Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
E inammissibile per difetto del periculum in mora un ricorso di urgenza sul presupposto che la vendita del bene avrebbe pregiudicato il diritto dell’utilizzatore ad ottenere il riscatto, in vista di una futura azione di merito atteso che la tutela cautelare è ammissibile solo per i diritti assoluti minacciati da pregiudizio grave ed irreparabile e non per quelli di natura esclusivamente patrimoniale, pacificamente suscettibili di reintegrazione per equivalente.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi con l’ordinanza resa in data 21.05.18.
Nella fattispecie in disamina nell’ambito di un rapporto di locazione finanziaria risoltosi per inadempimento dell’utilizzatore, lo stesso agiva in via d’urgenza chiedendo che fosse sospesa la procedura di vendita dell’imbarcazione oggetto del contratto, in quanto “lesiva delle proprie legittime pretese” in vista del giudizio per l’accertamento del proprio diritto ad ottenere il riscatto del natante.
Si costituiva la Concedente eccependo la mancata individuazione e l’insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris, essendosi il ricorrente limitato a denunciare il pericolo di una lesione delle proprie legittime pretese senza nemmeno procedere alla loro individuazione.
Il Giudice, concordando con le prospettazioni della resistente, ha rilevato che in punto di periculum in mora, nessun elemento era stato prospettato in ricorso, essendosi limitato a dedurre l’istante che la vendita del natante avrebbe pregiudicato il proprio diritto ad ottenere il riscatto della imbarcazione, in vista di una futura azione di merito, unitamente a quella di tipo risarcitorio, che avrebbe proposto, con evidente riferimento a diritti di natura esclusivamente patrimoniale, pacificamente suscettibili di reintegrazione per equivalente.
In proposito il Tribunale ha specificato che la tutela cautelare è ammissibile solo a tutela di diritti assoluti minacciati da pregiudizio grave ed irreparabile nelle more del giudizio ordinario e mai a tutela di diritti di credito o di natura obbligatoria in senso ampio, con la conseguenza che la tutela d’urgenza volta ad impedire l’inadempimento contrattuale, rimane sempre ipotesi derogatoria, riconosciuta dalla giurisprudenza di merito in riferimento a casi del tutto particolari ove all’inadempimento si ricolleghino effetti peculiari quali, ad esempio, l’insolvenza o una seria sofferenza di un’eventuale attività imprenditoriale, o ancora l’importante entità delle somme coinvolte, ma solo nel caso in cui l’importo elevato della somma in contestazione ed il protrarsi dell’insoddisfazione possano creare un eccessivo scarto tra danno subito e danno effettivamente risarcito.
Tale ultima evenienza, ha sottolineato il Giudicante, quand’anche specificamente dedotta non è comunque configurabile nel caso, come quello di specie, in cui la controparte sia un intermediario finanziario, posto che in tale ipotesi ben può essere risarcito l’eventuale danno integrale laddove accertato.
In virtù delle suesposte considerazioni, e rilevato che nessuna delle richiamate evenienze era stata dedotta ed allegata, il Giudice si è pronunciato per l’integrale rigetto del ricorso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
PROCEDIMENTI CAUTELARI: ESCLUSO PERICULUM IN MORA IN CASO DI PROLUNGATA INERZIA DEL RICORRENTE
Inesistente ove nel tempo intercorso il giudizio di merito si sarebbe definito
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante | 08.03.2016