Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
E’ inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. teso ad accertare la nullità delle clausole di un contratto di mutuo ove la banca contesti in radice la sussistenza di tutte le illiceità denunziate atteso che in tal caso è necessario preventivamente deliberare in ordine a questioni preliminari di merito che devono essere affrontate in un giudizio a cognizione piena.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Salerno, Dott.ssa Rosa Sergio, con ordinanza del 03.04.2017.
Nel caso in oggetto, un mutuatario conveniva in giudizio la Banca, proponendo ricorso ex art 696 bis c.p.c., onde ottenere l’accertamento della corrispondenza, o meno, dell’ISC indicato nel contratto, rispetto al tasso effettivamente applicato in concreto e, nel caso in cui quest’ultimo fosse risultato superiore a quello pattuito, il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo, applicando all’intero finanziamento, ai sensi dell’art. 117 comma 7 T.U.B., un tasso pari al rendimento minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, e di conseguenza la quantificazione degli importi versati in eccedenza, calcolati come differenza tra le rate effettivamente corrisposte e le rate in tale modo determinate, nonché l’importo di quelle future.
Si costitutiva la Banca contestando la sussistenza della divergenza lamentata da controparte, l’erroneità della sanzione richiamata ed eccependo l’inammissibilità del ricorso sulla base del rilievo per cui le questioni sollevate avrebbero necessitato di approfondimento in un giudizio a cognizione piena in quanto preliminari al conferimento di qualsivoglia incarico peritale.
Aderendo alle difese dell’istituto di credito, il Tribunale adito sottolineava da un lato la rilevante prevalenza delle finalità conciliative e deflattive del contenzioso dello strumento previsto dall’art. 696 bis c.p.c., e dall’altro affermava che per il suo utilizzo era pur sempre necessario che:
a) tale strumento fosse almeno potenzialmente idoneo ad accertare i fatti e, nella fattispecie, la determinazione del rapporto debito-credito derivanti dalla pretesa inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali;
b) la possibilità che l’accertamento fosse effettuabile sulla base degli elementi disponibili e senza necessità di espletamento di attività istruttorie ulteriori rispetto alla C.T.U.;
c) che le questioni controverse tra le parti non implicassero valutazioni riservate al giudice del merito.
Rilevava, pertanto, che qualora l’accertamento tecnico preventivo, non avesse semplicemente ad oggetto la verifica della documentazione prodotta dalla parte, ma la risoluzione di questioni controverse riservate al giudice del merito, non poteva ricorrersi a tale strumento, atteso che spetta a detto giudice, in sede di valutazioni preliminari di merito, in presenza di contestazioni radicali dell’ altrui pretesa, individuare gli oneri e le spese da includere od escludere nel computo ovvero i tassi effettivamente applicabili, e deliberare in ordine alla eccepita nullità di clausole contrattuali.
Alla luce di tali considerazioni il giudice dichiarava l’inammissibilità del ricorso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti:
SE IL GIUDICE DICHIARA INAMMISSIBILE LA CONSULENZA DEVE CONDANNARE ALLE SPESE LA PARTE ISTANTE
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Valeria Rosetti | 02.03.2017 |
ATP: INAMMISSIBILE SE TESO AD ACCERTARE LA SUSSISTENZA DELL’INADEMPIMENTO O DEL FATTO ILLECITO
TALI QUESTIONI GIURIDICHE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE DEVOLUTE ALLA VALUTAZIONE DEL GIUDICE
Ordinanza | Tribunale di Massa, Dott. Paolo Puzone | 15.02.2017 |
TALI QUESTIONI PRESUPPONGONO VALUTAZIONI INDEBITAMENTE ANTICIPATORIE DI UN GIUDIZIO DI MERITO
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Dott.ssa Fausta Como | 20.02.2017 |