USURA: la mancata produzione dei decreti ministeriali determina il rigetto dell’opposizione

Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW

La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto, (cfr. cass. n. 2543/2019). Di conseguenza, il mancato adempimento all’onere probatorio ricadente sulla parte, determina il rigetto della domanda, in quanto pur trattandosi di una nullità rilevabile d’ufficio, essa può rilevarsi “iuxta alligata et probata”.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Maria Ludovica Russo, con la sentenza n. 16213 del 04.12.2019.

La vicenda ha riguardato un mutuatario che ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli dalla banca per sorta capitale, rate impagate ed interessi moratori in relazione ad un contratto di mutuo dalle parti stipulato.

L’opponente ha fondato la domanda su tre doglianze:

1) inefficacia del titolo (mutuo fondiario) in relazione alla consegna immediata della somma mutuata;

2) mancanza dei presupposti per la risoluzione contrattuale;

3) usurarietà dei tassi.

La Banca si è costituita in giudizio contestando estensivamente l’assunto attoreo e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Senza necessità di istruttoria, la causa è stata discussa ed introitata per la decisione, sulla base delle comparse conclusionali già depositate ex art. 281quinquies c. 2 c.p.c.

Il Giudice, nell’affrontare il thema decidendum, ha sottolineato che la deduzione circa l’usurarietà del mutuo sconta una evidente genericità non solo in ordine agli argomenti di prova, ma anche nei termini della stessa allegazione, non contenendo alcuna indicazione specifica delle irregolarità rilevate.

Infatti non è stato indicato né negli atti di causa né in una eventuale consulenza di parte quale sarebbe stato il tasso effettivo applicato e quale sarebbe stato il tasso di mora per il trimestre interessato. Oltre a ciò, non è stato prodotto il DM relativo ai tassi soglia per il trimestre in cui rientra il contratto in oggetto in base alla data di stipula.

Per tale motivo, il mancato adempimento all’onere probatorio ricadente sulla parte ha determinato il rigetto della domanda, in quanto, pur trattandosi di una nullità rilevabile d’ufficio, essa può rilevarsi “iuxta alligata et probata”.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato in toto l’opposizione ed ha condannando l’opponente alla refusione delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA: LA MANCATA PRODUZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI IMPEDISCE LA VALUTAZIONE NEL MERITO
SONO MERI ATTI AMMINISTRATIVI PER I QUALI NON OPERA IL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA§
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Francesca Arrigoni | 08.01.2018 | n.5§
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-mancata-produzione-dei-decreti-ministeriali-impedisce-la-valutazione-nel-merito

 

LITE TEMERARIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DI LA GENERICITÀ ECCEZIONI SOLLEVATE È FONTE DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
IL MANCATO DEPOSITO DEI DECRETI MINISTERIALI RENDE IMPROPONIBILE LA VERIFICA DELL’USURA
Sentenza Tribunale di Napoli, dott.ssa Grazia Bisogni 11-03-2016 n. 3214
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-in-sede-di-opposizione-a-di-la-genericita-eccezioni-sollevate-e-fonte-di-responsabilita-aggravata.html

 

USURAINAMMISSIBILE LA CTU SE IL CLIENTE NON ALLEGA I DECRETI MINISTERIALI
A FRONTE DI DEDUZIONI GENERICHE, LE ISTANZE ISTRUTTORIE AVREBBERO FINALITÀ MERAMENTE ESPLORATIVE
Tribunale Napoli, dott. Massimiliano Sacchi | Ordinanza | 27-01-2016
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-inammissibile-la-ctu-se-il-cliente-non-allega-i-decreti-ministeriali.html


 

USURA: la mora è rilevante solo in caso di effettiva applicazione, non potendo la mera pattuizione ultra soglia comportare la sanzione della gratuità

Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM

La tesi della rilevanza usuraria degli interessi di mora è stata ribadita dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 27442/2018, la quale muove dall’assunto della “naturale fecondità” del denaro nonché dalla considerazione che la normativa in tema di usura si occupi degli interessi tout court, prima ancora che corrispettivi o moratori.

Il sistema normativo in materia di usura non prevede e non richiede né la rilevazione dei tassi di mora ai fini della rilevazione del tasso medio né la previsione di una soglia distinta per il tasso moratorio, che pertanto rimane soggetto al tasso soglia determinato in base alla categoria dell’operazione. Invece si deve escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora.

