Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Testo del provvedimento
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Testo massima
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Testo massima
Testo del provvedimento
Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Il Notaio pur essendo per legge tenuto allo svolgimento delle sue funzioni, in ragione della natura di servizio pubblico delle attività e prestazioni da esso eseguite, risponde a titolo di responsabilità contrattuale dell’eventuale inadempimento degli obblighi scaturenti dal contratto d’opera professionale stipulato con il cliente.
Il Notaio deve fare tutto quanto è dovuto al fine di redigere un atto da cui risulti effettivamente la liberazione da ogni vincolo dell’immobile oggetto della compravendita, ossia è il Notaio e non altri a dovere rispondere del suo inadempimento.
Dall’art. 1176, II co., c.c., consegue che l’opera professionale del Notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell’atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti.
In caso di omessa rilevazione di una formalità pregiudizievole è possibile conseguire la condanna al risarcimento in forma specifica, con ordine del Notaio alla relativa cancellazione della formalità non rilevata.
Questi principi espressi dal Tribunale di Napoli, Dott.ssa Renata Palmieri, con la sentenza n. 1007 del 21.01.2015.
L’acquirente di un immobile proponeva azione di risarcimento danni per responsabilità professionale nei confronti del Notaio rogante l’atto di vendita, atteso che, lo stesso, aveva omesso di rilevare che il cespite oggetto di stipula, era in realtà gravato da un’ipoteca giudiziale, pertanto, lamentava la violazione degli artt. 1176 comma 2 e 2236 c.c. da parte del professionista.
Il Notaio convenuto si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda attorea, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile.
Si costituiva, quindi, la compagnia chiamata in causa, eccependo tre l’altro l’infondatezza dell’azione, nonché l’inoperatività della garanzia per essere state omesse nel caso specifico le visure ipotecarie.
Il Tribunale adito sottolineava come, già da tempo, la giurisprudenza di legittimità avesse chiarito che il Notaio, pur essendo per legge tenuto allo svolgimento delle sue funzioni, in ragione della natura di servizio pubblico delle attività e prestazioni da esso eseguite, rispondesse a titolo di responsabilità contrattuale dell’eventuale inadempimento degli obblighi scaturenti dal contratto d’opera professionale stipulato con il cliente.
Il professionista, infatti, è tenuto a svolgere ex art. 1176 c.c. secondo comma, la sua attività utilizzando la diligenza ordinaria media, rapportata alla natura della prestazione.
Tale normativa va ad integrare il contratto d’opera professionale operante tra il Notaio e il cliente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1374 c.c., ponendo a carico del professionista rogante una serie di obblighi accessori, che pur non espressamente previsti dal contratto, scaturiscono, proprio, dal dovere di agire secondo diligenza.
Quindi, dall’obbligo posto dall’art. 1176 c.c. secondo comma, consegue che l’opera professionale del Notaio non può ridursi ad un mero accertamento della volontà delle parti e direzione delle stesse nella compilazione dell’atto, ma si deve estendere anche alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti.
Pertanto, quand’anche il Notaio sia stato esonerato dalle visure, essendo comunque tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata e della buona fede, qualora non osservi i suddetti obblighi, risponde “ex contractu”.
Nella specie, il giudicante, dal momento che riteneva pienamente provata dalla documentazione allegata dall’acquirente, l’esistenza di un’ipoteca giudiziale precedente alla stipula dell’atto, riteneva che il Notaio, aveva colpevolmente omesso di effettuare le necessarie visure ipocatastali, circostanza dalla quale scaturiva la sua responsabilità contrattuale.
Affermava, inoltre, che seppure nel contratto di compravendita immobiliare l’alienante aveva dichiarato, ingannevolmente, che il cespite era libero da pesi, censi, canoni, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, la responsabilità del professionista non poteva ritenersi un alcun ritenersi attenuata.
Su questo aspetto la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte chiarito che la responsabilità del Notaio per mancata o inesatta effettuazione delle visure ipocatastali non risulta esclusa o attenuata dal fatto che la parte venditrice abbia ingannevolmente dichiarato in atto la libertà dell’immobile da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, invero, l’obbligo di procedere al preventivo accertamento della libertà del bene, mediante le visure ipotecarie o catastali, non è subordinato al conferimento di uno specifico incarico, ma rientra nei doveri professionali del Notaio incaricato della preparazione e della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare.
