Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
L’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. è un procedimento di natura cautelare, che non ha alcuna funzione conciliativa e richiede l’urgenza causata dal rischio di dispersione delle prove.
Tale procedimento non è ammissibile per i rapporti bancari in quanto non vi è alcun motivo che potrebbe comportare la dispersione di documenti contrattuali in ragione dei relativi obblighi di conservazione da parte della Banca.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Teramo, Presidente Alessandro Iacoboni, con ordinanza dell’11.06.2018.
Nella fattispecie in esame un cliente proponeva un accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art.696 c.p.c. nei confronti di una Banca, con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario al fine di accertare l’applicazione di eventuali interessi usurari e anatocistici.
Sul punto il Magistrato ha osservato che, l’accertamento tecnico preventivo, come si evince dal testo normativo, fa espresso richiamo a specifiche condizioni di urgenza causate dal rischio di dispersione delle prove.
Il Tribunale ha rilevato che non esisteva alcun motivo che avrebbe potuto provocare la dispersione dei documenti, in quanto la Banca aveva precisi obblighi di conservazione dei contratti per cui gli stessi potevano essere acquisiti ed esaminati in qualsiasi momento.
Tale ragione di urgenza non era in alcun modo stata nè dedotta né tantomeno dimostrata dal ricorrente.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, il Giudice ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
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