La mera pattuizione degli interessi moratori ultrasoglia è irrilevante ai fini della applicazione della legge 108/96, richiedendo la effettiva applicazione degli interessi di mora al rapporto bancario.

Se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art: 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi

Gli interessi corrispettivi sono sempre dovuti anche in ipotesi di superamento del tasso soglia per gli interessi moratori.

La verifica del superamento del tasso soglia deve essere eseguita autonomamente con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, con conseguente irrilevanza ai fini dello scrutinio sull’usura della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Andrea Vassallo, con la sentenza n. 4676 del 07.05.2019.

La vicenda ha riguardato un mutuatario che ha convenuto in giudizio un istituto di credito deducendo l’applicazione di tassi usurari al contratto; lo stesso ha, dunque, chiesto la declaratoria di gratuità dello stesso, oltre che la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca.

L’istituto convenuto, nel costituirsi in giudizio, si è opposto all’accoglimento della domanda, chiedendone il rigetto con condanna dell’attore al pagamento delle spese processuali.

Il Giudice, investito del thema decidendum, ha manifestato di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale, sancito con la sentenza 27442/2018 della Corte di cassazione, che muove dall’assunto della “naturale fecondità” del denaro nonché dalla considerazione che la normativa in tema di usura si occupi degli interessi tout court, prima ancora che corrispettivi o moratori.

Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto rilevanti, ai fini del superamento del tasso soglia usurario, anche gli interessi moratori ma ha specificato che lo scrutinio non va effettuato sulla base della sommatoria dei due tassi, bensì considerando le due categorie autonomamente.

L’organo giudicante ha, altresì, affrontato il questione relativa alle conseguenze del superamento delle soglie usurarie da parte dei soli interessi di mora.

Orbene, in virtù della differenza ontologica e funzionale tra gli istituti, è necessario, per il Tribunale, isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità.

In tal senso, è opportuno riconoscere che l’unico contratto di finanziamento contiene due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinanti ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutuate; l’altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario, evenienza al verificarsi della quale è ragionevole ritenere che diversamente si atteggi la volontà delle parti.

Da ciò discende che l’eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento e alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della prima pattuizione relativa alla fisiologia del rapporto.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande attore ritenendo non dedotto né provato che alcuna somma sia stata corrisposta alla banca convenuta indebitamente.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA MUTUO L’ONERE DI INDICARE IN MODO SPECIFICO MODI, TEMPI E LA MISURA DEL SUPERAMENTO
OCCORRE INDICARE I CRITERI E A FORMULA DI CALCOLO UTILIZZATA PER LA DETERMINAZIONE DEL TAEG
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Giovanni Di Giorgio | 04.03.2019 | n.619
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-lonere-di-indicare-in-modo-specifico-modi-tempi-e-la-misura-del-superamento

 

USURA-MORATORI: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA INIBISCE IN RADICE IL VERIFICARSI DEL FENOMENO USURARIO
INCONDIVISIBILE E CONTRADDITTORIA LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 27442/2018
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Michela Guantario | 08.02.2019 | n.1897
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-moratori-la-clausola-di-salvaguardia-inibisce-in-radice-il-verificarsi-del-fenomeno-usurario

 

USURA-MUTUO: NON È CORRETTA LA SOMMATORIA DEI TASSI
IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA VA VERIFICATO SEPARATAMENTE PER LE DUE CATEGORIE DI INTERESSI, SENZA POSSIBILITÀ DI CUMULO
Sentenza | Tribunale di L’Aquila, Giudice Annarita Giuliani | 29.01.2019 | n.38
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-non-e-corretta-la-sommatoria-dei-tassi

 

USURA – COMMISSIONE DI ESTINZIONE: COSTO SOLO EVENTUALE PER IL MUTUATARIO
NON VA SOMMATA AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI PREVISTI NEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale di Matera, Giudice Antonello Vitale | 24.01.2019 | n.51
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-commissione-di-estinzione-costo-solo-eventuale-per-il-mutuatario

 

SUPERAMENTO SOGLIA USURA: NO ALLA SOMMATORIA DEI TASSI
INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI HANNO FUNZIONI DIFFERENTI
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 07.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/superamento-soglia-usura-no-alla-sommatoria-dei-tassi


 

USURA: la contestazione deve indicare in modo specifico in che termini è avvenuto il superamento

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

La contestazione concernente il superamento del tasso soglia relativo al periodo di riferimento è del tutto indeterminata ove l’attore si limiti a sollevare contestazioni meramente generiche deducendo l’illegittimità del tasso pattuito ed applicato dalla banca, omettendo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento.