Ancora, relativamente al quantum debeatur, precisava che per determinare l’ammontare del risarcimento in tema di responsabilità notarile da omesse visure, è possibile anche la condanna al risarcimento in forma specifica.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale riteneva sussistente la responsabilità professionale del Notaio condannandolo a procedere alla cancellazione dell’ipoteca.
Per ulteriori approfondimenti si veda:
RESPONSABILITA’ NOTAIO: LE CONSEGUENZE PER INESATTEZZA DEI DATI ANAGRAFICI PER I MUTUI IPOTECARI
NON È POSSIBILE PROCEDERE ALLA ISCRIZIONE SUPPLETIVA O IN RETTIFICA
Sentenza Corte di Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. Mondo 12-11-2014 n.4503
NOTAIO: RESPONSABILE PER MANCATO RILIEVO DI USI CIVICI PER I CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARI
LA CONDOTTA NEGLIGENTE È DETERMINATA DALL’OMESSA CONSULTAZIONE DELL’UFFICIO USI CIVICI
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Francesco Graziano | 16-10-2014
LA PREPARAZIONE DELL’ATTO PUBBLICO RICHIEDE UNA PREVENTIVA VERIFICA DEL BENE IMMOBILE E TALE DOVERE GRAVA SUL NOTAIO ROGANTE
Sentenza | Cassazione Civile, Terza Sezione | 26-08-2014 | n. 18244
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Negli atti a titolo gratuito il requisito oggettivo del c.d. eventus damni deve essere ritenuto sussistente allorquando l’atto dispositivo del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito, potendo siffatto pregiudizio consistere in una variazione quantitativa o anche qualitativa del patrimonio del debitore.
In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torre Annunziata, Dott. Gian Piero Vitale con sentenza del 21.02.2017 n.559.
Nel caso di specie una Banca conveniva in giudizio un debitore promuovendo domanda di accertamento del credito e azione di revocazione ex art.2901 c.c. dell’atto dispositivo a titolo gratuito posto in essere dal convenuto su beni immobili di sua proprietà, fornendo prova dell’esistenza del credito vantato nei confronti del convenuto.
Il convenuto rimaneva contumace.
Il giudice riteneva fondata e legittimata l’azione di revocatoria promossa dall’attrice sulla base dell’esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale.
Sotto il profilo probatorio si osservava che il carattere lesivo dell’atto dispositivo impugnato si desumesse pacificamente dalla indubbia variazione del patrimonio del debitore donante, dato che attraverso l’atto di donazione il convenuto si spogliava della titolarità degli immobili di cui era proprietario, pertanto non più sottoponibili ad azione esecutiva ex parte attrice creditrice, con l’ ulteriore conseguenza di dover ritenere sussistente la consapevolezza del debitore di precludere o rendere difficile l’attivazione coattiva del credito.
Il giudicante dichiarava, quindi, inefficace l’atto dispositivo impugnato dalla banca, ovvero l’atto di donazione rogato, atteso che l’azione revocatoria avente ad oggetto un atto a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori istanti sia conosciuto oltreché dal debitore donante anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso, considerando che ai sensi dell’art. 2901 c.c. comma 1, è sufficiente la semplice consapevolezza nel debitore alienante di ledere le ragioni dei creditori.
Sulla base di quanto suesposto il giudice accoglieva le domande proposte dalla banca, dichiarandola creditrice del convenuto debitore, e ordinava di provvedere alla relativa trascrizione con esonero da ogni responsabilità, condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
REVOCATORIA FALLIMENTARE: LA PROVA DELLA SCIENTIA DECOCTIONIS È INDIZIARIA E NON DIRETTA
I PROTESTI COSTITUISCONO UNA PRESUNZIONE SEMPLICE
Sentenza Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Ceccherini – Rel. Didone 14-01-2016 n. 504
CENNI SULLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 65-67 L.FALL.
