Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
L’anteriorità di un credito vantato rende inopponibile al creditore ipotecario la sentenza di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. ottenuta dalla promittente acquirente, anche nel caso in cui la stessa passasse in cosa giudicata.
In tema di procedura esecutiva immobiliare costituisce un ostacolo alla sospensione della procedura stessa l’anteriorità della iscrizione ipotecaria del creditore pignorante sul bene, poi pignorato, rispetto alla trascrizione della domanda di esecuzione dell’obbligo specifico di concludere la vendita del medesimo bene eseguita dalla reclamante contro l’esecutato.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Avellino, Pres. De Tullio – Rel. Califano con l’ordinanza del 18.07.2017.
Nella fattispecie in esame un debitore esecutato promuoveva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza con la quale il Giudice dell’Esecuzione aveva denegato la sospensione della procedura esecutiva immobiliare intrapresa dalla banca, quale creditore ipotecario in danno del debitore medesimo, ove vi era la trascrizione di una domanda in forma specifica ex art 2932 cc.
Il Giudice adito ritenendo che il reclamo avanzato dal debitore fosse analoga all’istanza sospensiva già avanzata in precedenza ha dichiarato perciò inammissibile ex art. 669 septies c.p.c. la suddetta richiesta.
Il Tribunale ha chiarito che il punto fondamentale che rende valida la esecuzione intrapresa dalla Banca e che dunque è di ostacolo alla sospensione della stessa è rappresentato dall’anteriorità della iscrizione ipotecaria del creditore pignorante sul bene, poi pignorato, rispetto alla trascrizione della domanda di esecuzione dell’obbligo specifico di concludere la vendita del medesimo bene eseguita dalla reclamante contro l’esecutato.
In particolare il Giudice ha ritenuto che la specificata anteriorità del credito rispetto al quale la Banca creditrice agisce in veste esecutiva rende inopponibile alla stessa, quale creditrice ipotecaria la sentenza di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. ottenuta dalla promittente acquirente, anche nel caso in cui la stessa sia passata in cosa giudicata.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale ha rigettato il reclamo, condannando il debitore reclamante al pagamento in favore della Banca delle spese di lite, disponendo altresì in applicazione della norma di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto a mente del comma 1bis del medesimo articolo.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in rivista:
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Ordinanza | Tribunale di Castrovillari, dott. Alessandro Paone | 30.05.2016 |
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