Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
La tesi della rilevanza usuraria degli interessi di mora è stata ribadita dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 27442/2018, la quale muove dall’assunto della “naturale fecondità” del denaro nonché dalla considerazione che la normativa in tema di usura si occupi degli interessi tout court, prima ancora che corrispettivi o moratori.
Il sistema normativo in materia di usura non prevede e non richiede né la rilevazione dei tassi di mora ai fini della rilevazione del tasso medio né la previsione di una soglia distinta per il tasso moratorio, che pertanto rimane soggetto al tasso soglia determinato in base alla categoria dell’operazione. Invece si deve escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora.
La mera pattuizione degli interessi moratori ultrasoglia è irrilevante ai fini della applicazione della legge 108/96, richiedendo la effettiva applicazione degli interessi di mora al rapporto bancario.
Se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art: 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi
Gli interessi corrispettivi sono sempre dovuti anche in ipotesi di superamento del tasso soglia per gli interessi moratori.
La verifica del superamento del tasso soglia deve essere eseguita autonomamente con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, con conseguente irrilevanza ai fini dello scrutinio sull’usura della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Andrea Vassallo, con la sentenza n. 4676 del 07.05.2019.
La vicenda ha riguardato un mutuatario che ha convenuto in giudizio un istituto di credito deducendo l’applicazione di tassi usurari al contratto; lo stesso ha, dunque, chiesto la declaratoria di gratuità dello stesso, oltre che la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca.
L’istituto convenuto, nel costituirsi in giudizio, si è opposto all’accoglimento della domanda, chiedendone il rigetto con condanna dell’attore al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha manifestato di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale, sancito con la sentenza 27442/2018 della Corte di cassazione, che muove dall’assunto della “naturale fecondità” del denaro nonché dalla considerazione che la normativa in tema di usura si occupi degli interessi tout court, prima ancora che corrispettivi o moratori.
Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto rilevanti, ai fini del superamento del tasso soglia usurario, anche gli interessi moratori ma ha specificato che lo scrutinio non va effettuato sulla base della sommatoria dei due tassi, bensì considerando le due categorie autonomamente.
L’organo giudicante ha, altresì, affrontato il questione relativa alle conseguenze del superamento delle soglie usurarie da parte dei soli interessi di mora.
Orbene, in virtù della differenza ontologica e funzionale tra gli istituti, è necessario, per il Tribunale, isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità.
In tal senso, è opportuno riconoscere che l’unico contratto di finanziamento contiene due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinanti ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutuate; l’altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario, evenienza al verificarsi della quale è ragionevole ritenere che diversamente si atteggi la volontà delle parti.
Da ciò discende che l’eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento e alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della prima pattuizione relativa alla fisiologia del rapporto.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande attore ritenendo non dedotto né provato che alcuna somma sia stata corrisposta alla banca convenuta indebitamente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA MUTUO L’ONERE DI INDICARE IN MODO SPECIFICO MODI, TEMPI E LA MISURA DEL SUPERAMENTO
OCCORRE INDICARE I CRITERI E A FORMULA DI CALCOLO UTILIZZATA PER LA DETERMINAZIONE DEL TAEG
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Giovanni Di Giorgio | 04.03.2019 | n.619
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-lonere-di-indicare-in-modo-specifico-modi-tempi-e-la-misura-del-superamento
USURA-MORATORI: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA INIBISCE IN RADICE IL VERIFICARSI DEL FENOMENO USURARIO
INCONDIVISIBILE E CONTRADDITTORIA LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 27442/2018
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Michela Guantario | 08.02.2019 | n.1897
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-moratori-la-clausola-di-salvaguardia-inibisce-in-radice-il-verificarsi-del-fenomeno-usurario
USURA-MUTUO: NON È CORRETTA LA SOMMATORIA DEI TASSI
IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA VA VERIFICATO SEPARATAMENTE PER LE DUE CATEGORIE DI INTERESSI, SENZA POSSIBILITÀ DI CUMULO
Sentenza | Tribunale di L’Aquila, Giudice Annarita Giuliani | 29.01.2019 | n.38
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-non-e-corretta-la-sommatoria-dei-tassi
USURA – COMMISSIONE DI ESTINZIONE: COSTO SOLO EVENTUALE PER IL MUTUATARIO
NON VA SOMMATA AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI PREVISTI NEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale di Matera, Giudice Antonello Vitale | 24.01.2019 | n.51
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-commissione-di-estinzione-costo-solo-eventuale-per-il-mutuatario
SUPERAMENTO SOGLIA USURA: NO ALLA SOMMATORIA DEI TASSI
INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI HANNO FUNZIONI DIFFERENTI
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 07.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/superamento-soglia-usura-no-alla-sommatoria-dei-tassi