FIDEIUSSIONE: in caso di inefficacia ex art. 44 l.f. è ammissibile la manleva nei confronti dei fideiussori

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

In caso di declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 44 l.f. dei pagamenti effettuati dalla società successivamente al fallimento è ammissibile la domanda di manleva nei confronti dei fideiussori. 

Il contratto di fideiussione che espressamente prevede l’impegno dei garanti a rimborsare all’istituto di credito quanto lo stesso sia tenuto a restituire in seguito ad annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti, rientra nel concetto della fideiussione omnibus, pertanto, l’estinzione dell’obbligazione principale, nella specie del rapporto di mutuo non estingue la garanzia. 

Questi i principi espressi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Edmondo Cacace, con sentenza n. 1824 del 06.06.2017.

Nella fattispecie considerata, una Banca riassumeva un precedente giudizio con il quale la Curatela di un fallimento di una società cliente, aveva citato l’istituto di credito chiedendo la revoca ai sensi dell’art. 67 l.f. dei versamenti aventi carattere solutorio effettuati della società poi fallita nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, nonché, l’inefficacia ex art. 44 l.f. di tutti i pagamenti effettuati dalla stessa a favore della Banca, successivamente a detta dichiarazione.

In particolare, l’istituto nel costituirsi nel primo giudizio aveva chiamato in causa i garanti della società fallita, chiedendo di essere dagli stessi manlevati in caso di condanna alla ripetizione delle somme e questi, a loro volta, si erano difesi deducendo l’accessorietà della fideiussione rispetto all’obbligazione principale, nonché l’estinzione della stessa per l’avvenuto pagamento del mutuo concesso dalla Banca.

Il Tribunale aveva, pertanto, separato il giudizio esistente fra la Curatela attrice e l’istituto di credito convenuto, da quello tra quest’ultimo ed i terzi chiamati in causa e solo dopo l’emissione della sentenza di accoglimento della declaratoria di inefficacia ex art. 44 l.f. delle rimesse effettuate dalla società a favore dell’istituto di credito dopo la dichiarazione di fallimento, la Banca riassumeva il giudizio nei confronti dei fideiussori chiedendo di essere dagli stessi manlevati.

Nel procedimento così riassunto, il giudicante rilevava che la garanzia prestata con il contratto di fideiussione aveva ampia portata, posto che si riferiva a qualsiasi operazione bancaria realizzata dal debitore principale, entro il limite patrimoniale di 500.000.000 Lire, di conseguenza, riteneva che il pagamento effettuato in favore della procedura fallimentare, in ordine al quale la Banca pretendeva di essere garantita, rientrasse nell’oggetto della stessa in virtù di una disposizione negoziale contenuta nel medesimo contratto, la quale espressamente prevedeva l’impegno dei garanti di rimborsare all’istituto di credito, quanto lo stesso fosse stato tenuto a restituire in seguito ad annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti.

Inoltre, affermava la compatibilità di detto contratto di fideiussione con i limiti sanciti dall’art. 1938 c.c. in tema di obbligazioni di garanzia che si riferiscono ad obbligazioni future o condizionate, in quanto le stesse prevedono con specificità sia il soggetto garantito, sia il soggetto nei cui confronti veniva offerta la garanzia e, soprattutto, il limite dell’importo massimo della stessa.

Dunque, il Giudice affermava che la fideiussione prestata, rientrando nella fattispecie della fideiussione omnibus, non si limitava semplicemente a garantire il mutuo concesso dall’istituto di credito nei confronti della fallita e pertanto, l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria di ripetizione delle somme mutuate, non aveva estinto la fideiussione prestata in riferimento a quelle che nel contratto venivano definite come operazioni bancarie di qualsiasi natura.

Alla luce di tali considerazioni il Tribunale accoglieva la domanda di manleva avanzata nei confronti dei fideiussori, condannando gli stessi al pagamento delle somme oggetto di ripetizione, fino all’importo massimo garantito, oltre al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si vedano i seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:

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LA CLAUSOLA DI REVIVISCENZA NON HA NATURA VESSATORIA

Sentenza | La clausola di reviviscenza non ha natura vessatoria | 30.05.2016 | n.2952

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-in-caso-di-revoca-dei-pagamenti-ex-art-67-l-f-rivive-la-garanzia-personale-e-puo-essere-efficacemente-escussa-dalla-banca

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Ordinanza | Tribunale di Nola, Dott.ssa Caterina Costabile | 18.04.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-ove-previsto-pagamento-richiesta-senza-eccezione-si-tratta-contratto-autonomo-garanzia  

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Sentenza | Tribunale di Lucca, Dott. Carmine Capozzi | 18.02.2017 | n.406

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-garante-socio-della-societa-debitrice-non-puo-qualificarsi-consumatore-ai-fini-della-competenza