RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: consentito l’accesso diretto del creditore alle banche dati

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

In virtù del combinato disposto degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinques disp. att. c.p.c., quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore munito di titolo esecutivo che abbia notificato preventivo precetto di pagamento, decorso il termine di cui all’art 482 c.p.c., ha diritto di essere autorizzato dal Presidente del Tribunale ad avere accesso diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord in Aversa, Dott.ssa Paola Caserta con il provvedimento del 27.02.2018.

Nella fattispecie in disamina un creditore munito di regolare titolo esecutivo, notificato atto di precetto al debitore, in conseguenza dell’inadempimento dello stesso, presentava ricorso al Presidente del Tribunale per ottenere l’autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare in virtù del combinato disposto degli artt.492-bis c.p.c. e 155-quinques disp. att. c.p.c..

Il Presidente, ricostruita analiticamente la normativa di riferimento, ha rilevato che sebbene dalla lettura testuale dell’art. 492- bis l’autorizzazione all’accesso telematico ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali “per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti” parrebbe dover essere concessa soltanto all’ ufficiale giudiziario, tale facoltà debba essere comunque riconosciuta al creditore che lo richieda in virtù dell’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c nell’ipotesi in cui le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo l’art. 155-quater, comma 1, disp. att. c.p.c. non siano funzionanti ed, al contempo, risultino sussistenti determinati presupposti.

In particolare, qualora un creditore intenda proporre tale richiesta, dovrà essere in possesso di un titolo esecutivo, provvedere alla notifica dell’atto di precetto e solo dopo il decorso di dieci giorni potrà presentare istanza al fine di essere autorizzato ad accedere alla banca dati direttamente.

Ciò posto, il Presidente ha evidenziato che sebbene allo stato non risulti pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia alcun elenco di banche dati ai sensi dell’art. 155-quater, comma 1, disp. att. c.p.c. per le quali sia operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario e che, pertanto, l’accesso mediante collegamento telematico diretto da parte di questi non possa essere autorizzato, tale mancanza non sia ostativa alla concessione del provvedimento in favore del creditore istante, bensì valga a determinare la realizzazione della condizione prevista dall’ art. 155-quinquies disp. att. c.p.c , 1 comma.

Pertanto, rilevato che nel caso in esame risultava documentata l’esistenza del titolo esecutivo, l’avvenuta notifica dello stesso e dell’atto di precetto ed il decorso del termine di cui all’art. 482 c.p.c., ha autorizzato la Banca ad ottenere dai gestori delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, nonché di quelle degli enti previdenziali, tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE PUÒ ACCEDERE DIRETTAMENTE A BANCHE DATI

LA MANCANZA DEI DECRETI ATTUATIVI NON IMPEDISCE LA OPERATIVITÀ

Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Paola Caserta | 06.11.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-beni-pignorare-creditore-puo-accedere-direttamente-banche-dati 

RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE PROCEDENTE PUÒ ACCEDERE ALLE BANCHE DATI IN PRIMA PERSONA

NEL CASO DI MALFUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE IN USO AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

Decreto | Tribunale di Nola, Dott. Giovanni Tedesco | 22.11.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-beni-da-pignorare-il-creditore-procedente-puo-accedere-alle-banche-dati-in-prima-persona 

RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: AUTORIZZAZIONE AL CREDITORE DAL TRIBUNALE DI MILANO

ANCHE IN CASO DI NON FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ATTE A CONSENTIRE L’ACCESSO DIRETTO ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO

Decreto | Tribunale di Milano, Pres. Cesare De Sapia | 28-10-2015

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-dei-beni-da-pignorare-autorizzazione-al-creditore-dal-tribunale-di-milano.html

LEASING -FURTO: la società concedente ha diritto all’indennizzo rate

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

In materia di leasing la società concedente si considera – in quanto proprietario dei beni ad oggetto del contratto –unica legittimata a ricevere l’indennizzo nell’ipotesi di furto del bene contratto, atteso che tale garanzia sia specificamente pattuita in favore della stessa.

Nel caso in cui in un contratto di leasing l’installazione di un sistema di allarme a protezione dell’impianto sia previsto quale condizione necessaria per il risarcimento del danno, ne deriva che in caso di furto si esclude che l’onere probatorio di cui all’art’2697 c.p.c. possa considerarsi provato mediante la prova testimoniale rese dai testi non alle dipendenze della società utilizzatrice del bene.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Crotone, Dott. ssa Raffaela Dattolo con la sentenza n.439 del 16.06.2017.

Nella fattispecie in esame, una società finanziata conveniva in giudizio una compagnia di assicurazione ed una società di leasing, affinché la compagnia di assicurazione fosse condannata, previo accertamento della sua obbligazione contrattuale, alla corresponsione di una somma di denaro a titolo di mancata produzione di energia elettrica.

