192/2017 la quale ha semplicemente affermato che il vaglio antiusura riguarda sia gli interessi convenzionali che quelli di mora.

Il Magistrato ha chiarito altresì che la circostanza che gli interessi di mora si applichino anche in caso di ritardo nel pagamento degli interessi corrispettivi è perfettamente lecita e discende dalla loro funzione sanzionatoria del ritardo del mutuatario nell’adempiere le proprie obbligazioni, le quali, appunto, consistono nella restituzione del capitale e nel pagamento degli interessi corrispettivi.

Rispetto all’ipotesi, pure valutata dal CTU, di superamento della soglia usura calcolando l’incidenza del solo tasso di mora sulla sola sorta capitale ricompresa in ciascuna rata di mutuo, il Tribunale ha specificato che, pur volendo ammettere la liceità di tale operazione contabile, l’usurarietà delle pattuizioni contrattuali doveva in ogni caso escludersi in conseguenza della previsione in contratto di un’apposita clausola di salvaguardia, la quale doveva ritenersi perfettamente lecita perché strutturata in modo tale non da prevedere che il mutuatario abbia diritto a vedersi restituire gli interessi pagati oltre la soglia dell’usura, bensì che il cliente non sia in alcun modo tenuto a pagare interessi moratori, se eccedenti tale soglia.

Ancora, con ulteriore ipotesi di ricalcolo il CTU aveva accertato che inserendo tra gli oneri la penale di estinzione anticipata, il TEG del rapporto superava il tasso soglia vigente al momento della stipula. Sul punto il Giudicante ha però specificato che, trattandosi di un onere mai concretamente applicato al rapporto contestato, tale conteggio era privo di rilevanza.

Verificata infine la perfetta coincidenza dei tassi pattuiti con quelli effettivamente applicati, il Tribunale si è pronunciato per l’integrale rigetto della domanda attorea, con condanna del mutuatario alla rifusione delle spese di lite e di CTU.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista: 

USURA: LA DECISIONE N.23192/17 DELLA CASSAZIONE NON È DIRIMENTE PER SOSTENERE LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI

L’ONTOLOGICA DIVERSITÀ DI FUNZIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E DI MORA NE IMPEDISCE IL CUMULO

Sentenza | Tribunale di Velletri, Pres. Dott. Marcello Buscema | 08.11.2017 | n.3136

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-decisione-n-2319217-della-cassazione-non-e-dirimente-per-sostenere-la-tesi-della-sommatoria-dei-tassi 

USURA: VALIDA LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREDISPOSTA NELLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI MUTUO

LA NULLITÀ DI CUI ALL’ART. 1344 C.C. OPERA SOLO NEL CASO PATTUIZIONE TESA AD ELUDERE DIVIETO DELLA L. 108/96

Sentenza | Tribunale di Pavia, Dott. Laura Cortellaro | 21.03.2017 | n.494

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-valida-la-clausola-salvaguardia-predisposta-nella-stipula-un-contratto-mutuo

USURA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CONTIENE IN AUTOMATICO GLI INTERESSI ENTRO IL TASSO SOGLIA

LA PREVISIONE CONTRATTUALE ESCLUDE LA SANZIONE DELLA GRATUITÀ DEL MUTUO

Ordinanza | Tribunale di Rimini, dott. Rosario Lionello Rossino | 14-03-2015

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-clausola-di-salvaguardia-contiene-in-automatico-gli-interessi-entro-il-tasso-soglia.html