Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Il novellato art. 125 sexies TUB non è suscettibile di applicazione retroattiva, pertanto rispetto ai contratti definiti e risolti anticipatamente rispetto alla data di entrata in vigore della normativa più favorevole, deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli Istituti di Credito e di finanziamento, perché, diversamente, si violerebbe il principio di cui all’art. 11 preleggi.
La clausola contrattuale che prevede l’esclusione del diritto al rimborso dei costi, in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore, ove formulata in modo chiaro ed inequivoco, è pienamente legittima e non vessatoria.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Pasqualina Martone con la sentenza n.2936 del 08.01.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un cliente agiva in giudizio contro una Banca con la quale aveva stipulato un contratto di prestito, rispetto al quale chiedeva di accertare e dichiarare la vessatorietà di una clausola che escludeva il diritto del contraente al rimborso delle commissioni e del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del contratto, nonché la condanna della Banca alla restituzione di quanto indebitamento riscosso.
Resisteva in giudizio la Banca che chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza.
Il Magistrato onorario si è soffermato sul diritto dell’attore ad ottenere il rimborso degli oneri assicurativi, sottolineando che in riferimento alle polizze assicurative stipulate nell’ambito di un contratto di credito, non si applicava la prescrizione breve prevista dal c.c. in materia di assicurazioni, in quanto nel caso di estinzione anticipata del credito e della successiva richiesta di rimborso del premio assicurativo, rilevavano diritti derivanti da un contratto di credito.
In altri termini, la prescrizione del diritto al rimborso del premio assicurativo versato alla sottoscrizione del contratto e non goduto per il residuo periodo di copertura ha durata decennale e decorre dalla data di estinzione anticipata del prestito.
Nel caso di specie il diritto che l’attore esercitava non era prescritto, ma la sua richiesta di rimborso non poteva trovare fondamento nel novellato art. 125 TUB, in quanto il contratto di finanziamento era stato sottoscritto nel 2003 ed estinto nel 2007, pertanto l’art. 125 TUB applicabile ratione temporis era quello precedente alla riforma del D.lgs. 141/2010, entrata in vigore il 19.09.2010, che nella sua formulazione originaria prevedeva che “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Sul punto, il Giudice di Pace ha affermato che il novellato art. 125 sexies TUB non è suscettibile di applicazione retroattiva, pertanto rispetto ai contratti definiti e risolti anticipatamente rispetto alla data di entrata in vigore della normativa più favorevole, deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli Istituti di Credito e di finanziamento, perché, diversamente, si violerebbe l’art. 11 delle Preleggi secondo cui “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Ciò posto, il giudicante ha riportato integralmente le argomentazioni esposte nella sentenza del Tribunale di Torino n. 1823 del 04.04.2017, secondo cui le commissioni spettanti al mediatore creditizio, alla quale la cedente si è rivolta a copertura di tutte le attività di ricerca e mediazione definite con il prestito, non sono da ritenersi rimborsabili, trattandosi di compensi maturati per attività definitivamente esauritesi al momento della stipulazione del contratto di finanziamento e quindi da conteggiare una tantum al momento della stipulazione del contratto.
Altresì, è escluso anche il rimborso pro quota delle “commissioni previste a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito“.
Infine, in merito alla dedotta vessatorietà, ai sensi del Codice del Consumo, della clausola contrattuale prevedente l’esclusione del diritto al rimborso dei detti costi, il Giudice di Pace ha precisato che la prevista pattuizione, in quanto formulata in modo chiaro ed inequivoco, doveva ritenersi pienamente legittima e non vessatoria e quindi sanciva, in concreto, il diritto del finanziatore a trattenere determinate quote del corrispettivo versato in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore.
Per questi motivi nella fattispecie de qua, essendo intervenuta l’estinzione anticipata del credito prima dell’entrata in vigore dell’art. 125 sexies T.U.B., il Magistrato onorario ha ritenuto legittima la restituzione dei soli interessi scalari residui.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIMBORSO ONERI: NON PUÒ ESSERE APPLICATO L’ART. 125 SEXIES TUB AI CONTRATTI STIPULATI ANTE 2010 IN VIRTÙ DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI
ESCLUSO IL RIMBORSO PER I FINANZIAMENTI ESTINTI ANTE LEGGE 221/2012
Tribunale di Teramo, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 18.09.2017 |
RIMBORSO ONERI: ESCLUSA RIPETIZIONE PREMIO ASSICURATIVO PER CONTATTI CONCLUSI ANTE L.221/2012
LA NUOVA DISCIPLINA NON HA EFFETTI RETROATTIVI
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Marco Pugliese | 15.11.2017 | n.3786
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER CONTRATTI ESTINTI ANTE 2010
L’ART. 125-SEXIES T.U.B. NON È SUSCETTIBILE DI APPLICAZIONE RETROATTIVA
Sentenza | Giudice di Pace di Torre Annunziata, Dott.ssa Giovanna Cellini | 05.02.2018 | n.1443
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-escluso-contratti-estinti-ante-2010