Una CTU contabile assumerebbe natura meramente esplorativa.

E’ inammissibile la richiesta ex art. 210 c.p.c. concernente tutta la documentazione contabile relativa al contratto, se la parte attrice non ha dato prova di essersi attivata, prima del giudizio, per procurarsi la documentazione contabile a sostegno dei propri assunti, ed a tale esigenza non può supplirsi con l’ordine di esibizione, il quale presuppone l’impossibilità di procurarsi in altro modo il documento richiesto.

Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Napoli, Dott.ssa Francesca Gomez De Ayala, con la sentenza del 25.07.2016.

Nel caso considerato, un mutuatario conveniva in giudizio la Banca e, premettendo di aver stipulato con la convenuta un contratto di mutuo fondiario, deduceva l’applicazione da parte dell’Istituto di credito di un tasso di interessi superiore al tasso soglia e chiedeva la restituzione di tutte le somme indebitamente versate.

La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Il Tribunale di Napoli, preliminarmente, rilevato che l’attore aveva omesso di depositare il proprio fascicolo di parte, richiamava in proposito la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sul punto, secondo cui in caso di mancato deposito del fascicolo, trattandosi di un onere difensivo della parte, il giudice non può rimettere la causa sul ruolo, per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo delle altre parti ed in quello d’ufficio.

Nel merito, osservava che l’attore con riguardo al dedotto superamento della soglia usuraria, si era limitato a sollevare contestazioni meramente generiche deducendo l’illegittimità del tasso pattuito ed applicato dalla Banca, senza indicare e provare in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto lo sforamento.

In particolare, parte attrice aveva mancato di indicare, anche solo approssimativamente, la misura del dedotto superamento della soglia antiusura e di produrre in atti i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi.

Il Giudice partenopeo, all’uopo, ribadito che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari hanno natura di atti amministrativi e che, dunque, la parte che deduce l’usurarietà dei tassi ha l’onere di produrli in giudizio, non operando rispetto ad essi il principio iura novit curia, rigettata la richiesta di espletamento di una CTU contabile dal carattere meramente esplorativo e dichiarata inammissibile la richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata dall’attore, in mancanza di preventivo tentativo di reperire, in via stragiudiziale, la documentazione richiesta, dichiarava infondata la domanda, condannando il mutuatario al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA: È ONERE DELLA PARTE INDICARE I SINGOLI PERIODI TEMPORALI

INAMMISSIBILE IL RICORSO A CTU TECNICO CONTABILE PER SUPPLIRE A CARENZE PROBATORIE DELL’ISTANTE

Sentenza | Tribunale di Taranto, dott. Alberto Munno | 21.03.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-e-onere-della-parte-indicare-i-singoli-periodi-temporali

RIPETIZIONE INDEBITO: ASSERZIONI VAGHE E GENERICHE, CTU INAMMISSIBILE

LE CARENZE DI PARTE ATTRICE NON SONO SUPERATE DAL RIFERIMENTO AI DOCUMENTI

Sentenza Tribunale di Lagonegro, Dott. Giovanni Pipola 01-02-2016 n. 53

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-asserzioni-vaghe-e-generiche-ctu-inammissibile.html

USURA: INAMMISSIBILE LA CTU SE IL CLIENTE NON ALLEGA I DECRETI MINISTERIALI

A FRONTE DI DEDUZIONI GENERICHE, LE ISTANZE ISTRUTTORIE AVREBBERO FINALITÀ MERAMENTE ESPLORATIVE

Ordinanza | Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi | 27.01.2016

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-inammissibile-la-ctu-se-il-cliente-non-allega-i-decreti-ministeriali

USURA: l’accertamento tecnico preventivo non può risolvere questioni di diritto

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

 

Con il procedimento di accertamento tecnico preventivo non può essere richiesto l’accertamento e la risoluzione di questioni di diritto, quale l’accertamento della nullità del contratto di mutuo e dell’avvenuto superamento del tasso soglia di cui alla legge antiusura; bensì solo l’accertamento e la verifica dello stato di luoghi e cose.

 Questo il principio di diritto espresso dal Giudice del Tribunale di Nola, dott.ssa Roberta De Luca, che con ordinanza del 09.12.2015, ha rigettato la richiesta di accertamento tecnico ex art.696 cpc.

