USURA: la mancata produzione dei decreti ministeriali determina il rigetto dell’opposizione

Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW

La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto, (cfr. cass. n. 2543/2019). Di conseguenza, il mancato adempimento all’onere probatorio ricadente sulla parte, determina il rigetto della domanda, in quanto pur trattandosi di una nullità rilevabile d’ufficio, essa può rilevarsi “iuxta alligata et probata”.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Maria Ludovica Russo, con la sentenza n. 16213 del 04.12.2019.

La vicenda ha riguardato un mutuatario che ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli dalla banca per sorta capitale, rate impagate ed interessi moratori in relazione ad un contratto di mutuo dalle parti stipulato.

L’opponente ha fondato la domanda su tre doglianze:

1) inefficacia del titolo (mutuo fondiario) in relazione alla consegna immediata della somma mutuata;

2) mancanza dei presupposti per la risoluzione contrattuale;

3) usurarietà dei tassi.

La Banca si è costituita in giudizio contestando estensivamente l’assunto attoreo e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Senza necessità di istruttoria, la causa è stata discussa ed introitata per la decisione, sulla base delle comparse conclusionali già depositate ex art. 281quinquies c. 2 c.p.c.

Il Giudice, nell’affrontare il thema decidendum, ha sottolineato che la deduzione circa l’usurarietà del mutuo sconta una evidente genericità non solo in ordine agli argomenti di prova, ma anche nei termini della stessa allegazione, non contenendo alcuna indicazione specifica delle irregolarità rilevate.

Infatti non è stato indicato né negli atti di causa né in una eventuale consulenza di parte quale sarebbe stato il tasso effettivo applicato e quale sarebbe stato il tasso di mora per il trimestre interessato. Oltre a ciò, non è stato prodotto il DM relativo ai tassi soglia per il trimestre in cui rientra il contratto in oggetto in base alla data di stipula.

Per tale motivo, il mancato adempimento all’onere probatorio ricadente sulla parte ha determinato il rigetto della domanda, in quanto, pur trattandosi di una nullità rilevabile d’ufficio, essa può rilevarsi “iuxta alligata et probata”.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato in toto l’opposizione ed ha condannando l’opponente alla refusione delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA: LA MANCATA PRODUZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI IMPEDISCE LA VALUTAZIONE NEL MERITO
SONO MERI ATTI AMMINISTRATIVI PER I QUALI NON OPERA IL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA§
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Francesca Arrigoni | 08.01.2018 | n.5§
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-mancata-produzione-dei-decreti-ministeriali-impedisce-la-valutazione-nel-merito

 

LITE TEMERARIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DI LA GENERICITÀ ECCEZIONI SOLLEVATE È FONTE DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
IL MANCATO DEPOSITO DEI DECRETI MINISTERIALI RENDE IMPROPONIBILE LA VERIFICA DELL’USURA
Sentenza Tribunale di Napoli, dott.ssa Grazia Bisogni 11-03-2016 n. 3214
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-in-sede-di-opposizione-a-di-la-genericita-eccezioni-sollevate-e-fonte-di-responsabilita-aggravata.html

 

USURAINAMMISSIBILE LA CTU SE IL CLIENTE NON ALLEGA I DECRETI MINISTERIALI
A FRONTE DI DEDUZIONI GENERICHE, LE ISTANZE ISTRUTTORIE AVREBBERO FINALITÀ MERAMENTE ESPLORATIVE
Tribunale Napoli, dott. Massimiliano Sacchi | Ordinanza | 27-01-2016
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-inammissibile-la-ctu-se-il-cliente-non-allega-i-decreti-ministeriali.html


 

QUERELA DI FALSO: l’istanza deve essere proposta entro l’udienza di precisazione delle conclusioni

La querela di falso può essere sempre proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio (art. 221 c.p.c.) ma, a tal fine, è necessario che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, intervenga prima della rimessione della causa in decisione e, quindi, al più tardi entro l’udienza di precisazione delle conclusioni.

Questo il principio ribadito dal Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo, con la sentenza n. 8010 dell’11.09.2019, che si riporta di seguito.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. OMISSIS del R.G.A.C.C. dell’anno 2015, trattenuta in decisione nell’udienza del 30/04/2019 rimessa al Giudice per la decisione in data 23/07/2019 e vertente

TRA

FIDEIUSSORI

– OPPONENTI –

E

BANCA

– OPPOSTA –

CONCLUSIONI

All’udienza del 30/04/2019 le parti hanno concluso come da verbale in atti.

