SEGNALAZIONE CAI: irrilevante il richiamo da parte della Banca negoziatrice del titolo dell’assegno non pagato

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

L’emissione di un assegno bancario privo di fondi, prima respinto e poi richiamato da parte della banca negoziatrice del titolo, non esonera la banca trattaria dall’obbligo di procedere alla iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria. 

La Banca trattaria, constatata la mancata sussistenza della provvista di un titolo presentato all’incasso, è obbligata a comunicare al traente l’avviso che in mancanza del pagamento nei termini previsti si provvederà all’iscrizione nell’archivio CAI ed alla successiva detta iscrizione la Banca è obbligata, pena la responsabilità solidale con il traente. 

Il richiamo dell’assegno bancario e la successiva distruzione non integra la prova del pagamento, essendo sufficiente solo ad evitare l’elevazione del protesto.

Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Dolmetta con ordinanza n.19412 del 03.08.2017.

Nella fattispecie esaminata una società ricorreva per cassazione nei confronti di una banca che aveva provveduto alla segnalazione nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) a seguito della presentazione all’incasso di un assegno privo della necessaria provvista; successivamente tale titolo veniva “richiamato” dal beneficiario con la conseguenza che non veniva elevato il protesto ed il titolo di credito veniva distrutto.

Avverso tale segnalazione il cliente proponeva azione legale al fine di ottenere la cancellazione, che veniva respinta prima dal Tribunale di Benevento e poi dalla Corte di appello.

Avverso tale decisione il correntista ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato la decisione in quanto è in “violazione della Circolare n. 139/91 della Banca d’Italia”, nonchè in “violazione della L. n. 386 del 1990”.

In particolare il cliente ha posto a fondamento del proprio gravame il dato, asseritamente essenziale, che “l’assegno in parola era stato distrutto “.

La Corte di Cassazione ha rilevato che ai fini della “non applicazione” delle diverse sanzioni che sono previste da tale legge, l’art. 8 di questa stabilisce il concorso di due condizioni:

1). l’avvenuto “pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente” nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione;

2). la prova del pagamento così avvenuto “mediante” presentazione allo “stabilimento trattario” di “quietanza del portatore con firma autenticata”.

Alla luce del richiamato dato normativo la Corte ha concluso per la correttezza della ricostruzione operata nella sentenza impugnata essendo in proposito “irrilevante” quella dell’eventuale “distruzione dell’assegno”.

Il ricorso è stato quindi respinto con condanna al pagamento delle spese processuali.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

L’ASSEGNO PRIVO DI FONDI, BENCHÉ RICHIAMATO, OBBLIGA ALL’ISCRIZIONE IN CAI

Il richiamo dell’assegno privo di fondi da parte della Banca negoziatrice non esonera la Banca trattaria dall’inserimento in CAI

Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Giudice relatore dott. Giulio Cataldi | 30.10.2012 | n.3509

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/l-assegno-privo-di-fondi-benche-richiamato-obbliga-all-iscrizione-in-cai


 

CONTO CORRENTE: regolari le operazioni effettuare dall’ex amministratore non legittimato

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

Sono regolari le operazioni effettuate su conto corrente dall’ex amministratore non legittimato, se il cambio nominativo non è stato comunicato all’istituto a mezzo di lettera raccomandata, in virtù di espressa clausola contrattuale in deroga dell’art. 2193 cc.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di napoli, sez. II civ., giudice Luigia Stravino, con la sentenza del 01.02.2018 n. 1088.

Nel caso di specie il Fallimento conveniva in giudizio la Banca chiedendo la condanna al pagamento di un’ingente somma di denaro, pari all’importo prelevato, per effetto della condotta colposa consistente nell’aver permesso all’ex amministratore unico della società poi fallita, di prelevare denaro dal conto corrente di quest’ultima, pur sprovvisto di legittimazione.

La Banca si costituiva in giudizio difendendosi nel merito, eccependo di aver correttamente operato, non avendo mai ricevuto alcuna raccomandata avente ad oggetto il cambio di nome dell’amministratore e di non essere in alcun modo tenuta a verificare le iscrizioni nel registro delle imprese, dal momento che il contratto di conto corrente prevedeva l’obbligo di comunicazione del cliente alla banca di eventuali revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, a pena di inopponibilità nei confronti della stessa.

