Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
La cd. clausola contrattuale di salvaguardia per la determinazione del tasso di mora che prevede espressamente la riduzione automatica al tasso soglia elide sin dall’origine ogni profilo di usura.
Ove, al momento della promissio, la misura degli interessi di mora sia superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2 comma 4 della l. 7/3/1996 n. 108, la clausola di salvaguardia li riduce automaticamente al limite soglia.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria Grazia Lamonica, con la sentenza n.1425 del 22.05.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un Cliente agiva in giudizio contro una Banca con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario rispetto il quale lamentava l’applicazione di interessi usurari e per l’effetto chiedeva la restituzione dell’indebito.
Si costituiva in giudizio la Banca che chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Più nello specifico, il Cliente deduceva l’usurarietà del contratto di mutuo fondiario, in quanto sommando tutti i costi (TAEG+ MORA+ PENALI) risultava un TEG contrattuale superiore al tasso soglia, con conseguente gratuità del mutuo ex art. 1815 secondo comma c.c.
Sul punto, il Tribunale ha osservato che la tesi attorea che postulava la cd. sommatoria di tassi risultava erronea, in quanto gli interessi di mora non sono considerati ai fini dell’individuazione del tasso medio praticato, vale a dire che sono esclusi dalla base di calcolo della soglia d’usura.
A tal riguardo, il TEG rappresenta un indice del costo annuale del contratto ed in esso vanno compresi tutti gli oneri annuali sostenuti dal mutuatario, tra questi non vi rientrano gli interessi di mora che, viceversa, trovano applicazione nell’eventualità in cui il mutuatario non paghi le rate di ammortamento.
In altri termini, gli interessi di mora possono rientrare nel calcolo del TEG solo nella misura in cui essi siano stati concretamente addebitati al mutuatario inadempiente.
In termini ancor più espliciti il Magistrato ha rilevato che il tasso di mora indicato in contratto avrebbe inciso per l’intero nel TEG solo nell’ipotesi limite in cui il mutuatario fosse stato inadempiente sin dal primo giorno della prima rata, per tutte le rate seguenti e per l’intero periodo di ammortamento.
Applicando tali principi al caso in esame, il tasso di mora del 6,40 % che la parte attrice indicava nell’atto introduttivo avrebbe inciso per l’intero sul TEG solo nel caso di inadempimento totale del contratto.
Sul punto, il Tribunale ha avuto cura di precisare che l’impostazione da lui accolta non risultava in contrasto con il recente orientamento espresso dalle S.U. sull’irrilevanza dell’usura sopravvenuta in quanto l’usurarietà dipenderebbe dall’illiceità degli interessi di mora originariamente pattuiti per il superamento della soglia vigente all’epoca della conclusione del contratto.
L’unica peculiarità consiste nel fatto che, per gli interessi di mora, il controllo di usurarietà non può essere fatto ex ante, ma solo successivamente alla concreta applicazione della clausola che ne stabilisce la misura.
In virtù di tali considerazioni l’impostazione metodologica seguita dall’attore non risultava corretta neanche con riguardo alla penale di estinzione anticipata che non costituisce un corrispettivo del mutuate per la messa a disposizione del denaro, bensì la remunerazione per il minor guadagno dovuto all’esercizio del diritto potestativo del mutuatario di estinguere anticipatamente il rapporto.
Ebbene, mentre il mutuatario risulta sin dall’inizio obbligato al pagamento degli interessi corrispettivi e degli altri oneri connessi all’erogazione del credito, che in quanto costi sono inclusi nel TEG, la penale di estinzione anticipata si applica solo qualora il mutuatario scelga di avvalersi dell’opzione di estinguere anticipatamente il rapporto.
Ne consegue che anche tale clausola non può essere inclusa nel TEG, identificandosi come elemento accidentale ed eventuale del rapporto contrattuale.
Neppure risultava meritevole di pregio la deduzione formulata da parte attrice secondo cui nel caso di specie sarebbe stato lo stesso regolamento contrattuale a prevedere una sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora.
Invero, dal momento dell’inadempimento della rata le due originarie obbligazioni pecuniarie di capitale ed interessi si trasformano in un unico debito su cui operano gli interessi di mora.
Peraltro, nel caso di specie il regolamento contrattuale prevedeva una clausola volta ad elidere ogni possibile addebito illegittimo.
Più nello specifico l’art. 6 del contratto di mutuo statuiva che la misura degli interessi di mora, al momento della promissio, non poteva mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2 comma 4 della l. 7/3/1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura si riduceva automaticamente al limite soglia.
In altri termini, il contratto di mutuo controverso prevedeva una clausola di salvaguardia che evitava ab origine l’applicazione di interessi di mora usurari.
Inoltre, i criteri di matematica finanziaria utilizzati dalla parte attrice erano privi di valenza normativa riferendosi a costi fittizi ed ipotetici, non verificabili nel caso di specie, pertanto se ne deduceva la carenza dell’impianto probatorio, che neppure poteva essere colmato attraverso l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio di carattere meramente esplorativo.
Il Tribunale ha poi rilevato che la parte attrice non aveva neppure provato la sussistenza dell’usura soggettiva, infatti, nessuna deduzione o prova veniva fornita in ordine alla sussistenza di condizioni di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda di parte attrice con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
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COSÌ STRUTTURATA LA PATTUIZIONE NON VIOLA LA RATIO DELLA L. 108/1996
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 09.02.2018 | n.1476
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