Nel merito, l’attrice, premettendo che 1) aveva contratto con la società di leasing un contratto di locazione finanziaria con il quale si concedeva un impianto fotovoltaico; 2) che in adempimento alle clausole contrattuali aveva stipulato con la compagnia di assicurazione una polizza assicurativa contro il furto dei beni concessi in locazione 3) che aveva garantito alla società di leasing in caso di furto, i1 pagamento di un indennizzo comprendente sia l’importo del valore dei beni trafugati, sia quello corrispondente alla mancata produzione di energia elettrica, chiedeva, (stante il furto verificatosi successivamente alla stipula contrattuale), la condanna della società di leasing a retrocedere alla società attrice l’indennità a titolo di risarcimento danni.

Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la compagnia di assicurazione che contestando la fondatezza – in fatto ed in diritto – delle avverse pretese, eccepiva – in via preliminare – la carenza di legittimazione attiva sostenendo che la garanzia assicurativa era stata stipulata in favore della società di leasing, e chiedeva – nel merito – il rigetto della domanda attorea, specificando, come il danno patito dalla società attrice non rientrava nelle condizioni della polizza stipulata posto che l’impianto non era dotato di sistema di allarme.

Si costituiva in giudizio, altresì, la società di leasing che specificando di essere l’unica legittimata a ricevere la devoluzione dell’indennizzo in quanto proprietaria dei beni locati – assicurava che – in caso di sua corresponsione – avrebbe a sua volta retrocesso l’indennizzo in favore della utilizzatrice trattenendo per sé qualsivoglia importo che da quest’ultima fosse ancora dovuto alla concedente a qualsiasi titolo.

Il Giudicante, valutando l’operatività delle condizioni specificamente pattuite in caso di furto dei beni concessi in locazione, nonché la garanzia debitamente disposta in favore della società, ha ritenuto di dover rigettare la domanda attorea, considerando in primo luogo che non era ravvisabile un valido riscontro probatorio in ordine al nesso causale tra la causazione dell’evento ed i danni riportati dall’attrice così come previsto dalle condizioni di polizza, ed in secondo luogo che i beni oggetto della polizza di assicurazione non erano custoditi con un sistema di allarme ad hoc così come previsto nelle condizioni di polizza.

In particolare, sul punto il Giudice ha precisato che ove non sia provata in giudizio l’installazione di un sistema di allarme a protezione di un bene oggetto di leasing, nel caso in cui tale meccanismo di protezione sia previsto quale condizione necessaria per il risarcimento del danno in caso di furto deve ritenersi che tale circostanza non può certamente considerarsi provata mediante la prova testimoniale resa da soggetti non dipendenti della società ha installato il sistema di monitoraggio.

Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava le domande avanzate dall’attrice, condannandola, altresì, al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:

LEASING FINANZIARIO: IN CASO DI FURTO, CONTRATTO RISOLTO E RIMBORSO ASSICURATIVO A FAVORE CONCEDENTE

LA SOCIETÀ DI LEASING HA DIRITTO ALL’INDENNIZZO RATE A SCADERE E PREZZO DI ACQUISTO FINALE

Sentenza | Tribunale di Nola, dott. Francesco Colella | 21.01.2016 | n.243

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-finanziario-in-caso-di-furto-contratto-risolto-e-rimborso-assicurativo-a-favore-concedente

USURA: valida la clausola di salvaguardia che preveda la riconduzione intra – soglia dei tassi di mora convenuti

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

Si deve escludere che l’usurarietà del tasso di mora possa derivare dall’applicazione degli interessi moratori su rate comprensive degli interessi corrispettivi, e tanto anche alla luce di una corretta interpretazione dell’ordinanza della Cassazione Civile n. 23192 del 4 ottobre 2017 la quale ha unicamente affermato che il vaglio antiusura deve essere effettuato autonomamente sia in relazione agli interessi corrispettivi che a quelli moratori.

La pattuizione di una cd. clausola di salvaguardia è perfettamente lecita laddove la stessa sia strutturata nel senso di prevedere, in caso di superamento del tasso soglia,  non il diritto del cliente alla restituzione di quanto versato in eccedenza, ma un’automatica riconduzione intra – soglia della misura dei tassi convenuti, sicchè lo stesso sia in alcun modo tenuto a pagare interessi moratori eccedenti tale limite.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice  Ettore Pastore Alinante con la sentenza n. 1476 resa in data 09.02.2018.

Nella fattispecie considerata un mutuatario conveniva in giudizio la Banca mutuante chiedendo di accertare l’usurarietà degli interessi pattuiti nonché, in subordine, di dichiarare nulla la clausola di pattuizione degli interessi ex art. 117 TUB co. 6 e 7 sia con riferimento all’ISC che al TAN, perché applicati in misura superiore a quanto indicato in contratto e quindi, per l’effetto, di rideterminare il saldo del rapporto condannando la convenuta a restituire le somme indebitamente percepite.

Si costituiva in giudizio l’intermediario convenuto instando per l’integrale rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata.

Espletata CTU contabile, il consulente accertava che sia la misura degli interessi corrispettivi che quella degli interessi di mora era pattuita entro i limiti del tasso soglia.