Ordinanza Cassazione Civile, sez. Sesta, Pres. Tagonesi – Rel Genovese 11-11-2015 n. 23101
REVOCATORIA FALLIMENTARE: SCIENTIA DECOTIONIS, BILANCI IRRILEVANTI SENZA PROVA CONOSCIBILITÀ
LA CURATELA DEVE DIMOSTRARE QUANDO IL BILANCIO È STATO DEPOSITATO PRESSO REGISTRO IMPRESE
Sentenza Corte di Appello di Napoli, Pres. Lipani – Rel. Petruzziello 25-09-2015 n.3776
SCIENTIA DECOCTIONIS: OCCORRONO DATI CONTABILI NEGATIVI DI IMMEDIATA EVIDENZA
NON RILEVA EX SE LA CIRCOSTANZA CHE LA BANCA SIA UN OPERATORE QUALIFICATO
Sentenza Corte di Appello di Napoli, Pres. Lopiano – Rel. Tabarro 25-05-2015 n.2360
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Il requisito soggettivo della scientia damni in capo al compratore, da intendersi come coscienza generica di mettere a repentaglio, con la manifestazione del consenso generatore della vicenda traslativa, la legittima aspettativa dei creditori del proprio autore, impersonalmente considerati può essere legittimamente ricavata da elementi di carattere presuntivo, ipoteticamente ravvisabili in re ipsa qualora il debitore si sia disfatto uno actu di tutti i suoi beni.
Questi il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Dott. Vinciguerra con sentenza del 21.02.2017 n.2163.
Nel caso di specie una banca e delle società convenivano in giudizio una società e il suo fideiussore chiedendo la revoca e l’accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita, con cui il garante alienava l’unico bene immobile della suddetta società.
Le società attrici invocavano, a sostegno delle proprie domande, la circostanza che una parte del corrispettivo pattuito per la negoziazione fosse stato versato prima della stipula della contratto di compravendita, in tempi e con mezzi del tutto imprecisati, posto che nel contempo l’acquirente avesse promesso di pagare la restante quota, sulla base di una clausola accessoria interna e cumulativa, nonché priva di valenza liberatoria e non accettata dal terzo creditore, rimasto estraneo del debito residuo gravante all’epoca della consacrazione dell’accordo sul venditore.
La banca creditrice, invece, dando prova della maturazione e dell’esigibilità delle obbligazioni dovute dalla società debitrice, attraverso estratti periodici indicativi delle operazioni effettuate nel corso dello svolgimento dell’intero rapporto, chiedeva la condanna della debitrice al pagamento del saldo passivo residuato allo scioglimento in sofferenza del vincolo di apertura di credito in conto corrente.
Il giudice riteneva fondate tanto le azioni revocatorie promosse dalle società quanto dall’istituto di credito, posto che trovassero una giustificazione apprezzabile in alcuni dati di rilievo indiziario, sufficienti per desumere con elevato grado di probabilità, la consapevolezza da parte di entrambi gli stipulanti, dei pregiudizi arrecati agli intimanti dall’operazione che aveva sensibilmente eroso il patrimonio del convenuto, e che le dichiarazioni di quietanza e di accettazione della proposta di assunzione del debito altrui, rilasciate dal convenuto, risultassero inattendibili.
Nel merito, il Tribunale stabiliva che la definitiva sottrazione di un’entità attiva di valore tutt’altro che trascurabile dalla massa delle ricchezze del convenuto -in grado ex se di creare un pericolo concreto di incapienza- configurasse l’insorgenza dell’eventus damni, integrando nel contempo, il requisito soggettivo della scientia damni, quale conoscenza generica di mettere a repentaglio, con la manifestazione del consenso generatore della vicenda traslativa, la legittima aspettativa dei creditori.
