Il creditore che ha notificato preventivo precetto di pagamento ha diritto di essere autorizzato ad esperire diretta richiesta al gestore delle banche dati delle pubbliche amministrazione di acquisire con modalità telematiche, tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione dei beni da pignorare, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti, ed, in particolare, di ottenere informazioni afferenti l’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord in Aversa, Dott.ssa Paola Caserta con il provvedimento del 06.11.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata un creditore, in possesso di titolo esecutivo, notificava atto di precetto di pagamento al suo debitore; tuttavia, stante il mancato pagamento del proprio credito il medesimo istante depositava al Presidente del Tribunale ricorso volto ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare a norma del combinato disposto degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. nei confronti del debitore inadempiente.
In particolare il Presidente del Tribunale provvedeva, preliminarmente, alla ricostruzione del quadro normativo vigente:
ART. 492-BIS, COMMA 2, C.P.C. |
“fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”; |
ART. 155-QUATER, COMMA 1, DISP. ATT. C.P.C |
“Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’art. 492 bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale… e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l’accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’art. 492 bis del codice” |
ART. 155-QUINQUIES DISP. ATT. C.P.C. |
“ Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’articolo 155 quater, primo comma” |
Esperito un quadro esaustivo della normativa, il Tribunale ha ritenuto applicabili gli artt. 492-bis c.p.c., 155-quater e 155-quinquies disp. att. c.p.c., ed ha evidenziato che sebbene non si è provveduto alla pubblicazione nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia dell’elenco delle banche dati di cui all’art. 155-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., tale mancanza non è ostativa alla concessione del provvedimento.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha autorizzato il creditore ad avere eccesso diretto alle banche dati telematiche.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE PROCEDENTE PUÒ ACCEDERE ALLE BANCHE DATI IN PRIMA PERSONA
Nel caso di malfunzionamento delle strutture tecnologiche in uso agli ufficiali giudiziari
Decreto | Tribunale di Nola, Dott. Giovanni Tedesco | 22.11.2016 |
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: AUTORIZZAZIONE AL CREDITORE DAL TRIBUNALE DI MILANO
Anche in caso di non funzionamento delle strutture atte a consentire l’accesso diretto all’ufficiale giudiziario
Decreto | Tribunale di Milano, Pres. Cesare De Sapia | 28-10-2015
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: IL TRIBUNALE DI PADOVA ACCOGLIE L’ISTANZA DEL CREDITORE
E’sufficiente la non operatività dell’accesso telematico da parte dell’ufficiale giudiziario
Decreto | Tribunale di Padova, dott.ssa Maria Antonia Maiolino | 14-10-2015