OPPOSIZIONE ALLA SCISSIONE: funzione e natura

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

 Il rimedio della opposizione al progetto di scissione parziale – a contenuto “lato sensu” cautelare – ha la funzione di assicurare il permanere della garanzia generica sul patrimonio del debitore, prevista dall’art. 2740 c.c., ed ha natura contenziosa in quanto diretto ad accertare l’insufficienza patrimoniale della società che risulta dalla fusione o scissione quale debitrice in luogo di quella originaria.

La responsabilità solidale non può escludere o ridurre il concreto pericolo che la scissione parziale leda le aspettative di recupero del credito della parte opponente allorquando non è stato dimostrato che tutti i beni trasferiti alla società beneficiaria abbiano un valore tale da soddisfare appieno il creditore.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Pres. Buttafoco, Rel Caiazzo nella sentenza del 19 febbraio 2016, n. 2224.

Nella fattispecie in esame, una Banca, affermando di essere creditrice, nei confronti di una società, dell’importo complessivo di circa euro 3.700.000, di cui circa 3.200.000,00 garantito da ipoteca iscritta su beni immobili, trasferiti ad un’altra società attraverso un progetto di scissione parziale, proponeva opposizione alla detta scissione chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia della stessa operazione straordinaria trattandosi di atto che escludeva o riduceva fortemente le possibilità di recuperare il proprio credito.

Il Tribunale, accogliendo la domanda della banca opponente, ha chiarito che il rimedio della opposizione alla scissione ha la funzione di assicurare il permanere della garanzia generica sul patrimonio del debitore ed ha natura contenziosa in quanto diretto ad accertare l’insufficienza patrimoniale della società che risulta dalla fusione o scissione quale debitrice in luogo di quella originaria.

Sotto questo profilo, quindi, l’opposizione viene inquadrata nei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica, come rimedio volto ad impedire l’esecuzione di un atto dispositivo del patrimonio del debitore e a tutelare l’interesse dei creditori alla soddisfazione coattiva del credito, nonostante l’inadempimento del debitore.

Nel caso in disamina, il Giudice ha rilevato che la società opponente aveva interesse all’accertamento dell’inefficacia della delibera impugnata, al fine di evitare il pericolo concreto di non recuperare, in tutto o in parte, il proprio credito atteso che il progetto di scissione parziale prevedeva il trasferimento a favore della società beneficiaria la maggior parte del cospicuo patrimonio immobiliare della società scissa e che la società beneficiaria oltre a non disporre di un proprio patrimonio (oltre quello ad essa trasferito con la scissione), risultava anche non operativa.

Inoltre, a nulla rileva il richiamo all’art. 2506 quater c.c. formulato da parte convenuta, in ordine alla responsabilità solidale tra la società scissa e quella beneficiaria, nei limiti del patrimonio netto trasferito o rimasto alla scissa, riguardo ai debiti assunti in precedenza dalla scissa, al fine di escludere la sussistenza dei presupposti dell’accoglimento dell’opposizione.

Al riguardo, secondo quanto chiarito dal Giudice di merito, tale responsabilità solidale non può escludere o ridurre il concreto pericolo che la scissione parziale leda le aspettative di recupero del credito della parte opponente allorquando non è stato dimostrato che tutti i beni trasferiti alla società beneficiaria abbiano un valore tale da soddisfare appieno il creditore.

Invero, la richiamata responsabilità solidale è stata introdotta dal legislatore quale ulteriore strumento di tutela dei creditori, ma non può escludere l’interesse a proporre l’opposizione, trattandosi di tutele differenti.

 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale ha accolto la domanda di parte attrice dichiarando l’inefficacia della deliberazione avente ad oggetto il progetto di scissione parziale e ha condannato la società scissa e quella beneficiaria al pagamento delle spese di giudizio.