Sulla base delle ragioni suesposte il Tribunale ha dichiarato inefficace nei confronti delle società attrici e degli interventori volontari il contratto di compravendita stipulato ex art. 2901 c.c., ha condannato la società debitrice al pagamento di quanto dovuto alla banca creditrice e a rifondere le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
REVOCATORIA ORDINARIA: TUTELATA ANCHE LA MERA ASPETTATIVA DI CREDITO
INOPPONIBILE AL CREDITORE IL FONDO PATRIMONIALE COSTITUITO E TRASCRITTO IN PREVISIONE DELL’INSORGERE DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott. Roberto Vignati | 24.02.2015 | n.201
LA MALA FEDE DEL SUBACQUIRENTE CONSISTE NELLA CONSAPEVOLEZZA DEI VIZI DI REVOCABILITÀ DELL’ATTO ORIGINARIO
Sentenza | Tribunale di Napoli, sezione fallimentare, dott. Stanislao De Matteis | 13.05.2013
AZIONE REVOCATORIA: È SUFFICIENTE CHE L’ATTO RENDA PIÙ INCERTO IL RECUPERO DEL CREDITO
NON OCCORRE LA TOTALE COMPROMISSIONE DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, dott.ssa Alessia Vicini | 09.01.2014 | n.23
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L’inserimento in un contratto di fideiussione di una “clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, che caratterizza il contratto di fideiussione; peraltro, il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio, atteso che detta clausola risulti specificamente approvata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Nola Dott.ssa Caterina Costabile con l’ordinanza del 18.04.2017.
Un debitore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. emesso a favore di una Banca in merito all’inadempimento di una transazione relativa ad un contratto di fideiussione stipulato con il suddetto debitore.
L’opponente, sebbene non contestasse l’inadempimento della transazione, asseriva, tuttavia, l’esistenza di un accordo con un altro garante in ordine alla ripartizione interna degli oneri derivanti dalla procedura transattiva.
Il Giudice, in vista dell’applicabilità dell’art. 5 del D.L.gs. n. 28/10 trattandosi di controversia involgente contratti bancari; ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 648 c.p.c., atteso che l’accordo stipulato con il garante deve considerarsi autonomo e quindi non opponibile all’istituto di credito, rimasto estraneo allo stesso.
Nello specifico il giudicante ha precisato che l’inserimento in un contratto di fideiussione di una “clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, che caratterizza il contratto di fideiussione. Invero, considerato l’inserimento e la specifica sottoscrizione della suddetta clausola si dispone che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.
Alla luce delle ragioni suesposte il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnando ai sensi dell’art. 5 del D.L.gs. n. 28/10 il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’UNICA ECCEZIONE OPPONIBILE È RELATIVA ALLA CONTRARIETÀ A NORME IMPERATIVE O L’ILLICEITÀ DELLA CAUSA
Tribunale di Trani, dott. Elio Di Molfetta | 20.05.2016 | n.732
FIDEIUSSIONE: VI È AUTONOMIA DELLA GARANZIA RISPETTO ALL’OBBLIGAZIONE DEL DEBITORE PRINCIPALE
PIENAMENTE VALIDA ED EFFICACIA ANCHE IN CASO DI INVALIDITÀ DEL RAPPORTO SOTTOSTANTE
Sentenza | Tribunale di Trani, Dott. Giuseppe Gustavo Infantini | 18.11.2016 | n.1748
IL DISCONOSCIMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI AUTOGRAFE È MOTIVO DI CONDANNA PER LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Velletri, Dott. Daniele D’Angelo | 22.06.2016 | n.2061
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In sede di opposizione all’esecuzione avverso un titolo di formazione giudiziale il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato ovvero ancora pendente, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.
Questo il principio sancito dal Tribunale di Nola, Dott.ssa Roberta Guardasole, con l’ordinanza del 05.12.2016.
Nel caso di specie, parte opponente aveva rilevato, tra l’altro, l’usurarietà delle poste contabili azionate nell’ambito della procedura esecutiva e l’abuso di credito conseguente al sovraindebitamento del debitore principale.
Il Giudice ha ritenuto, in aderenza alla univoca giurisprudenza di legittimità, che laddove l’esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione in sede di opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c., è limitata all’accertamento dell’esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia, in quanto l’opposizione all’esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo.
A parere del Tribunale, la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata, invero, solo con la deduzione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del rapporto sostanziale, successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero ancora essere fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato ovvero pendente, in virtù del principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e del principio dell’assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame.
