La commissione di anticipata estinzione del mutuo va esclusa dal novero degli oneri computabili ai fini dell’accertamento della violazione della normativa antiusura. Tale commissione non può infatti farsi rientrare nel calcolo del tasso soglia, in quanto esborso conseguente all’esercizio del diritto potestativo del mutuatario (come tale rimesso al solo suo discrezionale esercizio) di estinguere il debito prima della sua naturale scadenza, e che pertanto non costituisce un costo “collegato alla erogazione del credito”, ai sensi dell’art. 644 c.p. e della legge 108/96.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Cosenza, Giudice Carmen Misasi, con la sentenza n. 35 del 7 gennaio 2020.
Due mutuatari hanno convenuto in giudizio la banca con la quale hanno stipulato il contratto, lamentando l’usurarietà della clausola disciplinante l’estinzione anticipata del finanziamento e la indeterminatezza/indeterminabilità della convenzione degli interessi. Hanno quindi chiesto: dichiararsi la nullità del contratto per usurarietà della suddetta clausola, ex l.n. 108/796, l.n. 24/2001 e art. 644 c.p.. Si è costituito l’istituto di credito, contestando la fondatezza di quanto eccepito dagli attori.
Sul punto relativo ai costi di estinzione anticipata, ha aderito al diffuso orientamento giurisprudenziale di merito che esclude la commissione di anticipata estinzione del mutuo dal novero degli oneri computabili ai fini dell’accertamento della violazione della normativa antiusura. Tale commissione non può infatti farsi rientrare nel calcolo del tasso soglia, in quanto esborso conseguente all’esercizio del diritto potestativo del mutuatario (come tale rimesso al solo suo discrezionale esercizio) di estinguere il debito prima della sua naturale scadenza, e che pertanto non costituisce un costo “collegato alla erogazione del credito”, ai sensi dell’art. 644 c.p. e della legge 108/96.
Al riguardo il Giudicante ha evidenziato che il principio della onnicomprensività dell’interesse espresso dalla normativa richiamata mira ad evitare l’aggiramento del divieto di usura attraverso l’imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie, ma deve trattarsi comunque di componenti remunerative del credito, tra cui non può annoverarsi la commissione di estinzione anticipata, che costituisce un esborso eventuale, ricollegata ad una libera opzione del mutuatario di sciogliersi dal contratto prima della sua scadenza e funzionale ad indennizzare il mutuante dai costi (in termini di mancato guadagno) collegati a tale scelta, alla stregua della multa poenitentialis ex art. 1373 c.c..
Pertanto il Giudice ha ritenuto infondata la domanda attorea, compensando le spese per metà e condannando gli attori al pagamento della residua metà in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: IRRILEVANTE LA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA AI FINI DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA
È UNA PRESTAZIONE ALTERNATIVA AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 27.06.2019 | n.1034
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-irrilevante-la-penale-di-estinzione-anticipata-ai-fini-del-superamento-della-soglia
USURA – PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA: NON VA CONSIDERATA AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
RAPPRESENTA UNA SPESA DI NATURA STRAORDINARIA EVENTUALE
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi | 20.03.2019 | n.461
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-penale-estinzione-anticipata-non-va-considerata-ai-fini-del-superamento-del-tasso-soglia
PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA: NON VA INCLUSA TRA GLI ONERI PER VERIFICA SUPERAMENTO TSU
DETERMINEREBBE UNA “SOMMATORIA TASSI” ILLEGITTIMA PER ETEROGENEITÀ DEI COSTI
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice Gabriella Cordisco | 11.01.2018 | n.4
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/penale-estinzione-anticipata-non-va-incluso-tra-gli-oneri-per-verifica-superamento-tsu