In relazione alle doglianze in punto d’usura, il Giudicante ha specificato che deve escludersi che l’usurarietà del tasso di mora possa derivare dall’applicazione degli interessi moratori su rate comprensive degli interessi corrispettivi, e ciò anche alla luce della recente pronuncia della Cassazione n. 23192/2017 la quale ha semplicemente affermato che il vaglio antiusura riguarda sia gli interessi convenzionali che quelli di mora.

Il Magistrato ha chiarito altresì che la circostanza che gli interessi di mora si applichino anche in caso di ritardo nel pagamento degli interessi corrispettivi è perfettamente lecita e discende dalla loro funzione sanzionatoria del ritardo del mutuatario nell’adempiere le proprie obbligazioni, le quali, appunto, consistono nella restituzione del capitale e nel pagamento degli interessi corrispettivi.

Rispetto all’ipotesi, pure valutata dal CTU, di superamento della soglia usura calcolando l’incidenza del solo tasso di mora sulla sola sorta capitale ricompresa in ciascuna rata di mutuo, il Tribunale ha specificato che, pur volendo ammettere la liceità di tale operazione contabile, l’usurarietà delle pattuizioni contrattuali doveva in ogni caso escludersi in conseguenza della previsione in contratto di un’apposita clausola di salvaguardia, la quale doveva ritenersi perfettamente lecita perché strutturata in modo tale non da prevedere che il mutuatario abbia diritto a vedersi restituire gli interessi pagati oltre la soglia dell’usura, bensì che il cliente non sia in alcun modo tenuto a pagare interessi moratori, se eccedenti tale soglia.

Ancora, con ulteriore ipotesi di ricalcolo il CTU aveva accertato che inserendo tra gli oneri la penale di estinzione anticipata, il TEG del rapporto superava il tasso soglia vigente al momento della stipula. Sul punto il Giudicante ha però specificato che, trattandosi di un onere mai concretamente applicato al rapporto contestato, tale conteggio era privo di rilevanza.

Verificata infine la perfetta coincidenza dei tassi pattuiti con quelli effettivamente applicati, il Tribunale si è pronunciato per l’integrale rigetto della domanda attorea, con condanna del mutuatario alla rifusione delle spese di lite e di CTU.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista: 

USURA: LA DECISIONE N.23192/17 DELLA CASSAZIONE NON È DIRIMENTE PER SOSTENERE LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI

L’ONTOLOGICA DIVERSITÀ DI FUNZIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E DI MORA NE IMPEDISCE IL CUMULO

Sentenza | Tribunale di Velletri, Pres. Dott. Marcello Buscema | 08.11.2017 | n.3136

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-decisione-n-2319217-della-cassazione-non-e-dirimente-per-sostenere-la-tesi-della-sommatoria-dei-tassi 

USURA: VALIDA LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREDISPOSTA NELLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI MUTUO

LA NULLITÀ DI CUI ALL’ART. 1344 C.C. OPERA SOLO NEL CASO PATTUIZIONE TESA AD ELUDERE DIVIETO DELLA L. 108/96

Sentenza | Tribunale di Pavia, Dott. Laura Cortellaro | 21.03.2017 | n.494

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-valida-la-clausola-salvaguardia-predisposta-nella-stipula-un-contratto-mutuo

USURA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CONTIENE IN AUTOMATICO GLI INTERESSI ENTRO IL TASSO SOGLIA

LA PREVISIONE CONTRATTUALE ESCLUDE LA SANZIONE DELLA GRATUITÀ DEL MUTUO

Ordinanza | Tribunale di Rimini, dott. Rosario Lionello Rossino | 14-03-2015

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-clausola-di-salvaguardia-contiene-in-automatico-gli-interessi-entro-il-tasso-soglia.html


 

REVOCATORIA FALLIMENTARE: inammissibile sul ricavato della vendita di titoli costituiti in pegno irregolare

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

In ipotesi di titoli oggetto di pegno irregolare, è esclusa soggezione a revocatoria fallimentare delle somme ricavate dalla vendita di detti beni a compensazione di eventuali crediti vantati dal garantito, in quanto rientranti nell’esenzione da revocatoria di cui all’art. 4 del d.lgs n. 170/2004 il quale prevede che al verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere all’utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere l’obbligazione finanziaria garantita.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Nola, Giudice Giuseppa d’Inverno con la sentenza n. 174 del 17.01.2018.

Nella fattispecie in disamina, il fallimento di una società conveniva in giudizio la Banca onde ottenere la revoca delle rimesse derivanti da un operazione di vendita di titoli a decurtazione dell’esposizione debitoria della società poi fallita, in quanto posta in essere nel semestre antecedente il fallimento e nella piena consapevolezza da parte dell’intermediario dello stato di insolvenza in cui versava all’epoca dell’escussione la società.

Si costituiva in giudizio l’Istituto di Credito convenuto contestando in toto le prospettazioni attoree, deducendo preliminarmente che l’operazione contestata era stata posta in essere anteriormente il semestre antecedente il fallimento ed altresì rilevando che i titoli poi venduti erano oggetto di una garanzia pignoratizia e che pertanto la banca aveva il pieno diritto di escutere la garanzia e trattenere le somme incassate.