In conclusione, per il Giudice, un’opposizione all’esecuzione che sia fondata su contestazioni afferenti il “merito” è da considerarsi in toto inammissibile.
Sulla base del suddetto principio, il Tribunale di Nola ha rigettato l’istanza di sospensione e condannato parte opponente al pagamento delle spese processuali, assegnando alla parte interessata il termine di 90 giorni per l’introduzione dell’eventuale fase di merito.
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Gli interessi moratori e corrispettivi hanno una diversa natura e funzione: i primi, costituiscono una liquidazione forfettaria minima del danno per il ritardo imputabile nel pagamento dei debiti di denaro, hanno una chiara funzione risarcitoria e pertengono alla fase patologica del rapporto, presupponendo l’inadempimento; i secondi, viceversa, rappresentano il compenso dovuto al creditore dal debitore per il godimento di una somma di denaro ed hanno chiara funzione compensativa.
Gli interessi di mora non rilevano ai fini della L. n. 108/1996 in quanto a voler conglobare nelle determinazioni dei tassi soglia anche gli interessi moratori, che svolgono la loro funzione solo nella fase patologica del rapporto, si otterrebbe l’effetto deprecabile di far lievitare le soglie anche per la fase fisiologica del rapporto, in danno evidente dei debitori adempienti e dei nuovi contraenti.
E’ escluso che i piani di ammortamento con il metodo cosiddetto alla francese importino un fenomeno anatocistico, mancando, nello specifico, qualsiasi capitalizzazione di interessi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Avellino, Dott. Raffaele Celentano, con l’ordinanza del 10.10.2016.
Nel caso considerato, una società correntista proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c., convenendo in giudizio la Banca, onde ottenere la restituzione delle somme indebitamente riscosse dall’Istituto di credito a titolo di interessi usurari ed anatocistici, applicati nel corso di un rapporto di credito tra le parti.
In particolare, la società ricorrente lamentava l’usurarietà degli interessi moratori convenuti, in quanto asseritamente extra soglia, l’illegittimità del piano di ammortamento alla francese in quanto comportante fenomeno anatocistico e la conseguente illegittimità delle relative poste riscosse ed a riscuotere.
La Banca resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e rilevando, all’uopo, l’estraneità degli interessi moratori al tema dell’usura e la legittimità del piano di ammortamento alla francese.
Il Tribunale di Avellino, preliminarmente, sottolineava la diversità ontologica e funzionale degli interessi moratori e corrispettivi: gli uni costituenti una liquidazione forfettaria minima del danno per il ritardo imputabile nel pagamento dei debiti di denaro ed aventi una chiara funzione risarcitoria; gli altri, rappresentanti il compenso dovuto al creditore dal debitore per il godimento di una somma di denaro ed aventi chiara funzione compensativa.
Ad avviso del Giudice campano, proprio in ragione della diversa natura e funzione delle due categorie di interessi, un eventuale inserimento nelle determinazioni dei tassi soglia anche degli interessi moratori, non contemplati dalle Istruzioni della Banca d’Italia nella rilevazione dei TEGM, produrrebbe il deprecabile effetto di far lievitare le soglie anche per la fase fisiologica del rapporto, in danno evidente dei debitori adempienti e dei nuovi contraenti.
Il Giudice adito, osservato, inoltre, che ad oggi non esistono tassi soglia ufficiali ai quali parametrare gli interessi corrispettivi e gli altri costi delle operazioni bancarie e/o finanziarie, aumentati degli interessi moratori, ovvero i soli interessi moratori ed, in punta di anatocismo, che il metodo di capitalizzazione cd. “alla francese” risulta pienamente legittimo, in quanto non determinante alcuna capitalizzazione di interessi, rigettava la domanda e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: ESTENDERE LA VERIFICA AGLI INTERESSI MORATORI SAREBBE INCOSTITUZIONALE
L’APPLICAZIONE DI UN PARAMETRO AD UN DATO ESCLUSO DAL RELATIVO PANIERE DI RIFERIMENTO VIOLEREBBE L’ART. 3 COST
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Claudio Antonio Tranquillo | 29.11.2016 | n.13719
IL TASSO SOGLIA MORA USURA VA CALCOLATO OPERANDO UNA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%
Sentenza | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Daria Sbariscia | 06.09.2016 | n.20802
USURA: GLI INTERESSI DI MORA HANNO NATURA SANZIONATORIA E SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEGM
IL METODO “ALL INCLUSIVE” PREVISTO DA L. 2/2009, SI APPLICA SOLO AD INTERESSI E COMMISSIONI AVENTI CARATTERE REMUNERATORIO
Sentenza | Tribunale di Verona, Dott.ssa Dal Martello | 30.06.2016 | n.1906
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La contestazione concernente il superamento del tasso soglia relativo al periodo di riferimento è del tutto indeterminata ove l’attore si limiti a sollevare contestazioni meramente generiche deducendo l’illegittimità del tasso pattuito ed applicato dalla banca, omettendo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento.
