USURA-LEASING: gli interessi moratori e l’omessa e/o l’erronea indicazione del TAEG

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

È preclusa la possibilità di procedere ad una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori per mancata rilevazione del tasso soglia da parte dalla Banca d’Italia secondo le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze, che possa fungere da parametro di liceità, in applicazione dell’art. 2 l. 108/1996. 

Gli interessi moratori giammai si aggiungono a quelli corrispettivi, bensì si sostituiscono a questi ultimi dal giorno della mora, alla luce di quanto disposto dall’art. 1224 c.c. 

L’omessa o l’erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell’art. 117 TUB. 

E valida una clausola relativa agli interessi convenzionali di mora che richiama l’EURIBOR in quanto si riferisce ad un parametro compiutamente determinabile ex ante che soddisfa senz’altro il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto, richiesto dall’art. 1346 c.c. in alternativa a quello della determinatezza, ai fini della validità del contratto medesimo. 

Il parametro EURIBOR è valido e non si pone in contrasto con norme imperative per cui una eventuale manipolazione non comporta alcuna nullità a maggior ragione se l’intermediario finanziario è del tutto estraneo all’intesa anticoncorrenziale.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Verona, Giudice Camilla Fin, con sentenza n. 1473 pubblicata in data 21 giugno 2018.

Nella fattispecie processuale esaminata, una SOCIETÀ’ ed i suoi SOCI convenivano in giudizio una SOCIETÀ di LEASING, con la quale avevano sottoscritto un contratto di locazione finanziaria a tasso variabile, al fine di accertare:

– l’invalidità delle clausole determinative degli interessi del contratto in oggetto;

– l’anatocismo sia in applicazione del piano di ammortamento alla francese sia per effetto dell’applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute;

– la mancata indicazione del TAEG;

chiedendo, per l’effetto del predetto accertamento, di rilevare la nullità delle clausole determinative dell’interesse corrispettivo e moratorio e dichiarare la gratuità del contratto de quo, con conseguente condanna della SOCIETA’ di LEASING alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite.

Si costituiva in giudizio la SOCIETA’ di LEASING, chiedendo il rigetto delle domande attoree, deducendo la manifesta infondatezza della domanda.

Il Giudice assegnava la causa in decisione senza disporre alcuna consulenza tecnico contabile.

In particolare il Giudicante ha ritenuto che la verifica in termini oggettivi e cioè matematici del carattere usurario degli interessi moratori è di fatto preclusa dalla mancanza di uno specifico tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia secondo le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze, che possa fungere da parametro di liceità, in applicazione dell’art. 2 l. 108/1996.

Nel caso di specie, il Tribunale ha poi osservato che gli interessi moratori giammai si aggiungono a quelli corrispettivi, bensì si sostituiscono a questi ultimi dal giorno della mora, alla luce di quanto disposto dall’art. 1224 c.c.

In merito alla mancata indicazione in contratto del TAEG, il Tribunale ha rappresentato, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, che l’omessa o l’erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell’art. 117 TUB, ma tuttalpiù può rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale.

Infine, il Giudice Veronese ha ritenuto che le clausole determinative dell’interesse corrispettivo e moratorio non potevano essere considerate nulle in base ad una presunta manipolazione del tasso EURIBOR effettuata tra il 2005 e il 2008 da parte di taluni istituti di credito europei, giacché il comma 2 dell’art. 101 TFUE sancisce espressamente la sola nullità degli accordi concorrenziali tra imprese elencati al comma 1, e non anche dei contratti stipulati, a valle, tra le imprese e gli utenti finali, ben evidenziando che l’intermediario era del tutto estraneo all’intesa anticoncorrenziale.

Per le ragioni esposte il Tribunale ha rigettato la domanda, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

USURA – LEASING: IMPOSSIBILE L’ACCERTAMENTO DELL’USURARIETÀ DEGLI INTERESSI DI MORA

IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA VALUTATO IN RELAZIONE AI SOLI ELEMENTI RETRIBUTIVI DEL FINANZIAMENTO

Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Angelo Claudio Ricciardi | 27.09.2017 | n.9709

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-leasing-impossibile-laccertamento-dellusurarieta-degli-interessi-di-mora 

USURA-LEASING: GLI INTERESSI DI MORA SONO IRRILEVANTI AI FINI DELLA L. 108/96

NON COSTITUISCONO COSTI COLLEGATI ALL’ EROGAZIONE DEL CREDITO DA INCLUDERE NEL CALCOLO DEL TEGM

Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa Maria Luparelli | 24.10.2017 | n.20067

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-leasing-gli-interessi-di-mora-sono-irrilevanti-ai-fini-della-l-10896

LEASING : IL PIANO DI AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE” NON IMPLICA ANATOCISMO

IL CALCOLO DEGLI INTERESSI DI REGOLA È EFFETTUATO SUL CAPITALE RESIDUO

Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott.Stefano Franchioni | 14.09.2016 | n.2677

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-implica-anatocismo