Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Il pagamento di debiti anteriori, allorché abbia ad oggetto le retribuzioni dei lavoratori dipendenti dell’impresa in concordato preventivo, non integra di per sé una violazione della par condicio né costituisce ipso facto un atto di frode, sebbene effettuato in difetto di autorizzazione preventiva. Di conseguenza, il pagamento di debiti anteriori non comporta senz’altro la revoca dell’ammissione al concordato ai sensi della L. Fall., art. 173, u.c.
Il deposito tardivo della relazione giurata di cui all’art. 160.3 l.f. non integra una mancanza dei presupposti del concordato, poiché essa non costituisce un atto propedeutico sotto il profilo formale; inoltre, è la stessa legge fallimentare all’art. 162.1 a consentire che la proposta possa essere parzialmente incompleta, che prevede che il Tribunale possa concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
Ciò che, invece, si configura quale causa di inammissibilità della proposta di concordato, è la mancata previsione di una percentuale di soddisfazione per la parte del debito privilegiato degradato a chirografo.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Napoli, Pres. Celentano – Rel. Petruzziello, con la sentenza del 08.07.2016.
Nella fattispecie considerata la SOCIETA’ FALLITA chiedeva di poter fronteggiare lo stato di crisi finanziaria in cui si era venuta a trovare attraverso il concordato preventivo, tenuto conto che la stessa ricopriva un ruolo leader nel settore dei lavori marittimi.
Il Tribunale all’udienza camerale all’uopo fissata rigettava la domanda di concordato e dichiarava contestualmente il fallimento della SOCIETA’ FALLITA, rispettivamente con decreto e sentenza.
Avverso tali provvedimenti la SOCIETA’ FALLITA proponeva reclamo, con cui in primo luogo censurava il decreto del Tribunale nella parte in cui affermava che la corresponsione degli stipendi e salari ai dipendenti ha costituito pagamento di debiti anteriori, quindi vietata dall’art. 167 l. fall; in secondo luogo, la SOCIETA’ FALLITA censurava il decreto del Tribunale nella parte in cui rilevava la violazione degli artt. 160.3 e 177.1 l. fall, ritenendo anzitutto che il tardivo deposito della relazione giurata di cui all’art. 160.3 equivale a mancanza dei presupposti del concordato, e inoltre che non era stata indicata la misura della soddisfazione di ciascun creditore privilegiato avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Nella vicenda in esame la Corte d’Appello di Napoli, rigettando il reclamo proposto dalla SOCIETA’ FALLITA avverso il decreto del Tribunale che non accoglieva la domanda di concordato proposto dalla stessa, ha avuto occasione di precisare alcuni principi in materia di presupposti per l’ammissione al concordato preventivo.
In particolare la Corte d’Appello è giunta a conclusioni diverse rispetto al Tribunale per quanto riguarda la valutazione circa il pagamento di debiti anteriori rispetto all’ammissione al concordato preventivo, effettuati dal debitore senza la necessaria autorizzazione del giudice delegato, qualora si tratti di debiti da lavoro dipendente.
Il Tribunale a tal riguardo ha ravvisato una violazione della par condicio creditorum, rifacendosi ad una lettura eccessivamente restrittiva del dettato normativo; la Corte d’Appello, rifacendosi ad un orientamento consolidato della Corte di Cassazione [v., da ultimo, Cass. N. 578/07, sebbene in tale sede si discuteva unicamente dell’inefficacia ex art. 167 comma 2 lf dei pagamenti, peraltro eseguiti nel corso di un concordato soggetto alla previgente disciplina], si è discostata dal rigore con cui il Tribunale ha interpretato il dato normativo, poiché la mancata ammissione al concordato preventivo non può essere automatica, ma va valutata soprattutto alla luce del disvalore oggettivo dell’atto, che si misura a seconda dell’idoneità dello stesso a recare pregiudizio alla consistenza del patrimonio del debitore. Nel caso di specie, trattandosi di crediti da lavoro, “il pagamento di crediti anteriori si risolve in un accrescimento, anziché in una diminuzione, della garanzia patrimoniale offerta ai creditori, in quanto impedisce che sul capitale maturino ulteriori interessi e rivalutazione monetaria”.
Di qui la conclusione che il pagamento delle retribuzioni, sebbene in difetto di autorizzazione preventiva, non è meritevole della sanzione pronunciata dal Tribunale; questo perché deve considerarsi privo di carattere fraudolento, trattandosi di atto di amministrazione non pregiudizievole per il patrimonio sociale e per la par condicio creditorum.
La Corte si è discostata dalle conclusioni del Tribunale sotto un ulteriore profilo: a differenza di quanto sostiene il giudice di primo grado, il giudice d’Appello ha sostenuto che non si configura quale violazione della par condicio – e quindi come atto di frode – il tardivo deposito della relazione giurata di cui all’art. 160 comma 3 l.f., questo perché va anzitutto esclusa la tardività del deposito della relazione ex art. 160 comma 2 l.f., in quanto tra i “nuovi documenti” di cui l’art. 162 comma 1 l.f. consente, su autorizzazione del Tribunale, il deposito dopo la presentazione della proposta, ma prima della pronuncia sull’ammissibilità, può certamente annoverarsi anche la relazione in esame.
Tuttavia la Corte d’Appello concorda col giudice di primo grado su una questione decisiva, che ha portato il giudice a rigettare il reclamo: la mancata previsione di una percentuale di soddisfazione per la parte del debito privilegiato degradato a chirografo rende inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla SOCIETA’ FALLITA.
Infatti all’art. 177 l.f. deve riconoscersi una portata integrativa dei requisiti di ammissibilità del concordato preventivo, e non “meramente ricognitiva delle condizioni e modalità di esercizio del voto da parte dei creditori sulla proposta modellata dal debitore sulla base dei requisiti di cui all’art. 160 l. fall., tra i quali deve ravvisarsi l’equiparazione ai chirografari dei creditori privilegiati falcidiati”.
Per questo motivo la Corte d’Appello ha rigettato il reclamo, condannando la SOCIETA’ FALLITA al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti precedenti in materia:
CONCORDATO PREVENTIVO: LEGITTIMO IL RECLAMO AVVERSO LA SENTENZA DI FALLIMENTO PROPOSTO DAL CREDITORE
L’interesse può sorgere dalla possibilità di un maggiore soddisfacimento
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Ceccherini – Rel. Cristiano | 19.02.2016 | n.3324
CONCORDATO IN BIANCO: È NECESSARIA L’AUDIZIONE DEL DEBITORE PRIMA DELLA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ
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Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Ragonesi – Rel. Di Virgilio | 22.06.2016 | n.12957
CONCORDATO PREVENTIVO: LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE OFFERTE CONCORRENTI
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Decreto Tribunale di Bolzano, dott.ssa Francesca Bortolotti 17-05-2016
CONCORDATO PREVENTIVO: AMMISSIBILE CON PAGAMENTO PARZIALE RITENUTE PREVIDENZIALI ED I.V.A.
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Decreto Tribunale di Livorno, Pres. Nannipieri – Rel. Marinai 13-04-2016 n. 29