MANIPOLAZIONE EURIBOR: esclusa in re ipsa l’illiceità dell’indice

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

L’applicazione del tasso euribor non implica, ex se, alcuna violazione dell’art. 2 legge n. 287/1990, bensì il processo di fraudolenta alterazione dei tassi interbancari ai quali viene scambiato il denaro, di talché la clausola contrattuale che rinviasse all’indice euribor per la determinazione del saggio degli interessi corrispettivi è valida ad esclusione del caso in cui venga comprovata l’intervenuta contraffazione del suo fisiologico andamento in un determinato periodo di riferimento. 

Nel calcolo del tasso effettivo globale del mutuo possono essere incluse soltanto le spese della polizza assicurativa obbligatoria, prevista nel contratto quale condizione cui è subordinata la concessione del finanziamento, configurandosi le stesse, in tal caso, come una parte del corrispettivo collegato all’erogazione del credito. Dovranno pertanto essere escluse le spese relative alla polizza cd. facoltativa come quella versata contro il rischio del decesso, priva del carattere dell’obbligatorietà.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Salerno, giudice Alessandro Brancaccio, con l’ordinanza del 19.10.2017.

Nella fattispecie processuale esaminata, un cliente proponeva opposizione all’esecuzione avviata da una Banca, contestando il diritto della creditrice di procedere ad espropriazione forzata, deducendo l’usurarietà del contratto di mutuo fondiario, nonchè l’illegittimità degli interessi pattuiti, per essere stato il parametro dell’euribor oggetto di indebita manipolazione.

Il Giudice ha rilevato che il processo genetico di emersione e di calcolo dell’euribor, caratterizzato da obblighi e regole di condotta imposti in ambito comunitario, non determina, ex se, alcuna violazione dell’art. 2 legge n. 287/1990, ciò in quanto detto tasso viene pubblicato quotidianamente dalla Federazione Bancaria Europea sulla base di una mera media matematica dei dati comunicati all’agenzia Reuters Ltd da almeno dodici tra gli istituti di credito aventi il maggior volume d’affare dell’area Euro (vale a dire, tra le cosiddette “banche di riferimento”), con esclusione dal computo dei valori ricompresi entro la fascia minima e massima del 15% degli indici applicati.

Soltanto qualora tra gli istituti di credito di riferimento si instaurasse un’intesa finalizzata ad incrementare artificiosamente il tasso euribor e a lucrare un ingiusto profitto in danno della clientela, sarebbe configurabile un accordo anticoncorrenziale idoneo ad inficiare la legittimità del parametro di indicizzazione per l’intero periodo temporale della sua manipolazione; pertanto ad essere illecito non sarebbe giammai l’euribor in quanto tale, ma il processo di fraudolenta alterazione dei tassi interbancari ai quali viene scambiato il denaro, di talché la nullità della clausola contrattuale che rinviasse all’indice in oggetto per la determinazione del saggio degli interessi corrispettivi potrebbe essere dichiarata soltanto ove venisse comprovata l’intervenuta contraffazione del suo fisiologico andamento in un determinato periodo di riferimento.

Per tali motivi il Tribunale ha rigettato l’opposizione, e con essa la richiesta di sospensione dell’esecuzione spiegata dall’opponente.

Per altri precedenti si veda:

MANIPOLAZIONE EURIBOR: RESPINTA LA TESI DELL’ESISTENZA DI UNA INTESA RESTRITTIVA DEL MERCATO

MEDIA ARITMETICA DI TASSI DI INTERESSE DELLE BANCHE OPERANTI NELL’EUROZONA

Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Claudio Marangoni | 09.01.2017 | n.111

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/manipolazione-euribor-respinta-la-tesi-dellesistenza-intesa-restrittiva-del-mercato

MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA SE MANCA LA PROVA DELL’INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA E DELLA CONNESSIONE CON IL CONTRATTO

L’ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTESA RESTRITTIVA È SOTTRATTO AL GIUDICE ORDINARIO EX ART. 33 L. 287/1990

Sentenza | Tribunale di Sciacca, Dott. Filippo Lo Presti | 17.01.2017 | n.37

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/manipolazione-euribor-esclusa-manca-la-prova-dellintesa-restrittiva-della-concorrenza-della-connessione-contratto

MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA IN DIFETTO DI PROVA ALTERAZIONE ATTRAVERSO UN ACCORDO DI CARTELLO

IL PARAMETRO EURIBOR SODDISFA PIENAMENTE IL REQUISITO DELLA DETERMINABILITÀ

Sentenza | Tribunale Milano, Dott. Francesco Matteo Ferrari | 12.12.2016 | n.13562

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/manipolazione-euribor-esclusa-in-difetto-di-prova-alterazione-attraverso-un-accordo-di-cartello