Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
La domanda risarcitoria e/o restitutoria che si fondi sull’asserita nullità di una clausola contrattuale implica un giudicato idoneo ad incidere sulla validità del titolo contrattuale non potendo da tanto prescindere la formulata domanda di restituzione somme.
Sussistendo in tal caso un cumulo di domanda, ai fini della determinazione della competenza del giudice adito sarà necessario far riferimento anche al complessivo valore del contratto, non potendosi ritenere bastevole il contenimento formulato alla sola domanda di restituzione.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Buccino, Giudice Rosaria Izzi, con l’ordinanza del 15 febbraio 2021.
Nella vicenda esaminata un mutuatario conveniva in giudizio una Banca al fine di accertare l’indeterminatezza del TAEG di cui al contratto di mutuo fondiario con richiesta restituzione a titolo risarcitorio o, in subordine, per l’effetto della sostituzione del tasso contrattuale con i tassi BOT ex art 117 TUB, della somma quantificata comunque in euro 5.000,00, con espressa rinuncia all’esubero.
Si costituiva in giudizio la Banca eccependo preliminarmente l’incompetenza per valore del Giudice adito argomentando che la domanda giudiziale con cui si chiede la restituzione di somme pagate e asseritamente non dovute a causa della nullità, seppur parziale, della clausola determinativa degli interessi applicati al rapporto non può prescindere dall’accertamento della predetta nullità.
Tale decisione, con effetto di giudicato, andrebbe quindi ad incidere sulla stessa validità del titolo contrattuale, con possibilità del mutuatario di poter introdurre azioni collegate contro l’ente finanziatore, di carattere risarcitorio e/o restitutorio.
Concludeva, quindi, la convenuta che in ragione del complessivo valore del contratto – euro 50.000- era preclusa al giudice onorario la possibilità di pronunciarsi sulla validità dell’obbligazione principale e, conseguentemente, sulla richiesta risarcitoria avanzata dall’attore a nulla rilevando la limitazione di valore dallo stesso indicata con la dicitura “Contenendo il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito con espressa rinuncia all’eccedenza.”
Il Giudice, aderendo alla tesi espressa dalla Banca, ha quindi rilevato che rilevato che le contestazioni sollevate implicavano un giudicato idoneo ad incidere sulla validità del titolo contrattuale non potendo da tanto prescindere la formulata domanda di restituzione somme, chiarendo che nello specifico doveva ritenersi sussistente un cumulo di domanda il cui valore eccedeva il limite massimo della competenza del giudice adito, non potendosi ritenere bastevole il contenimento formulato alla sola domanda di restituzione per la determinazione della competenza.
In ragione di tali rilievi il Giudice ha dichiarato la propria incompetenza affermando competente il Tribunale di Salerno innanzi al quale ha rimesso le parti, assegnando loro il termine di legge per la riassunzione.