Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Nell’ambito di una opposizione all’esecuzione relativa procedura esecutiva immobiliare, ai fini della prova dell’usucapione, il certificato di residenza storica prodotto dall’opponente non costituisce un elemento congruo ed univoco.
Non è sufficiente per ottenere la sospensione della procedura una mera dichiarazione circa la disponibilità esclusiva del cespite riconducibile ad una mera detenzione del bene, dovendo dimostrare il possesso pubblico, pacifico, continuato ed ininterrotto dell’immobile per oltre un ventennio, tale da determinarne l’acquisto per usucapione;
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Maria Rosaria Giugliano, con l’ordinanza del 07.06.2018.
Un terzo proponeva opposizione ex art. 615 cpc ad una procedura esecutiva deducendo di essere titolare del diritto di proprietà per usucapione di un locale deposito (attualmente casotto per il ricovero di materiale, in precedenza guardiola del portiere) facente parte di un intero fabbricato, dichiarando di averne l’esclusiva disponibilità, in quanto unico detentore delle chiavi e di goderne sin dall’età infantile, essendo parte di un intero fabbricato dove risiedeva con la famiglia, allegando anche il certificato di residenza e dichiarando, infine, di non aver avuto alcuna contestazione circa il suddetto diritto di proprietà.
Il Giudice dell’esecuzione rilevava che il certificato di residenza storica allegato dal terzo opponente non costituiva un elemento adeguato, considerato che la destinazione funzionale del bene e la consistenza escludevano che lo stesso fosse adibito ad abitazione di un nucleo familiare, come, invece, affermava l’opponente.
Infatti, dai titoli di provenienza dell’immobile si evinceva che lo stesso era sempre stato adibito a portineria, in altri termini l’opponente avrebbe dovuto allegare sin dall’inizio elementi tesi a dimostrare una diversa destinazione funzionale, nonché di aver posseduto detto immobile in ragione del servizio di portierato.
Il Giudice non ha contestato la disponibilità esclusiva delle del casotto, ma ha sottolineato che la stessa provava semplicemente la detenzione attuale del bene da parte del debitore, rimanendo, pertanto, del tutto indimostrato il possesso pubblico, pacifico, continuato ed ininterrotto dell’immobile per oltre un ventennio.
Per tali ragioni, il Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di sospensione del procedimento, condannando il debitore esecutato alle spese di lite, disponendo la vendita del bene pignorato.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
OPPOSIZIONE ESECUZIONE USUCAPIONE: MANCA IL FUMUS SE IL TERZO NON HA PROPOSTO UN PRECEDENTE GIUDIZIO
NON È SUFFICIENTE LA MERA DICHIARAZIONE IN VIRTÙ DEL POSSESSO ULTRAVENTENNALE ANIMO DOMINI
Ordinanza | Tribunale di Avellino, Giudice Gaetano Guglielmo | 08.05.2018 |