La querela di falso può essere sempre proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio (art. 221 c.p.c.) ma, a tal fine, è necessario che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, intervenga prima della rimessione della causa in decisione e, quindi, al più tardi entro l’udienza di precisazione delle conclusioni.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo, con la sentenza n. 8010 dell’11.09.2019, che si riporta di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. OMISSIS del R.G.A.C.C. dell’anno 2015, trattenuta in decisione nell’udienza del 30/04/2019 rimessa al Giudice per la decisione in data 23/07/2019 e vertente
TRA
FIDEIUSSORI
– OPPONENTI –
E
BANCA
– OPPOSTA –
CONCLUSIONI
All’udienza del 30/04/2019 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
Per parte opponente: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell’atto di citazione. Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE – revocare la provvisoria opposizione del decreto ingiuntivo opposto in sede di udienza di prima comparizione, essendo l’opposizione de qua fondata su prova scritta e di pronta soluzione; NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE – previo accertamento e declaratoria della nullità dei contratti di garanzia recanti il nomen juris di fidejussione omnibus sottoscritti dalle parti in data 20.07.2007 per vizio del consenso nel processo formativo della volontà per quanto suesposto, accogliere la proposta opposizione e, per l’effetto, revocare il d.i. provvisoriamente esecutivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Napoli; – previo accertamento e declaratoria della decadenza (e/o prescrizione) dei diritti della BANCA derivanti dai contratti sottoscritti dalle parti in data 20.07.2007 ai sensi dell’art. 5 della clausola contrattuale per quanto suesposto, accogliere la proposta opposizione e, per l’effetto, revocare il d.i. provvisoriamente esecutivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Napoli”.
Per parte convenuta: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e riposta. 1) per il rigetto della promossa opposizione e di ogni domanda con la stessa formulata in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile;2) con vittoria di spese secondo la vigente normativa oltre IVA, CPA e spese generali. Ribadisce la tardività dell’opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. OMISSIS reso dal Tribunale di Napoli in data 22.09.2015, depositato in Cancelleria il 28.09.2015, su ricorso dalla BANCA con il quale è stato ingiunto alla società, nonché ai Sigg.ri FIDEIUSSORI il pagamento della somma di € 309.362,10, oltre interessi convenzionali e spese legali di procedura.
Il ricorso per decreto ingiuntivo, con in calce il pedissequo provvedimento di ingiunzione del Tribunale munito di provvisoria esecutività, è stato notificato ai fidejussori ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data 05.11.2015 presso l’indirizzo di residenza, e la notifica risulta perfezionata in data 11.11.2015, data nella quale gli avvisi ex art. 140 c.p.c. risultano consegnati a mani della sorella di FIDEIUSSORE, nella qualità di familiare convivente, come risulta dall’originale di notifica del ricorso e pedissequo decreto depositati in atti.
L’atto di citazione in opposizione, è stato notificato dai Sigg.ri FIDEIUSSORI a mezzo pec soltanto il 22.12.2015.
Come rilevato d’ufficio dal Giudice all’udienza del 22/04/2016, l’opposizione deve ritenersi tardiva essendo stata notificata oltre il quarantesimo giorno di cui all’art. 641 c.p.c. che cadeva il 21.12.2015.
Ne deriva che l’opposizione proposta deve essere dichiarata inammissibile.
Manifestamente inammissibile è la querela di falso incidentale proposta dagli opponenti unitamente alla comparsa conclusionale e pertanto non ne può essere autorizzata la presentazione.
La querela di falso può essere sempre proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio (art. 221 c.p.c.) ma, a tal fine, è necessario che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, intervenga prima della rimessione della causa in decisione e, quindi, al più tardi entro l’udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. n. 17900/2011; Cassazione civile sez. I, – 01/02/2016, n. 1870).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n. 37 dell’8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018.
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.375,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.227,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.941,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.870,00
Compenso tabellare € 18.413,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 18.413,00
Spese generali (15% sul compenso totale ) € 2.761,95
COMPENSO LIQUIDATO € 21.174,95
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l’opposizione proposta da FIDEIUSSORI avverso il decreto ingiuntivo n.OMISSIS reso dal Tribunale di Napoli in data 22.09.2015, depositato in Cancelleria il 28.09.2015, su ricorso dalla BANCAche per l’effetto conferma;
2) CONDANNA FIDEIUSSORI in solido alla refusione delle spese di lite in favore della BANCA, che liquida in € 21.174,95 (di cui € 18.413,00 per compensi di avvocato ed € 2.761,95 per rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55), oltre Iva e Cpa come per legge e se dovute.
Napoli lì 09/09/2019
Il Giudice
Dott. Paolo Andrea Vassallo