Sul punto, il Tribunale rilevava preliminarmente che l’importo derivante dall’operazione di vendita contestata era sì stato incamerato dalla banca convenuta ma che non risultava accreditato nel conto corrente acceso dalla società poi fallita presso la detta banca, sicchè, non essendo stata effettuata alcuna rimessa, non era possibile qualificare la domanda proposta dalla curatela come revocatoria ex art. 67, comma 2, lett.b. l. fall, dovendosi, piuttosto, interpretare la domanda come revocatoria della compensazione effettuata alla data di esigibilità dei crediti bancari, avvenuta all’epoca del passaggio a sofferenza dei conti correnti, ciò in quanto i titoli venduti erano oggetto di un pegno irregolare a garanzia dell’esposizione debitoria della società, nel quale era prevista la facoltà della Banca di disporre di detti beni in modo pieno e temporalmente incondizionato.

Ciò posto, il Giudice rilevava che doveva essere esclusa da revocatoria la compensazione tra il credito della banca derivante dalla vendita degli strumenti finanziari costituiti in pegno in quanto rientrante nell’esenzione di cui all’art. 4 del d.lgs n. 170/2004, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 1 e 2 del citato Decreto in quanto:

a. trattavasi di garanzia prestata da una società commerciale in favore di un ente creditizio;

b. il contratto di pegno in discussione si configurava quale contratto di garanzia finanziaria avente ad oggetto strumenti finanziari;

c.il medesimo contratto è provato per iscritto e la garanzia finanziaria è stata prestata.

Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale rigettava integralmente la domanda proposta dalla curatela con condanna al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista: 

REVOCATORIA FALLIMENTARE: È INAMMISSIBILE SU RICAVATO VENDITA TITOLI IN PEGNO IRREGOLARE VERSATO DIRETTAMENTE AL CREDITORE

LA BANCA NON È TENUTA AD INSINUARSI NEL PASSIVO FALLIMENTARE PER CARENZA DI INTERESSE

Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Giuseppe Di Salvo | 08.08.2016 | n.15833

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/revocatoria-fallimentare-lescussione-del-pegno-e-un-pagamento-ordinario 

FALLIMENTO: IL CREDITORE PUÒ ESCUTERE IL PEGNO ANCHE IN ASSENZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO IN VIA PRIVILEGIATA

L’ART. 4 D. LGS. 170/2004 SGANCIA LA REALIZZAZIONE DELLA GARANZIA DAL CONTROLLO PREVENTIVO DEL TRIBUNALE

Ordinanza | Tribunale di Brescia, Pres. Sabbadini – Rel. Busato | 27.01.2015 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fallimento-il-creditore-puo-escutere-il-pegno-anche-in-assenza-di-ammissione-al-passivo-in-via-privilegiata 

CONCORDATO PREVENTIVO: LA BANCA PUÒ ESCUTERE LA GARANZIA PIGNORATIZIA?

TERMINI E CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PEGNO

Ordinanza | Trib. Ravenna, dott. M. Vicini | 25.10.2014 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/concordato-preventivo-la-banca-puo-escutere-la-garanzia-pignoratizia

FIDEIUSSIONE: in caso di inefficacia ex art. 44 l.f. è ammissibile la manleva nei confronti dei fideiussori

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

In caso di declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 44 l.f. dei pagamenti effettuati dalla società successivamente al fallimento è ammissibile la domanda di manleva nei confronti dei fideiussori. 

Il contratto di fideiussione che espressamente prevede l’impegno dei garanti a rimborsare all’istituto di credito quanto lo stesso sia tenuto a restituire in seguito ad annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti, rientra nel concetto della fideiussione omnibus, pertanto, l’estinzione dell’obbligazione principale, nella specie del rapporto di mutuo non estingue la garanzia. 

Questi i principi espressi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Edmondo Cacace, con sentenza n. 1824 del 06.06.2017.

Nella fattispecie considerata, una Banca riassumeva un precedente giudizio con il quale la Curatela di un fallimento di una società cliente, aveva citato l’istituto di credito chiedendo la revoca ai sensi dell’art. 67 l.f. dei versamenti aventi carattere solutorio effettuati della società poi fallita nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, nonché, l’inefficacia ex art. 44 l.f. di tutti i pagamenti effettuati dalla stessa a favore della Banca, successivamente a detta dichiarazione.

In particolare, l’istituto nel costituirsi nel primo giudizio aveva chiamato in causa i garanti della società fallita, chiedendo di essere dagli stessi manlevati in caso di condanna alla ripetizione delle somme e questi, a loro volta, si erano difesi deducendo l’accessorietà della fideiussione rispetto all’obbligazione principale, nonché l’estinzione della stessa per l’avvenuto pagamento del mutuo concesso dalla Banca.

Il Tribunale aveva, pertanto, separato il giudizio esistente fra la Curatela attrice e l’istituto di credito convenuto, da quello tra quest’ultimo ed i terzi chiamati in causa e solo dopo l’emissione della sentenza di accoglimento della declaratoria di inefficacia ex art. 44 l.f. delle rimesse effettuate dalla società a favore dell’istituto di credito dopo la dichiarazione di fallimento, la Banca riassumeva il giudizio nei confronti dei fideiussori chiedendo di essere dagli stessi manlevati.