In particolare nel caso di specie, parte ricorrente aveva agito attivando la procedura di cui all’art. 696 cpc, assumendo di avere stipulato un contratto di mutuo con la Banca resistente ed assumeva di aver subito tra l’altro addebito di tassi di interesse non concordati; la nullità delle clausole contrattuali; il superamento del tasso soglia di cui alla legge 108/96; la nullità del contratto di mutuo, per cui chiedeva la nomina di un C.T.U. per la determinazione degli importi dovuti alla banca.

In merito al periculum in mora, il cliente asseriva che l’indeterminatezza che aveva caratterizzato il contratto di mutuo aveva impedito “la possibilità di fare progetti di spesa e di vita”.

Ebbene il Giudice, ha rigettato il ricorso compensando per metà le spese della procedura, condannando parte ricorrente al pagamento della restante metà delle spese del procedimento.

In merito alle motivazioni adottate, il Giudice ha ritenuto che il richiesto accertamento tecnico preventivo difetti del requisito della urgenza, atteso che lo stesso può essere richiesto prima dell’instaurazione di un giudizio di merito o nel corso dello stesso, ove vi sia urgenza di verificare lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione delle cose che costituiscono oggetto dell’accertamento ma solo nel caso in cui sia prevedibile che, per qualsiasi ragione, possano disperdersi elementi di prova suscettibili di utilizzazione nel successivo giudizio di merito.

Diversamente, solo la consulenza preventiva come disciplinata dal novellato art.696 bis cpc è sganciata dal positivo apprezzamento del requisito dell’urgenza, avendo funzione deflattiva rispetto ad un instaurando giudizio di merito.

Il Giudice, inoltre, premesso e considerato, che la valutazione del requisito dell’urgenza è riservata al giudice di merito – il cui apprezzamento non è censurabile se congruamente motivato (cfr Cass. civ., sent. n. 5397 del 18.08.1983; conforme Cass. civ., sent. n. 8309 del 17.09.1996) – ha ritenuto che nel caso di specie il pericolo è genericamente delineato e non provato.

A ciò vi è da aggiungere, precisa l’adito Giudicante che la parte ha a sua disposizione l’art. 119, IV comma, del d. lgs, 385/1993 (cosiddetto T.U.B.) il quale consente al cliente il diritto: “(…)ad ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.

Sulla base delle motivazioni esposte ha rigettato il ricorso.

Sull’utilizzabilità dello strumento dell’accertamento tecnico preventivo e/o della consulenza tecnica preventiva di cui agli artt. 696 e 696 bis cpc, ai fini della richiesta di usurarietà di un contratto si possono consultare i seguenti precedenti in materia:

ATP: INAMMISSIBILE SE IL CLIENTE SI LIMITA A DEDURRE IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA

LA CONSULENZA NON PUÒ ASSOLVERE AD UNA FUNZIONE MERAMENTE ESPLORATIVA

Ordinanza | Tribunale di Roma, dott.ssa Cecilia Bernardo | 07-07-2015

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/atp-inammissibile-se-il-cliente-si-limita-a-dedurre-il-superamento-del-tasso-soglia.html

 

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO: INAMMISSIBILE PER LA VERIFICA DELL’USURA

AL CTU NON POSSONO DEMANDARSI VALUTAZIONI DI PERTINENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE

Ordinanza | Tribunale di Spoleto, Pres. Emilia Bellina | 18-05-2015

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/accertamento-tecnico-preventivo-inammissibile-per-la-verifica-dell-usura.html

 

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO: INAMMISSIBILE SE FINALIZZATO ALL’ACCERTAMENTO DELL’USURA

IN QUESTI CASI APPARE CONTROVERSO NON SOLO IL QUANTUM MA ANCHE L’AN DELL’OBBLIGAZIONE RISARCITORIA

Ordinanza | Tribunale di Torino, Pres. dott. Giovanna Dominici | 08-10-2014

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/accertamento-tecnico-preventivo-inammissibile-se-finalizzato-all-accertamento-dell-usura.html

 

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO: CASI DI INAMMISSIBILITÀ

E’ INAMMISSIBILE IN PRESENZA DI DOCUMENTI IN RELAZIONE ALLA CUI ESISTENZA E PRODUZIONE IN CAUSA RILEVANO PRINCIPI DI ONERE DELLA PROVA RICORRENTI IN UN GIUDIZIO ORDINARIO

Ordinanza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 14-11-2013

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/accertamento-tecnico-preventivo-casi-di-inammissibilita.html