Per parte opponente: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell’atto di citazione. Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE – revocare la provvisoria opposizione del decreto ingiuntivo opposto in sede di udienza di prima comparizione, essendo l’opposizione de qua fondata su prova scritta e di pronta soluzione; NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE – previo accertamento e declaratoria della nullità dei contratti di garanzia recanti il nomen juris di fidejussione omnibus sottoscritti dalle parti in data 20.07.2007 per vizio del consenso nel processo formativo della volontà per quanto suesposto, accogliere la proposta opposizione e, per l’effetto, revocare il d.i. provvisoriamente esecutivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Napoli; – previo accertamento e declaratoria della decadenza (e/o prescrizione) dei diritti della BANCA derivanti dai contratti sottoscritti dalle parti in data 20.07.2007 ai sensi dell’art. 5 della clausola contrattuale per quanto suesposto, accogliere la proposta opposizione e, per l’effetto, revocare il d.i. provvisoriamente esecutivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Napoli”.

Per parte convenuta: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e riposta. 1) per il rigetto della promossa opposizione e di ogni domanda con la stessa formulata in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile;2) con vittoria di spese secondo la vigente normativa oltre IVA, CPA e spese generali. Ribadisce la tardività dell’opposizione”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Viene opposto il decreto ingiuntivo n. OMISSIS reso dal Tribunale di Napoli in data 22.09.2015, depositato in Cancelleria il 28.09.2015, su ricorso dalla BANCA con il quale è stato ingiunto alla società, nonché ai Sigg.ri FIDEIUSSORI il pagamento della somma di € 309.362,10, oltre interessi convenzionali e spese legali di procedura.

Il ricorso per decreto ingiuntivo, con in calce il pedissequo provvedimento di ingiunzione del Tribunale munito di provvisoria esecutività, è stato notificato ai fidejussori ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data 05.11.2015 presso l’indirizzo di residenza, e la notifica risulta perfezionata in data 11.11.2015, data nella quale gli avvisi ex art. 140 c.p.c. risultano consegnati a mani della sorella di FIDEIUSSORE, nella qualità di familiare convivente, come risulta dall’originale di notifica del ricorso e pedissequo decreto depositati in atti.

L’atto di citazione in opposizione, è stato notificato dai Sigg.ri FIDEIUSSORI a mezzo pec soltanto il 22.12.2015.

Come rilevato d’ufficio dal Giudice all’udienza del 22/04/2016, l’opposizione deve ritenersi tardiva essendo stata notificata oltre il quarantesimo giorno di cui all’art. 641 c.p.c. che cadeva il 21.12.2015.

Ne deriva che l’opposizione proposta deve essere dichiarata inammissibile.

Manifestamente inammissibile è la querela di falso incidentale proposta dagli opponenti unitamente alla comparsa conclusionale e pertanto non ne può essere autorizzata la presentazione.

La querela di falso può essere sempre proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio (art. 221 c.p.c.) ma, a tal fine, è necessario che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, intervenga prima della rimessione della causa in decisione e, quindi, al più tardi entro l’udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. n. 17900/2011; Cassazione civile sez. I, – 01/02/2016, n. 1870).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n. 37 dell’8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018.

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della Causa: Da € 260.001 a € 520.000

Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.375,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.227,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.941,00

Fase decisionale, valore medio: € 5.870,00

Compenso tabellare € 18.413,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare € 18.413,00

Spese generali (15% sul compenso totale ) € 2.761,95

COMPENSO LIQUIDATO € 21.174,95

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

1) DICHIARA inammissibile l’opposizione proposta da FIDEIUSSORI avverso il decreto ingiuntivo n.OMISSIS reso dal Tribunale di Napoli in data 22.09.2015, depositato in Cancelleria il 28.09.2015, su ricorso dalla BANCAche per l’effetto conferma;

2) CONDANNA FIDEIUSSORI in solido alla refusione delle spese di lite in favore della BANCA, che liquida in € 21.174,95 (di cui € 18.413,00 per compensi di avvocato ed € 2.761,95 per rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55), oltre Iva e Cpa come per legge e se dovute.

Napoli lì 09/09/2019

Il Giudice
Dott. Paolo Andrea Vassallo


USURA: la mora è rilevante solo in caso di effettiva applicazione, non potendo la mera pattuizione ultra soglia comportare la sanzione della gratuità

Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM

La tesi della rilevanza usuraria degli interessi di mora è stata ribadita dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 27442/2018, la quale muove dall’assunto della “naturale fecondità” del denaro nonché dalla considerazione che la normativa in tema di usura si occupi degli interessi tout court, prima ancora che corrispettivi o moratori.