Nel procedimento così riassunto, il giudicante rilevava che la garanzia prestata con il contratto di fideiussione aveva ampia portata, posto che si riferiva a qualsiasi operazione bancaria realizzata dal debitore principale, entro il limite patrimoniale di 500.000.000 Lire, di conseguenza, riteneva che il pagamento effettuato in favore della procedura fallimentare, in ordine al quale la Banca pretendeva di essere garantita, rientrasse nell’oggetto della stessa in virtù di una disposizione negoziale contenuta nel medesimo contratto, la quale espressamente prevedeva l’impegno dei garanti di rimborsare all’istituto di credito, quanto lo stesso fosse stato tenuto a restituire in seguito ad annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti.

Inoltre, affermava la compatibilità di detto contratto di fideiussione con i limiti sanciti dall’art. 1938 c.c. in tema di obbligazioni di garanzia che si riferiscono ad obbligazioni future o condizionate, in quanto le stesse prevedono con specificità sia il soggetto garantito, sia il soggetto nei cui confronti veniva offerta la garanzia e, soprattutto, il limite dell’importo massimo della stessa.

Dunque, il Giudice affermava che la fideiussione prestata, rientrando nella fattispecie della fideiussione omnibus, non si limitava semplicemente a garantire il mutuo concesso dall’istituto di credito nei confronti della fallita e pertanto, l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria di ripetizione delle somme mutuate, non aveva estinto la fideiussione prestata in riferimento a quelle che nel contratto venivano definite come operazioni bancarie di qualsiasi natura.

Alla luce di tali considerazioni il Tribunale accoglieva la domanda di manleva avanzata nei confronti dei fideiussori, condannando gli stessi al pagamento delle somme oggetto di ripetizione, fino all’importo massimo garantito, oltre al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si vedano i seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:

FIDEIUSSIONE: IN CASO DI REVOCA DEI PAGAMENTI EX ART. 67 L.F. RIVIVE LA GARANZIA PERSONALE E PUÒ ESSERE EFFICACEMENTE ESCUSSA DALLA BANCA

LA CLAUSOLA DI REVIVISCENZA NON HA NATURA VESSATORIA

Sentenza | La clausola di reviviscenza non ha natura vessatoria | 30.05.2016 | n.2952

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-in-caso-di-revoca-dei-pagamenti-ex-art-67-l-f-rivive-la-garanzia-personale-e-puo-essere-efficacemente-escussa-dalla-banca

FIDEIUSSIONE: ove previsto il “pagamento a prima richiesta e senza eccezione” si tratta di contratto autonomo di garanzia

LA PATTUIZIONE DI SIFFATTA CLAUSOLA È INCOMPATIBILE CON L’ACCESSORIETÀ CHE CARATTERIZZA LA FIDEIUSSIONE

Ordinanza | Tribunale di Nola, Dott.ssa Caterina Costabile | 18.04.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-ove-previsto-pagamento-richiesta-senza-eccezione-si-tratta-contratto-autonomo-garanzia  

FIDEIUSSIONE: il garante-socio della società debitrice non può qualificarsi come consumatore ai fini della competenza

Non è vessatoria la clausola che preveda quale foro aggiuntivo quello della dipendenza della Banca

Sentenza | Tribunale di Lucca, Dott. Carmine Capozzi | 18.02.2017 | n.406

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-garante-socio-della-societa-debitrice-non-puo-qualificarsi-consumatore-ai-fini-della-competenza

ESECUZIONI IMMOBILIARI: il G.E. può ordinare a delegato non più in carica, la consegna documentazione ritirata al momento delega

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

Il Giudice dell’Esecuzione, nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata, può ordinare al professionista delegato non più in carica e che non abbia depositato la documentazione ricevuta originariamente al momento della delega, di consegnarla entro un termine prestabilito, riservandosi, all’esito, l’adozione di ogni ulteriore provvedimento necessario.

Questo il principio sancito dal Tribunale di Benevento, Dott. Michele Cuoco, con l’ordinanza del 13.04.2017.

Nella fattispecie considerata, il professionista delegato, nell’ambito di una procedura di espropriazione immobiliare, depositava relazione con la quale lamentava la mancata restituzione da parte del delegato precedentemente nominato e non più in carica, della documentazione originariamente ricevuta al momento della delega.

Il Giudice, letta la relazione del professionista in carica, ordinava al precedente delegato la consegna della documentazione richiesta entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, riservandosi, all’esito, l’adozione di ogni ulteriore provvedimento necessario.