Il Tribunale ha elaborato un singolare principio partendo dal disposto della norma di cui all’art. 2193 c.c.. che costituisce applicazione del principio di apparenza e di affidamento, in particolare partendo dal rilievo che assume il 2° comma di detta disposizione, secondo il quale “l’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta” che è ascrivibile alla tipologia di pubblicità cd. dichiarativa (diversa da quella costitutiva, che costituisce formalità imprescindibile per il perfezionamento dell’atto), che dà luogo ad una presunzione assoluta di conoscenza di quel determinato fatto, o secondo altra dottrina, ad una semplice causa di opponibilità.

Disciplina diversa è prevista, invece, per il caso in cui detta formalità pubblicitaria non sia stata adempiuta, giacché in questi casi il fatto da iscrivere non può essere opposto ai terzi, salvo che non si provi che gli stessi ne erano a conoscenza. Infine, il comma 3° prevede la possibilità di derogare la predetta disciplina per effetto di particolari disposizioni di legge.

Orbene, secondo il Tribunale non vi è dubbio che le disposizioni relative alla nomina e alla modifica degli amministratori (artt. 2196-2206-2207 c.c.) di società rientrino tra i casi soggetti a tali formalità pubblicitarie.

Indubbiamente, prosegue il Giudice, l’art. 2193 c.c., applicando i principi di trasparenza e di affidamento, sembra affermare che la conoscenza di un fatto da iscrivere – ed effettivamente iscritto – nel registro delle imprese sia condizionata esclusivamente all’espletamento delle relative formalità pubblicitarie. Tuttavia, la norma non esclude che nei casi particolari i singoli rapporti possano essere diversamente disciplinati dalle parti contrattuali, prevedendo differenti modalità comunicative delle modifiche inerenti i fatti soggetti alle formalità pubblicitarie.

Nel caso di specie, avendo la Banca e la società accordato che eventuali modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate sarebbero state comunicate direttamente alla Banca per il tramite di raccomandate, ne discende che le modifiche del potere autorizzativo non dipendono più dalla forma generale imposta dall’art. 2193 c.c., bensì dalla regola contrattuale eccezionale.

Millantare la considerazione inversa significherebbe giungere al paradosso di affermare l’obbligo della banca di richiedere al cliente, ad ogni operazione da eseguirsi su conto corrente, la visura camerale all’attualità, onde verificare che il soggetto abilitato alle operazioni di conto sia ancora in carica.

Per le ragioni il Tribunale ha rigettato la domanda del Fallimento, compensando le spese tra le parti.


 

ART.492 BIS CPC: ove non consentito all’U.G., il creditore può accedere direttamente alle banche dati

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

Il creditore procedente può essere autorizzato ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute non solo quando sussiste quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario non sono funzionanti ma anche quando vi è la mancanza delle condizioni che consentono l’accesso diretto alle banche dati da parte dell’ufficiale giudiziario o della convenzione di cui all’art. 155 quater disp. att. c.p.c.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Paola con l’ordinanza del 22.02.2018.

Accadeva che una Banca creditrice presentava istanza per l’autorizzazione all’accesso diretto alle banche dati di cui agli artt. 492 bis c.p.c. e 155 quater disp. att. c.p.c., per l’individuazione di cose e crediti appartenenti al debitore, da sottoporre ad esecuzione.

Tale istanza veniva avanzata perché venisse concessa alla Banca creditrice la detta autorizzazione in ragione della attuale inoperatività delle strutture tecnologiche e delle modalità operative di cui al citato art. 155 quater disp. att. c.p.c. necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati.

Il Giudice, valutati sussistere tutti presupposti codicistici, ha ritenuto che rientrino nella interpretazione letterale dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. tutti i casi di non funzionamento delle strutture, derivante quindi non solo da motivi tecnici ma anche dalla mancanza delle condizioni che consentono l’accesso diretto alle banche dati da parte dell’ufficiale giudiziario o della convenzione di cui all’art. 155 quater disp. att. c.p.c.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, il Tribunale ha autorizzato la Banca creditrice ad ottenere le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dalla debitrice con istituti di credito e datori di lavori o committenti.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE PUÒ ACCEDERE DIRETTAMENTE A BANCHE DATI

LA MANCANZA DEI DECRETI ATTUATIVI NON IMPEDISCE LA OPERATIVITÀ

Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Paola Caserta | 06.11.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-beni-pignorare-creditore-puo-accedere-direttamente-banche-dati 

RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE PROCEDENTE PUÒ ACCEDERE ALLE BANCHE DATI IN PRIMA PERSONA

NEL CASO DI MALFUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE IN USO AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

Decreto | Tribunale di Nola, Dott. Giovanni Tedesco | 22.11.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-beni-da-pignorare-il-creditore-procedente-puo-accedere-alle-banche-dati-in-prima-persona 

RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: AUTORIZZAZIONE AL CREDITORE DAL TRIBUNALE DI MILANO

ANCHE IN CASO DI NON FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ATTE A CONSENTIRE L’ACCESSO DIRETTO ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO

Decreto | Tribunale di Milano, Pres. Cesare De Sapia | 28-10-2015

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-dei-beni-da-pignorare-autorizzazione-al-creditore-dal-tribunale-di-milano.html

RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: consentito l’accesso diretto del creditore alle banche dati

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

In virtù del combinato disposto degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinques disp. att. c.p.c., quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore munito di titolo esecutivo che abbia notificato preventivo precetto di pagamento, decorso il termine di cui all’art 482 c.p.c., ha diritto di essere autorizzato dal Presidente del Tribunale ad avere accesso diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord in Aversa, Dott.ssa Paola Caserta con il provvedimento del 27.02.2018.

Nella fattispecie in disamina un creditore munito di regolare titolo esecutivo, notificato atto di precetto al debitore, in conseguenza dell’inadempimento dello stesso, presentava ricorso al Presidente del Tribunale per ottenere l’autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare in virtù del combinato disposto degli artt.492-bis c.p.c. e 155-quinques disp. att. c.p.c..

Il Presidente, ricostruita analiticamente la normativa di riferimento, ha rilevato che sebbene dalla lettura testuale dell’art. 492- bis l’autorizzazione all’accesso telematico ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali “per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti” parrebbe dover essere concessa soltanto all’ ufficiale giudiziario, tale facoltà debba essere comunque riconosciuta al creditore che lo richieda in virtù dell’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c nell’ipotesi in cui le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo l’art. 155-quater, comma 1, disp. att. c.p.c. non siano funzionanti ed, al contempo, risultino sussistenti determinati presupposti.

In particolare, qualora un creditore intenda proporre tale richiesta, dovrà essere in possesso di un titolo esecutivo, provvedere alla notifica dell’atto di precetto e solo dopo il decorso di dieci giorni potrà presentare istanza al fine di essere autorizzato ad accedere alla banca dati direttamente.

Ciò posto, il Presidente ha evidenziato che sebbene allo stato non risulti pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia alcun elenco di banche dati ai sensi dell’art. 155-quater, comma 1, disp. att. c.p.c. per le quali sia operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario e che, pertanto, l’accesso mediante collegamento telematico diretto da parte di questi non possa essere autorizzato, tale mancanza non sia ostativa alla concessione del provvedimento in favore del creditore istante, bensì valga a determinare la realizzazione della condizione prevista dall’ art. 155-quinquies disp. att. c.p.c , 1 comma.

Pertanto, rilevato che nel caso in esame risultava documentata l’esistenza del titolo esecutivo, l’avvenuta notifica dello stesso e dell’atto di precetto ed il decorso del termine di cui all’art. 482 c.p.c., ha autorizzato la Banca ad ottenere dai gestori delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, nonché di quelle degli enti previdenziali, tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE PUÒ ACCEDERE DIRETTAMENTE A BANCHE DATI

LA MANCANZA DEI DECRETI ATTUATIVI NON IMPEDISCE LA OPERATIVITÀ

Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Paola Caserta | 06.11.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-beni-pignorare-creditore-puo-accedere-direttamente-banche-dati 

RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE PROCEDENTE PUÒ ACCEDERE ALLE BANCHE DATI IN PRIMA PERSONA

NEL CASO DI MALFUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE IN USO AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

Decreto | Tribunale di Nola, Dott. Giovanni Tedesco | 22.11.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-beni-da-pignorare-il-creditore-procedente-puo-accedere-alle-banche-dati-in-prima-persona 

RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: AUTORIZZAZIONE AL CREDITORE DAL TRIBUNALE DI MILANO

ANCHE IN CASO DI NON FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ATTE A CONSENTIRE L’ACCESSO DIRETTO ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO

Decreto | Tribunale di Milano, Pres. Cesare De Sapia | 28-10-2015

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-dei-beni-da-pignorare-autorizzazione-al-creditore-dal-tribunale-di-milano.html