Una CTU contabile assumerebbe natura meramente esplorativa.
E’ inammissibile la richiesta ex art. 210 c.p.c. concernente tutta la documentazione contabile relativa al contratto, se la parte attrice non ha dato prova di essersi attivata, prima del giudizio, per procurarsi la documentazione contabile a sostegno dei propri assunti, ed a tale esigenza non può supplirsi con l’ordine di esibizione, il quale presuppone l’impossibilità di procurarsi in altro modo il documento richiesto.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Napoli, Dott.ssa Francesca Gomez De Ayala, con la sentenza del 25.07.2016.
Nel caso considerato, un mutuatario conveniva in giudizio la Banca e, premettendo di aver stipulato con la convenuta un contratto di mutuo fondiario, deduceva l’applicazione da parte dell’Istituto di credito di un tasso di interessi superiore al tasso soglia e chiedeva la restituzione di tutte le somme indebitamente versate.
La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale di Napoli, preliminarmente, rilevato che l’attore aveva omesso di depositare il proprio fascicolo di parte, richiamava in proposito la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sul punto, secondo cui in caso di mancato deposito del fascicolo, trattandosi di un onere difensivo della parte, il giudice non può rimettere la causa sul ruolo, per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo delle altre parti ed in quello d’ufficio.
Nel merito, osservava che l’attore con riguardo al dedotto superamento della soglia usuraria, si era limitato a sollevare contestazioni meramente generiche deducendo l’illegittimità del tasso pattuito ed applicato dalla Banca, senza indicare e provare in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto lo sforamento.
In particolare, parte attrice aveva mancato di indicare, anche solo approssimativamente, la misura del dedotto superamento della soglia antiusura e di produrre in atti i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi.
Il Giudice partenopeo, all’uopo, ribadito che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari hanno natura di atti amministrativi e che, dunque, la parte che deduce l’usurarietà dei tassi ha l’onere di produrli in giudizio, non operando rispetto ad essi il principio iura novit curia, rigettata la richiesta di espletamento di una CTU contabile dal carattere meramente esplorativo e dichiarata inammissibile la richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata dall’attore, in mancanza di preventivo tentativo di reperire, in via stragiudiziale, la documentazione richiesta, dichiarava infondata la domanda, condannando il mutuatario al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: È ONERE DELLA PARTE INDICARE I SINGOLI PERIODI TEMPORALI
INAMMISSIBILE IL RICORSO A CTU TECNICO CONTABILE PER SUPPLIRE A CARENZE PROBATORIE DELL’ISTANTE
Sentenza | Tribunale di Taranto, dott. Alberto Munno | 21.03.2016 |
RIPETIZIONE INDEBITO: ASSERZIONI VAGHE E GENERICHE, CTU INAMMISSIBILE
LE CARENZE DI PARTE ATTRICE NON SONO SUPERATE DAL RIFERIMENTO AI DOCUMENTI
Sentenza Tribunale di Lagonegro, Dott. Giovanni Pipola 01-02-2016 n. 53
USURA: INAMMISSIBILE LA CTU SE IL CLIENTE NON ALLEGA I DECRETI MINISTERIALI
A FRONTE DI DEDUZIONI GENERICHE, LE ISTANZE ISTRUTTORIE AVREBBERO FINALITÀ MERAMENTE ESPLORATIVE
Ordinanza | Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi | 27.01.2016