Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Sono regolari le operazioni effettuate su conto corrente dall’ex amministratore non legittimato, se il cambio nominativo non è stato comunicato all’istituto a mezzo di lettera raccomandata, in virtù di espressa clausola contrattuale in deroga dell’art. 2193 cc.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di napoli, sez. II civ., giudice Luigia Stravino, con la sentenza del 01.02.2018 n. 1088.
Nel caso di specie il Fallimento conveniva in giudizio la Banca chiedendo la condanna al pagamento di un’ingente somma di denaro, pari all’importo prelevato, per effetto della condotta colposa consistente nell’aver permesso all’ex amministratore unico della società poi fallita, di prelevare denaro dal conto corrente di quest’ultima, pur sprovvisto di legittimazione.
La Banca si costituiva in giudizio difendendosi nel merito, eccependo di aver correttamente operato, non avendo mai ricevuto alcuna raccomandata avente ad oggetto il cambio di nome dell’amministratore e di non essere in alcun modo tenuta a verificare le iscrizioni nel registro delle imprese, dal momento che il contratto di conto corrente prevedeva l’obbligo di comunicazione del cliente alla banca di eventuali revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, a pena di inopponibilità nei confronti della stessa.
Il Tribunale ha elaborato un singolare principio partendo dal disposto della norma di cui all’art. 2193 c.c.. che costituisce applicazione del principio di apparenza e di affidamento, in particolare partendo dal rilievo che assume il 2° comma di detta disposizione, secondo il quale “l’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta” che è ascrivibile alla tipologia di pubblicità cd. dichiarativa (diversa da quella costitutiva, che costituisce formalità imprescindibile per il perfezionamento dell’atto), che dà luogo ad una presunzione assoluta di conoscenza di quel determinato fatto, o secondo altra dottrina, ad una semplice causa di opponibilità.
Disciplina diversa è prevista, invece, per il caso in cui detta formalità pubblicitaria non sia stata adempiuta, giacché in questi casi il fatto da iscrivere non può essere opposto ai terzi, salvo che non si provi che gli stessi ne erano a conoscenza. Infine, il comma 3° prevede la possibilità di derogare la predetta disciplina per effetto di particolari disposizioni di legge.
Orbene, secondo il Tribunale non vi è dubbio che le disposizioni relative alla nomina e alla modifica degli amministratori (artt. 2196-2206-2207 c.c.) di società rientrino tra i casi soggetti a tali formalità pubblicitarie.
Indubbiamente, prosegue il Giudice, l’art. 2193 c.c., applicando i principi di trasparenza e di affidamento, sembra affermare che la conoscenza di un fatto da iscrivere – ed effettivamente iscritto – nel registro delle imprese sia condizionata esclusivamente all’espletamento delle relative formalità pubblicitarie. Tuttavia, la norma non esclude che nei casi particolari i singoli rapporti possano essere diversamente disciplinati dalle parti contrattuali, prevedendo differenti modalità comunicative delle modifiche inerenti i fatti soggetti alle formalità pubblicitarie.
Nel caso di specie, avendo la Banca e la società accordato che eventuali modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate sarebbero state comunicate direttamente alla Banca per il tramite di raccomandate, ne discende che le modifiche del potere autorizzativo non dipendono più dalla forma generale imposta dall’art. 2193 c.c., bensì dalla regola contrattuale eccezionale.
Millantare la considerazione inversa significherebbe giungere al paradosso di affermare l’obbligo della banca di richiedere al cliente, ad ogni operazione da eseguirsi su conto corrente, la visura camerale all’attualità, onde verificare che il soggetto abilitato alle operazioni di conto sia ancora in carica.
Per le ragioni il Tribunale ha rigettato la domanda del Fallimento, compensando le spese tra le parti.