Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Testo massima
L’azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un professionista, nella specie di un notaio, che abbia violato i propri obblighi professionali può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.
La prescrizione dell’azione di responsabilità contrattuale è decennale, dalla formazione del giudicato.
La liquidazione del danno per perdita della garanzia ipotecaria può avvenire in via equitativa secondo il valore medio dell’immobile in considerazione del fatto che i beni possano essere alienati nell’esecuzione individuale attraverso le successive vendite ad un prezzo anche notevolmente inferiore a quello di mercato.
E’ questo il principio di diritto cristallizzato dal Tribunale di Benevento, in persona del dott. Luigi Galasso, con sentenza n.1751 pronunziata in data 24/09/2013, a seguito dell’azione di responsabilità contrattuale esperita dalla Banca nei confronti di un notaio.
Nel caso di specie, la Banca aveva concluso, mediante atto rogato dal notaio, un contratto di apertura di credito assistito da ipoteca. A seguito del consenso dei garanti, la Banca aveva provveduto all’iscrizione del gravame sull’immobile come se i tre fideiussori fossero comproprietari nella misura di 1/3 ciascuno, quando invece, uno dei tre era nudo proprietario dell’intero e gli altri erano usufruttuari. Pertanto, la Banca citava in giudizio il notaio che, per mero errore materiale dell’atto, aveva determinato la perdita del diritto di ipoteca, essendo nulla l’iscrizione, avendo già ottenuto una declaratoria di responsabilità del professionista con sentenza del Tribunale di Benevento n.990/2002, confermata dalla Corte di Appello di Napoli.
Costituitosi il notaio, eccepiva la prescrizione del diritto della Banca e la circostanza secondo la quale l’istituto di credito, quale operatore professionale nella materia, avrebbe potuto verificare che la garanzia non si era costituita secondo le proprie reali intenzioni.
Ebbene, il Tribunale di Benevento, chiamato a pronunziarsi sulla causa de quo, ha statuito che l’evenienza che un’azione di mero accertamento dell’errore materiale potesse essere instaurata prima che la somma fosse erogata, e prima che maturasse l’inadempimento dei beneficiari dell’apertura di credito, e che essa conducesse la banca ad ottenere la garanzia ipotecaria, doveva essere fatta valere nell’alveo del giudizio sulla responsabilità; e, ove ancora ammissibile, rimane del tutto congetturale: anzi, la prima circostanza doveva essere verosimilmente esclusa, giacchè il creditore, confidando nella bontà dell’attività del notaio, secondo criteri di normalità non ha compiuto ulteriori verifiche.
Quanto poi alla modalità di risarcimento del danno, il giudice, dando seguito ad un precedente orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte con sentenza n.3657 del 14/02/2013, già oggetto di approfondimento sulla rivista, ha stabilito che nel caso di specie dovesse essere considerato l’an e il quantum del danno, valutando altresì se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione e che pertanto la liquidazione del risarcimento non poteva che seguire in via equitativa ai sensi dell’art.1226 cc.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale, ritenuta già accertata la responsabilità del notaio ed accolte le ragioni della Banca, ha condannato il professionista al risarcimento del danno patito dall’Istituto di credito che ha quantificato in euro 145.000,00.
Con tale pronuncia il Tribunale di Benevento ha ben precisato i principi in materia di responsabilità e quelli che regolano la liquidazione del danno.
Testo del provvedimento