USURA: valida la clausola di salvaguardia che preveda la riconduzione intra – soglia dei tassi di mora convenuti

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

Si deve escludere che l’usurarietà del tasso di mora possa derivare dall’applicazione degli interessi moratori su rate comprensive degli interessi corrispettivi, e tanto anche alla luce di una corretta interpretazione dell’ordinanza della Cassazione Civile n. 23192 del 4 ottobre 2017 la quale ha unicamente affermato che il vaglio antiusura deve essere effettuato autonomamente sia in relazione agli interessi corrispettivi che a quelli moratori.

La pattuizione di una cd. clausola di salvaguardia è perfettamente lecita laddove la stessa sia strutturata nel senso di prevedere, in caso di superamento del tasso soglia,  non il diritto del cliente alla restituzione di quanto versato in eccedenza, ma un’automatica riconduzione intra – soglia della misura dei tassi convenuti, sicchè lo stesso sia in alcun modo tenuto a pagare interessi moratori eccedenti tale limite.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice  Ettore Pastore Alinante con la sentenza n. 1476 resa in data 09.02.2018.

Nella fattispecie considerata un mutuatario conveniva in giudizio la Banca mutuante chiedendo di accertare l’usurarietà degli interessi pattuiti nonché, in subordine, di dichiarare nulla la clausola di pattuizione degli interessi ex art. 117 TUB co. 6 e 7 sia con riferimento all’ISC che al TAN, perché applicati in misura superiore a quanto indicato in contratto e quindi, per l’effetto, di rideterminare il saldo del rapporto condannando la convenuta a restituire le somme indebitamente percepite.

Si costituiva in giudizio l’intermediario convenuto instando per l’integrale rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata.

Espletata CTU contabile, il consulente accertava che sia la misura degli interessi corrispettivi che quella degli interessi di mora era pattuita entro i limiti del tasso soglia.

In relazione alle doglianze in punto d’usura, il Giudicante ha specificato che deve escludersi che l’usurarietà del tasso di mora possa derivare dall’applicazione degli interessi moratori su rate comprensive degli interessi corrispettivi, e ciò anche alla luce della recente pronuncia della Cassazione n. 23192/2017 la quale ha semplicemente affermato che il vaglio antiusura riguarda sia gli interessi convenzionali che quelli di mora.

Il Magistrato ha chiarito altresì che la circostanza che gli interessi di mora si applichino anche in caso di ritardo nel pagamento degli interessi corrispettivi è perfettamente lecita e discende dalla loro funzione sanzionatoria del ritardo del mutuatario nell’adempiere le proprie obbligazioni, le quali, appunto, consistono nella restituzione del capitale e nel pagamento degli interessi corrispettivi.

Rispetto all’ipotesi, pure valutata dal CTU, di superamento della soglia usura calcolando l’incidenza del solo tasso di mora sulla sola sorta capitale ricompresa in ciascuna rata di mutuo, il Tribunale ha specificato che, pur volendo ammettere la liceità di tale operazione contabile, l’usurarietà delle pattuizioni contrattuali doveva in ogni caso escludersi in conseguenza della previsione in contratto di un’apposita clausola di salvaguardia, la quale doveva ritenersi perfettamente lecita perché strutturata in modo tale non da prevedere che il mutuatario abbia diritto a vedersi restituire gli interessi pagati oltre la soglia dell’usura, bensì che il cliente non sia in alcun modo tenuto a pagare interessi moratori, se eccedenti tale soglia.

Ancora, con ulteriore ipotesi di ricalcolo il CTU aveva accertato che inserendo tra gli oneri la penale di estinzione anticipata, il TEG del rapporto superava il tasso soglia vigente al momento della stipula. Sul punto il Giudicante ha però specificato che, trattandosi di un onere mai concretamente applicato al rapporto contestato, tale conteggio era privo di rilevanza.

Verificata infine la perfetta coincidenza dei tassi pattuiti con quelli effettivamente applicati, il Tribunale si è pronunciato per l’integrale rigetto della domanda attorea, con condanna del mutuatario alla rifusione delle spese di lite e di CTU.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista: 

USURA: LA DECISIONE N.23192/17 DELLA CASSAZIONE NON È DIRIMENTE PER SOSTENERE LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI

L’ONTOLOGICA DIVERSITÀ DI FUNZIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E DI MORA NE IMPEDISCE IL CUMULO

Sentenza | Tribunale di Velletri, Pres. Dott. Marcello Buscema | 08.11.2017 | n.3136

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-decisione-n-2319217-della-cassazione-non-e-dirimente-per-sostenere-la-tesi-della-sommatoria-dei-tassi 

USURA: VALIDA LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREDISPOSTA NELLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI MUTUO

LA NULLITÀ DI CUI ALL’ART. 1344 C.C. OPERA SOLO NEL CASO PATTUIZIONE TESA AD ELUDERE DIVIETO DELLA L. 108/96

Sentenza | Tribunale di Pavia, Dott. Laura Cortellaro | 21.03.2017 | n.494

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-valida-la-clausola-salvaguardia-predisposta-nella-stipula-un-contratto-mutuo

USURA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CONTIENE IN AUTOMATICO GLI INTERESSI ENTRO IL TASSO SOGLIA

LA PREVISIONE CONTRATTUALE ESCLUDE LA SANZIONE DELLA GRATUITÀ DEL MUTUO

Ordinanza | Tribunale di Rimini, dott. Rosario Lionello Rossino | 14-03-2015

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-clausola-di-salvaguardia-contiene-in-automatico-gli-interessi-entro-il-tasso-soglia.html