Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Ai fini della revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc di un contratto di compravendita immobiliare, non sussiste la scientia damni in capo agli acquirenti, in presenza di due elementi: l’adeguatezza del prezzo di vendita del bene rispetto a quello di mercato e la presenza di un terzo acquirente competente in materia immobiliare atteso che gli stessi costituiscono una rassicurazione sulla piena correttezza della complessiva operazione di vendita.
Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. Terza, Pres. F. Di Grazia – Rel. E. Musumeci, con la sentenza pubblicata il 15 febbraio 2016, n. 32, resa in un giudizio di appello proposto da una SOCIETÀ LEASING avverso la sentenza resa in un giudizio di revocatoria ordinaria.
In particolare, una SOCIETÀ di LEASING ed una società avevano stipulato un contratto di compravendita, nell’ambito di un contratto di leasing, che veniva dichiarato inefficace, a seguito di una revocatoria ordinaria proposta dalla Procura regionale, dalla Corte dei Conti per la Campania.
Il Sostituto Procuratore Generale, nel giudizio di primo grado, aveva sostenuto l’esistenza della scientia damni in capo all’acquirente (SOCIETÀ LEASING) esclusivamente da tre articoli di stampa, da un servizio televisivo risalente a quasi due anni prima che venisse stipulato il preliminare di vendita e dalla notorietà presunta che su internet avrebbe ottenuto la vicenda del finanziamento.
La Corte dei Conti, in grado di appello, dava una diversa valutazione ai fatti di causa, rilevando che “certamente non possa reputarsi dimostrata la scientia damni in capo ai terzi contraenti”, sia perché il prezzo di vendita del bene risultava adeguato a quello di mercato e, da ciò, non si poteva sospettare che quella vendita potesse rivelarsi idonea a pregiudicare le ragioni creditorie, sia perché la presenza di un terzo acquirente, come una SOCIETÀ LEASING, competente in materia immobiliare, costituiva un’ulteriore rassicurazione sulla correttezza della complessiva operazione.
Inoltre, tale consapevolezza non poteva reputarsi insita nella qualità di operatore professionale rivestita da SOCIETÀ LEASING, i cui accertamenti patrimoniali, prodromici alla complessiva operazione immobiliare, è ragionevole che abbiano riguardato essenzialmente il soggetto finanziato mediante il contratto di leasing connesso alla compravendita medesima, piuttosto che la società fornitrice che era parte venditrice.
La Corte dei Conti ha, pertanto, ritenuto che le circostanze in virtù delle quali la Procura regionale aveva fatto derivare la scientia damni in capo al terzo acquirente SOCIETÀ LEASING non potevano costituire elementi gravi, precisi e concordanti tali da dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo della consapevolezza del pregiudizio che l’atto era in grado di produrre al creditore.
Per tale motivo, la Corte dei Conti ha concluso accogliendo l’appello proposto dalla SOCIETÀ LEASING dichiarando non revocabile il contratto di compravendita immobiliare, anche con condanna della procura al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.