Per altri precedenti si veda:

ESECUZIONE FORZATA: l’azione risarcitoria del creditore in danno del professionista delegato per appropriazione indebita del ricavato

Il notaio risponde del danno arrecato al creditore anche per la condotta del collaboratore infedele

Sentenza | Tribunale di Avellino, dott.ssa Maria Cristina Rizzi | 05.02.2016

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-forzata-l-azione-risarcitoria-del-creditore-in-danno-del-professionista-delegato-per-appropriazione-indebita-del-ricavato

PROCEDURA ESECUTIVA: COMPENSO PROFESSIONISTA DELEGATO

Il rimedio avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi in favore di qualsiasi “ausiliario del magistrato” è costituito dall’opposizione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170

Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 01.02.2013 | n.2474

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/procedura-esecutiva-compenso-professionista-delegato


 

SUCCESSIONE: i crediti del de cuius non si dividono automaticamente pro quota tra gli eredi

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

I crediti del “de cuius”, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell’art. 752 c.c. prevista solo per i debiti. 

La diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727 c.c., il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, che, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l’unico credito succede nel credito al momento dell’apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall’art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione.

Ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Massimiliano Sacchi, con l’ordinanza del 23.10.2017, resa nell’ambito di un procedimento ex art 702-bis promosso da alcuni eredi contro una banca perché fosse accertato il loro diritto ad ottenere la propria quota di eredità della successione, consistente in somme depositate dal de cuius presso una filiale della banca convenuta.

Si costituiva la Banca che, pur non negando l’esistenza del rapporto di conto corrente intestato al de cuius, deduceva di non poter procedere allo svincolo pro quota degli importi, poiché i ricorrenti non avevano né provato la propria qualità di coeredi né risultava chiaro il numero di coloro che effettivamente concorrevano alla ripartizione della massa ereditaria.

L’istituto di credito, infatti, eccepiva che i ricorrenti non avevano presentato alcuna idonea documentazione al fine di ottenere lo svincolo delle somme avendo fornito semplicemente dichiarazioni di successione e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’ ex art. 21, 2 comma T.U. 445/200 sottoscritte disgiuntamente, le quali hanno valore solo da un punto di vista amministrativo e non equivalgono ad accettazione dell’eredità.

Il Giudicante, facendo riferimento anche al concorde orientamento della Suprema Corte, chiarisce innanzitutto che i crediti del de cuius non seguono la medesima disciplina dei debiti (che s’intendono automaticamente ripartiti tra i coeredi) bensì entrano a far parte della comunione ereditaria per poi essere ripartiti tra gli eredi, previa stima dei beni, in proporzione dell’entità di ciascuna quota, come evincibile dall’interpretazione dell’art. 727 c.c..

Il Tribunale, quindi, aderendo alle eccezioni della banca resistente, pur premettendo che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ribadisce la possibilità, come nel caso di specie, per il convenuto debitore di chiedere l’intervento di questi ultimi perché vi è interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

Il Giudice, quindi, in assenza di evidenze documentali da cui fosse evincibile in maniera inequivoca il numero dei coeredi e, quindi, l’ammontare delle quote di ciascuno, ha valutato come imprescindibile l’integrazione del contraddittorio verso gli altri chiamati all’ eredità, ordinando il mutamento del rito con passaggio dal rito 702 bis al rito ordinario.


 

RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: il creditore può accedere direttamente a banche dati

Il creditore che ha notificato preventivo precetto di pagamento ha diritto di essere autorizzato ad esperire diretta richiesta al gestore delle banche dati delle pubbliche amministrazione di acquisire con modalità telematiche, tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione dei beni da pignorare, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committentied, in particolare, di ottenere informazioni afferenti l’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord in Aversa, Dott.ssa Paola Caserta con il provvedimento del 06.11.2017.

Nella fattispecie processuale esaminata un creditore, in possesso di titolo esecutivo, notificava atto di precetto di pagamento al suo debitore; tuttavia, stante il mancato pagamento del proprio credito il medesimo istante depositava al Presidente del Tribunale ricorso volto ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare a norma del combinato disposto degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. nei confronti del debitore inadempiente.

In particolare il Presidente del Tribunale provvedeva, preliminarmente, alla ricostruzione del quadro normativo vigente:

ART. 492-BIS, COMMA 2, C.P.C.
fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”;
ART. 155-QUATER, COMMA 1, DISP. ATT. C.P.C
Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’art. 492 bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale… e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l’accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’art. 492 bis del codice
ART. 155-QUINQUIES DISP. ATT. C.P.C.
“ Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’articolo 155 quater, primo comma

Esperito un quadro esaustivo della normativa, il Tribunale ha ritenuto applicabili gli artt. 492-bis c.p.c., 155-quater e 155-quinquies disp. att. c.p.c., ed ha evidenziato che sebbene non si è provveduto alla pubblicazione nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia dell’elenco delle banche dati di cui all’art. 155-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., tale mancanza non è ostativa alla concessione del provvedimento.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha autorizzato il creditore ad avere eccesso diretto alle banche dati telematiche.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE PROCEDENTE PUÒ ACCEDERE ALLE BANCHE DATI IN PRIMA PERSONA

Nel caso di malfunzionamento delle strutture tecnologiche in uso agli ufficiali giudiziari