Il sistema normativo in materia di usura non prevede e non richiede né la rilevazione dei tassi di mora ai fini della rilevazione del tasso medio né la previsione di una soglia distinta per il tasso moratorio, che pertanto rimane soggetto al tasso soglia determinato in base alla categoria dell’operazione. Invece si deve escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora.

La mera pattuizione degli interessi moratori ultrasoglia è irrilevante ai fini della applicazione della legge 108/96, richiedendo la effettiva applicazione degli interessi di mora al rapporto bancario.

Se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art: 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi

Gli interessi corrispettivi sono sempre dovuti anche in ipotesi di superamento del tasso soglia per gli interessi moratori.

La verifica del superamento del tasso soglia deve essere eseguita autonomamente con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, con conseguente irrilevanza ai fini dello scrutinio sull’usura della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Andrea Vassallo, con la sentenza n. 4676 del 07.05.2019.

La vicenda ha riguardato un mutuatario che ha convenuto in giudizio un istituto di credito deducendo l’applicazione di tassi usurari al contratto; lo stesso ha, dunque, chiesto la declaratoria di gratuità dello stesso, oltre che la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca.

L’istituto convenuto, nel costituirsi in giudizio, si è opposto all’accoglimento della domanda, chiedendone il rigetto con condanna dell’attore al pagamento delle spese processuali.

Il Giudice, investito del thema decidendum, ha manifestato di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale, sancito con la sentenza 27442/2018 della Corte di cassazione, che muove dall’assunto della “naturale fecondità” del denaro nonché dalla considerazione che la normativa in tema di usura si occupi degli interessi tout court, prima ancora che corrispettivi o moratori.

Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto rilevanti, ai fini del superamento del tasso soglia usurario, anche gli interessi moratori ma ha specificato che lo scrutinio non va effettuato sulla base della sommatoria dei due tassi, bensì considerando le due categorie autonomamente.

L’organo giudicante ha, altresì, affrontato il questione relativa alle conseguenze del superamento delle soglie usurarie da parte dei soli interessi di mora.

Orbene, in virtù della differenza ontologica e funzionale tra gli istituti, è necessario, per il Tribunale, isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità.

In tal senso, è opportuno riconoscere che l’unico contratto di finanziamento contiene due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinanti ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutuate; l’altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario, evenienza al verificarsi della quale è ragionevole ritenere che diversamente si atteggi la volontà delle parti.

Da ciò discende che l’eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento e alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della prima pattuizione relativa alla fisiologia del rapporto.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande attore ritenendo non dedotto né provato che alcuna somma sia stata corrisposta alla banca convenuta indebitamente.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA MUTUO L’ONERE DI INDICARE IN MODO SPECIFICO MODI, TEMPI E LA MISURA DEL SUPERAMENTO
OCCORRE INDICARE I CRITERI E A FORMULA DI CALCOLO UTILIZZATA PER LA DETERMINAZIONE DEL TAEG
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Giovanni Di Giorgio | 04.03.2019 | n.619
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-lonere-di-indicare-in-modo-specifico-modi-tempi-e-la-misura-del-superamento

 

USURA-MORATORI: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA INIBISCE IN RADICE IL VERIFICARSI DEL FENOMENO USURARIO
INCONDIVISIBILE E CONTRADDITTORIA LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 27442/2018
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Michela Guantario | 08.02.2019 | n.1897
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-moratori-la-clausola-di-salvaguardia-inibisce-in-radice-il-verificarsi-del-fenomeno-usurario

 

USURA-MUTUO: NON È CORRETTA LA SOMMATORIA DEI TASSI
IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA VA VERIFICATO SEPARATAMENTE PER LE DUE CATEGORIE DI INTERESSI, SENZA POSSIBILITÀ DI CUMULO
Sentenza | Tribunale di L’Aquila, Giudice Annarita Giuliani | 29.01.2019 | n.38
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-non-e-corretta-la-sommatoria-dei-tassi

 

USURA – COMMISSIONE DI ESTINZIONE: COSTO SOLO EVENTUALE PER IL MUTUATARIO
NON VA SOMMATA AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI PREVISTI NEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale di Matera, Giudice Antonello Vitale | 24.01.2019 | n.51
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-commissione-di-estinzione-costo-solo-eventuale-per-il-mutuatario

 

SUPERAMENTO SOGLIA USURA: NO ALLA SOMMATORIA DEI TASSI
INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI HANNO FUNZIONI DIFFERENTI
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 07.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/superamento-soglia-usura-no-alla-sommatoria-dei-tassi