Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
In tema di revocatoria fallimentare,per il raggiungimento della prova della scientia decoctionis con il mezzo delle presunzioni, non è sufficiente un’astratta conoscibilità oggettiva corroborata da un presunto dovere di conoscere a carico della banca.
Ne consegue che, qualora un creditore, come un istituto bancario, abbia la possibilità di ottenere informazioni sulla situazione patrimoniale dei propri debitori in misura superiore a quella comune, non è possibile sostenere che, solo in quanto soggetto qualificato, quel creditore abbia, sempre e comunque, effettiva e concreta cognizione dell’irreversibile incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, in tal modo illegittimamente escludendo ogni dovere di allegazione, da parte del curatore, di elementi sintomatici della reale consapevolezza della crisi dell’imprenditore o, addirittura, determinando una vera e propria inversione dell’onere della prova, con la banca investita della necessità di dimostrare la propria inscientia decoctionis.
La mera qualità di intermediario bancario assume rilevanza non di per sé ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con gli indici sintomatici dello stato di insolvenza.
Non dimostra la conoscenza dello stato di insolvenza la partecipazione della banca convenuta ad un pool di istituti di credito che concessero all’imprenditore, poi fallito, di un finanziamento ipotecario, costituendo di contro la stipulazione di tale contratto espressione di una preventiva verifica della sussistenza, in capo al soggetto beneficiario, di risorse economiche e finanziarie tali da garantirne la solvibilità e l’adeguata capacità di rimborso.
Il conferimento di due mandati irrevocabili all’incasso di crediti tributari non costituisce, ex se, manifestazione esteriore di uno stato di insolvenza, integrando, di norma, una forma di pagamento o di garanzia propria della prassi commerciale, con particolare riferimento alle operazioni di finanziamento a breve termine.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Salerno, giudice dott. Alessandro Brancaccio, con la sentenza n. 4636 del 6 novembre 2015, nell’ambito di un giudizio di revocatoria ex art. 67 lf.
Di seguito i fatti di causa.
Un imprenditore di importanza primaria ebbe a stipulare con un pool di banche un finanziamento ipotecario ed inoltreconferì mandati irrevocabili all’incasso.
Successivamente,dopo circa due anni,presentava domanda di concordato preventivo, poi risolto, motivo per il quale la quale il Tribunale dichiarava il fallimento della società.
Il curatore proponeva azione revocatoria fallimentare in danno della banca, chiedendo la dichiarazione di inefficacia delle rimesse pervenute sul conto corrente, sul presupposto che la banca fosse a conoscenza dello stato di insolvenza per aver stipulato un finanziamento in pool e per concesso finanziamenti dietro la cessione di credito di natura tributaria (cessioni Iva).
Si costituiva in giudizio l’istituto di credito, il quale contestava la sussistenza del requisito soggettivo, sul presupposto, in primis, della circostanza di aver sempre avuto la massima fiducia nel cliente, per averlo – ad esempio – sostenuto con il piano di finanziamento per il rilancio dell’impresa con altre aziende di credito, anche con la concessione di altre linee di credito aggiuntive.
La Banca contestava, altresì, gli altri elementi posti a supporto della dedottascientia decotionis, per essere gli stessi cronologicamente successivi alle rimesse bancarie oggettio di declaratoria di inefficacia.
Il Tribunale,dopo una analitica disamina di tutti gli elementi forniti dalla curatela, ha rigettato la domanda con condanna del fallimento al pagamento delle spese di lite.
IL COMMENTO
La conoscenza dello stato di insolvenza richiede la presenza di concreti collegamenti di quel creditore con gli indici sintomatici dello stato di insolvenza, qualirisultanze dei bilanci, protesti, iscrizioni ipotecarie, procedimenti esecutivi, dovendosi valorizzare le condizioni in cui l’accipiens si è trovato ad operare in una determinata situazione.
Non si possono ultilizzare a ritroso – come spesso avviene –elementi cronologicamente successivi per sostenere che la banca, in quanto operatore qualificato, avrebbe dovuto conoscere sempre e comunque lo stato di insolvenza, con imposizione a carico dell’istituto di credito del dono della chiaroveggenza ed esonero della curatela dall’assolvimento dell’onere della prova.
REVOCATORIA FALLIMENTARE: PROVA DELLA SCIENTIA DECOTIONIS: IRRILEVANTE L’ANDAMENTO DEL CONTO CON SCONFINAMENTI E/O SCOPERTI
IL RICORSO ALLE PRESUNZIONI NON PUÒ TRADURSI IN UNA PRESUNZIONE DI ESISTENZA FONDATA SULLA MERA POSSIBILITÀ DI ACQUISIZIONE.
Sentenza Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione, Pres. Lopiano – Rel. Candia 30-01-2015 n.539
REVOCATORIA FALLIMENTARE: AI FINI DELLA SCIENTIA DECOCTIONIS NON RILEVA LA CLASSIFICAZIONE A SOFFERENZA DEL CONTO
È ONERE DEL CURATORE DIMOSTRARE LA EFFETTIVA CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA DELL’IMPRENDITORE
Sentenza Tribunale di Napoli, dott.ssa Alessia Notaro 09-01-2015 n.28
REVOCATORIA FALLIMENTARE: L’AFFIDAMENTO DI UN RAPPORTO BANCARIO PUÒ DESUMERSI DALLA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA
LE ANTICIPAZIONI BANCARIE NON COSTITUISCONO ATTI ANORMALI DI PAGAMENTO
Sentenza Tribunale di Nola, Giudice dott.ssa D’Inverno 17-03-2015
REVOCATORIA FALLIMENTARE: ESCLUSI I PAGAMENTI E LE GARANZIE POSTI IN ESSERE IN ESECUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO
IL LEGISLATORE HA PRIVILEGIATO LA CONTINUITÀ AZIENDALE E IL SALVATAGGIO DELLE IMPRESE IN CRISI RISPETTO ALLA PAR CONDICIO CREDITORUM
Sentenza Tribunale di Salerno, dott. Alessandro Brancaccio 21-10-2014 n.4928