Decreto | Tribunale di Nola, Dott. Giovanni Tedesco | 22.11.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-beni-da-pignorare-il-creditore-procedente-puo-accedere-alle-banche-dati-in-prima-persona 

 

RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: AUTORIZZAZIONE AL CREDITORE DAL TRIBUNALE DI MILANO

Anche in caso di non funzionamento delle strutture atte a consentire l’accesso diretto all’ufficiale giudiziario

Decreto | Tribunale di Milano, Pres. Cesare De Sapia | 28-10-2015

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-dei-beni-da-pignorare-autorizzazione-al-creditore-dal-tribunale-di-milano.html

 

RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: IL TRIBUNALE DI PADOVA ACCOGLIE L’ISTANZA DEL CREDITORE

E’sufficiente la non operatività dell’accesso telematico da parte dell’ufficiale giudiziario

Decreto | Tribunale di Padova, dott.ssa Maria Antonia Maiolino | 14-10-2015

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-dei-beni-da-pignorare-il-tribunale-di-padova-accoglie-l-istanza-del-creditore.html

AMMISSIONE AL PASSIVO: illegittimo il rigetto della domanda fondata su sentenza non definitiva

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

È illegittimo il rigetto della domanda di ammissione al passivo fondata su di un credito accertato con sentenza non passata in giudicato, per cui lo stesso va ammesso con riserva ai sensi dell’art. 96 co. 2. n. 3 l.fall., anche in pendenza di appello. 

Nel caso in cui la curatela del fallimento non deduca alcun elemento atto ad inficiare l’accertamento risultante dalla sentenza, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Pres. Rabuano – Rel. Di Giorgio, con decreto n. 1376 del 10.04.2017.

Nel caso in oggetto, la Banca aveva proposto domanda di ammissione al passivo di una società fallita, in virtù di sentenza, non ancora passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo credito nei confronti della fallita.

Detta domanda veniva però rigettata dal Giudice Delegato “per carenza di motivazione”.

L’istituto di credito, pertanto, presentava ricorso ex art. 98 l. fall., opponendosi allo stato del fallimento, e chiedendo di far valere il disposto di cui all’art. 96 co. 2 n. 3 di detta legge.

La curatela si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo, in particolare, che la Banca non poteva essere ammessa al passivo fallimentare in pendenza di gravame della sentenza.

Il Tribunale adito sottolineava che il credito vantato dalla Banca era stato accertato con sentenza di primo grado, muita di formula esecutiva, emessa prima della dichiarazione di fallimento, e che nessun rilievo poteva attribuirsi alla circostanza dedotta dal curatore, secondo la quale essendo il provvedimento oggetto di appello, proposto dalla società in bonis e riassunto dalla curatela, la domanda di insinuazione dell’istututo doveva essere rigettata.

Riteneva, infatti, che ai sensi dell’art. 96 co. 2 n. 3 l.fall. è ammesso con riserva al passivo, il credito accertato con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, pertanto, nella specie, sosteneva che essendo il credito vantato dalla Banca accertato con sentenza da un Giudice ordinario all’esito di un giudizio a cognizione piena, e non avendo la curatela resistente dedotto alcun elemento atto ad inficiare tale accertamento, la domanda doveva essere accolta ed il credito vantato dal ricorrente ammesso con riserva.

Alla luce di tali considerazioni il Tribunale accoglieva il ricorso con condanna del Fallimento al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti:

AMMISSIONE AL PASSIVO: POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE LE SPESE DI ESECUZIONE SOSTENUTE ANCHE DAL CREDITORE NON FONDIARIO

OVE CON IL PIGNORAMENTO E LE SPESE CONSEGUENTI, IL CREDITORE SIA RIUSCITO A CONSERVARE ALLA MASSA ATTIVA FALLIMENTARE QUEL BENE

Decreto | Tribunale di Napoli Nord, Pres. Lamonica – Est. Di Giorgio | 16.11.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammissione-al-passivo-possono-essere-riconosciute-le-spese-di-esecuzione-sostenute-anche-dal-creditore-non-fondiario-2 

AMMISSIONE AL PASSIVO: APPLICABILI GLI INTERESSI MORATORI COMMERCIALI FINO ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

LA DISCIPLINA EX D.LGS. 231/02 È IMPOSTA DAL DIRITTO COMUNITARIO E NON È ABROGABILE DAL GIUDICE COMUNE

Ordinanza | Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Ragonesi – Rel. Genovese | 05.05.2016 | n.8979

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammissione-al-passivo-applicabili-gli-interessi-moratori-commerciali-fino-alla-dichiarazione-di-fallimento

INSINUAZIONE AL PASSIVO: PER I CREDITI SORTI DOPO IL FALLIMENTO NON SI APPLICA IL LIMITE TEMPORALE DI CUI ALL’ART. 101 L.F.

LE DOMANDE ULTRA TARDIVE AMMISSIBILI FIN QUANDO NON SIANO ESAURITE LE RIPARTIZIONI DELL’ATTIVO FALLIMENTARE

Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Forte – Est. De Chiara | 31.07.2015 | n.16218

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/insinuazione-al-passivo-per-i-crediti-sorti-dopo-il-fallimento-non-si-applica-il-limite-temporale-di-cui-allart-101-l-f

APERTURA DI CREDITO – RECESSO AD NUTUM: legittimo se sussistono segnali di deterioramento del merito creditizio.

