Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Gli interessi moratori non vengono rilevati dalla legge in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in quanto destinata a operare solo in caso di inadempimento del mutuatario, nonché in ragione della funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall’inadempimento e, quindi, di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti estremante eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo del denaro e all’erogazione del credito.
È inattendibile la perizia econometrica con riferimento alla pretesa di determinare un tasso effettivo di mora, dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), senza tenere conto che quest’ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all’erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all’interesse moratorio, che invece dipende non dall’erogazione del credito, quanto piuttosto dall’inadempimento del debitore.
È’ destituita di fondamento ed arbitrario l’operazione di ipotizzare un ritardo nel pagamento della prima rata di ammortamento di 29 giorni e di rapportare poi la mora così maturata alla sola quota capitale della prima rata non pagata tempestivamente.
La pretesa di calcolare un tasso effettivo di mora non ha alcuna base normativa ed è assolutamente priva di attendibilità in quanto la sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori è priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si raffronterebbero fra di loro valori disomogenei.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio, con la sentenza n.1169 del 26.04.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata due Clienti agivano in giudizio contro una Banca con la quale avevano stipulato un contratto di mutuo rispetto al quale lamentavano l’applicazione di interessi usurari, nonché l’indeterminatezza dell’ISC.
Resisteva la Banca che chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice.
In primo luogo, il Tribunale ha rilevato che le parti svolgevano il tentativo obbligatorio di mediazione, che si concludeva con esito negativo a causa della mancata partecipazione della Banca, la quale non forniva alcuna motivazione per giustificare la sua assenza.
Nel merito il Giudice ha sottolineato l’esigenza di fornire una corretta interpretazione della nota sentenza della Cassazione n. 350/2013, che la parte attrice richiamava a sostegno della propria pretesa, invero con la suddetta pronuncia la Corte chiariva che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, ma tale accertamento non può derivare dalla sommatoria di tassi.
Sul punto, l’applicazione congiunta dei tassi nel medesimo periodo temporale è esclusa, in quanto gli interessi convenzionali e moratori sono tra loro ontologicamente differenti e incompatibili anche in ordine alla diversa funzione remuneratoria e sanzionatoria che assolvono.
Peraltro, anche le istruzioni della Banca d’Italia escludono i tassi di mora nel calcolo del TEG, in quanto diversamente opinando si raffronterebbero fra di loro valori disomogenei, posto che gli interessi moratori sono obbligazioni pecuniarie eventuali destinati ad operare solo in caso di inadempimento del mutuatario.
Pur tuttavia, se è vero che anche gli interessi moratori sono suscettibili di usurarietà il legislatore non ha ancora disciplinato un tasso soglia specifico, tale vuoto normativo, in attesa di uno specifico intervento, è stato colmato dalla Banca d’Italia con la nota di chiarimento in materia di applicazione della legge antiusura del 03.07.13 ha precisato che la soglia a cui raffrontare i tassi previsti per gli interessi di mora deve venire calcolata in base ai criteri dettati dai decreti ministeriali con maggiorazione di 2,1 punti percentuali.
Inoltre, la parte attrice deduceva il superamento del tasso soglia anche in relazione al solo tasso effettivo di mora (cd. T.E.MO.), a prescindere cioè dal tasso nominale di mora contrattualmente convenuto.
Sul punto, ai fini del calcolo del tasso effettivo occorre la conoscenza ex ante degli interessi pagati, che non è evidentemente possibile in caso di mora, essendo un costo eventuale e incerto del quale non si conosce né la base di calcolo, né la durata.
Più nello specifico, la pretesa di calcolare un tasso effettivo di mora non aveva alcuna base normativa e risultava inattendibile, dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), senza tenere conto che quest’ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all’erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all’interesse moratorio, che invece dipende non dall’erogazione del credito, quanto piuttosto dall’inadempimento del debitore.
Tenuto conto delle suddette argomentazioni, il Giudice ha rilevato che le pattuizioni contrattuali risultavano lecite non sussistendo alcun superamento del valore soglia.
Quanto all’indeterminatezza dell’ISC e alla censura di parta attrice secondo cui sarebbe stato applicato un tasso diverso rispetto a quello pattuito, il Tribunale ha precisato che un’eventuale difformità non comporta l’applicazione dell’art. 117 co. 7 lett. a) TUB.
Più nello specifico, l’ISC non costituisce un costo da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del prestito prima di accedervi.
In altri termini, l’ISC costituisce un mero elemento informativo e non una regola di validità da cui deriverebbe la nullità del contratto.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Tribunale ha rigettato la domanda dei Clienti con condanna alle spese di lite, nonché condanna della Banca al versamento all’entrata del bilancio dello Stato per non aver partecipato al procedimento di mediazione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: NON È POSSIBILE CALCOLARE UN TAEG CHE COMPRENDA ANCHE GLI INTERESSI DI MORA (CD. TEMO)
NELL’ATTUALE ASSETTO NORMATIVO UN SIMILE VALORE NON È NORMATO, NÉ RILEVATO.
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Ambra Carla Tombesi | 11.01.2018 | n.220
USURA: INFONDATA LA PRETESA DI SOMMARE INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
È DEL TUTTO INATTENDIBILE LA DETERMINAZIONE DI UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CD. TEMO)
Sentenza | Tribunale di Pavia, Dott.ssa Laura Cortellaro | 31.10.2017 | n.1668
USURA: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI PER LA MANCANZA DI UN VALIDO TERMINE DI RAFFRONTO
LA PRETESA DI CONFIGURARE UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CHIAMATO T.E.MO) NON È CONDIVISIBILE
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari | 16.02.2017 | n.16873