Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
A prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto attribuita dalle parti, costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire, a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, validità ed efficacia del rapporto di base, con l’impossibilità per il garante di sollevare eccezioni. Tale contratto, dunque, si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall’obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l’adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore. Da tutto ciò deriva che per distinguere tali figure contrattuali non sia decisivo l’impiego di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e quella di garanzia.
Per poter qualificare un rapporto quale “contratto autonomo di garanzia”, pertanto, sarà necessaria l’espressa esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale.
La pretestuosità ed assoluta genericità delle deduzioni e delle domande del fideiussore, che non adoperi la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione e agisca senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per avvedersi della totale carenza di fondamento della opposizione, giustifica la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, III c., c.p.c..
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bergamo, Giudice Luca Verzeni con la sentenza n. 712 del 22 aprile 2021.
Nella vicenda esaminata un fideiussore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in suo danno da parte della Banca, deducendo che il contratto di conto corrente cui la fideiussione era riferita fosse affetto da nullità insanabile per violazione della normativa antitrust e che, pertanto, anche le garanzie prestate dovessero ritenersi nulle.
Si costituiva in giudizio l’opposta deducendo l’assoluta genericità delle contestazioni e avverse e la loro infondatezza nel merito, chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il Giudice ha chiarito che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto attribuita dalle parti, costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire, a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, validità ed efficacia del rapporto di base, con l’impossibilità per il garante di sollevare eccezioni. Pertanto, non è decisivo l’impiego di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e quella di garanzia e per poter qualificare un rapporto quale “contratto autonomo di garanzia”, sarà necessaria l’espressa esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale.
Ciò posto il Tribunale ha rilevato che la garanzia contestata conteneva esplicita pattuizione relativa all’obbligo del fideiussore di pagare “immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole, rimossa sin d’ora ogni eccezione e/o opposizione”, sicchè nel caso di specie, le parti contraenti non si sono limitate a stabilire che il fideiussore debba pagare alla banca “a semplice richiesta scritta”, ma hanno altresì preveduto che tale pagamento debba essere immediato e ciò anche in caso di opposizione della debitrice principale, escludendosi, quindi, esplicitamente per il garante la facoltà di opporre le eccezioni spettanti alla debitrice principale, dovendosi qualificare la fideiussione come contratto autonomo di garanzia.
Quanto all’allegazione dell’opponente circa la nullità del contratto di conto corrente per violazione della legge n. 287/1990, il Giudice ha rilevato l’assoluta genericità della stessa, non avendo giammai indicato il fideiussore specificamente i profili di invalidità del contratto bancario a fronte della disciplina antitrust.
Stante la chiarezza della previsione contrattuale, ed in conseguenza della evidente pretestuosità ed assoluta genericità delle deduzioni e delle domande del formulate dal garante, il Tribunale bergamasco ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della condanna di responsabilità aggravata per abuso del processo.
Sulla base di tali rilievi il Tribunale ha rigettato l’opposizione, condannando il fideiussore al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore sanzione ex art 96, III c., c.p.c.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL DISCONOSCIMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFE È MOTIVO DI CONDANNA PER LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale Di Velletri, Dott. Daniele D’angelo | 22.06.2016 | N.2061
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