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

È legittima la clausola con la quale le parti convengano che la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche mediante comunicazione verbale, e con preavviso di un solo giorno, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla, stante, altresì, il tenore letterale dell’art. 1845, co.3, c.c., laddove dispone che ove l’apertura di credito sia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi, o, in mancanza, in quello di quindici giorni; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

Non si considera arbitrale il recesso ad nutum operato dalla Banca laddove rappresenti la naturale conseguenza di una complessiva valutazione del merito creditizio che gli intermediari sono tenuti a effettuare, e se laddove, dalla stessa valutazione si evincono inequivocabili segnali di deterioramento dello stesso merito creditizio.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Benevento, Dott. Gerardo Giuliano con la sentenza n.997 del 25.05.2017.

Nella fattispecie in esame, una società in liquidazione, nonché la società controllante a sua volta fallita, convenivano in giudizio una Banca, e lamentando l’illegittimità della revoca degli affidamenti Bancari concessi.

In particolare parte attrice, eccepiva l’illegittimità del recesso ad nutum esercitato dall’istituto di credito, precisando che a seguito dello stesso, aveva – ex abrupto – perso la possibilità di far fronte agli ulteriori impegni mensili assunti presso altri istituti di credito, generando, in primo luogo, il protesto dei titoli in circolazione e, in secondo luogo, la richiesta da parte degli altri istituti finanziatori di rientrare nelle proprie posizioni debitorie.

Nel merito gli attori chiedevano a) la condanna della Banca al risarcimento del danno sofferto a causa del crollo economico subito a seguito del comportamento assunto dalla stessa creditrice, e b) lamentando l’impossibilità di indicare una somma precisa da imputarsi a risarcimento danni chiedevano al Giudice di pronunciarsi in via equitativa sull’ammontare dell’eventuale danno risarcibile.

Si costituiva tempestivamente in giudizio la Banca che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle doglianze attoree, asseriva la legittimità del recesso operato dalla stessa, con contestuale prova della previsione contrattuale.

Nel merito, la Banca precisava che il recesso operato dalla stessa costituiva un atto necessario, ovvero naturale, in virtù di inequivocabili segnali di deterioramento del medesimo, in relazione a :a) l’aumento dell’esposizione debitoria delle società; b) i numerosi protestati alle società per il mancato pagamento degli assegni; c) la segnalazione alla CAI della controllata; d) la presenza di iscrizioni ipotecarie a carico della società controllata; e) gli atti dispositivi posti in essere dal garante.

Il Giudicante, relativamente alla doglianza concernente il recesso ad nutum, ha disatteso l’eccezione sollevata dagli attori, confermando quanto sostenuto dalla convenuta, ovvero la legittimità della clausola con la quale le parti hanno convenuto la possibilità per la banca di recedere da contratto di apertura di credito con preavviso di un solo giorno, e prendendo in considerazione le prove documentali prodotte dalla stessa ha escluso che la stressa abbia esercitato il recesso in modo arbitrario e senza alcuna valutazione del merito creditizio.

In particolare, il Giudice ha rilevato che la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

Inoltre, quanto alla questione relativa alla liquidazione del danno in via equitativa, il Tribunale, ritenendo non esaustivamente ed adeguatamente provato l’an e, soprattutto, il quantum debeatur– in relazione al risarcimento richiesto, ne ha rigettato tale ed ulteriore domanda.

In conformità con il noto orientamento giurisprudenziale formatosi a riguardo, il Giudice ha precisato chiarito che la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l’ontologica esistenza di un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l’illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico; in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l’impossibilità (o l’estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l’entità del danno.

Alla lue delle ragioni suesposte il Tribunale ha rigettato le domande attoree compensando le spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

APERTURA DI CREDITO: È LEGITTIMO IL RECESSO SE IL TERMINE DI PREAVVISO È FISSATO IN UN GIORNO

A PATTO CHE IL CONTRATTO SIA STIPULATO A TEMPO INDETERMINATO E CHE LE PARTI SIANO PROFESSIONISTI

Sentenza | Tribunale di Cassino, dott. Salvatore Scalera | 24.05.2014 | n.673

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/apertura-di-credito-e-legittimo-il-recesso-se-il-termine-di-preavviso-e-fissato-in-un-giorno

CONTRATTI BANCARI: LEGITTIMO IL RECESSO OPERATO DALLA BANCA IN CASO DI NOTEVOLE ESPOSIZIONE DEBITORIA

IL TERMINE DI 15 GIORNI PER LA RESTITUZIONE DEL SALDO PUÒ ESSERE DEROGATO PER ACCORDO DELLE PARTI

Ordinanza | Tribunale di Catania, Pres. Puglisi – Rel. Marino | 20.06.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-bancari-legittimo-il-recesso-operato-dalla-banca-in-caso-di-notevole-esposizione-debitoria